Patteggiamento e fedina penale: come funziona?
Anzitutto, cosa si intende per fedina penale?
Nel certificato penale, comunemente detto fedina penale, sono raccolte tutte quelle condanne passate in giudicato e quindi definitive, cioè non più appellabili o ricorribili in cassazione.
Si tratta di un documento al quale possono accedere una pluralità di soggetti (cittadini interessati, Forze dell’Ordine, Pubblica Amministrazione, datori di lavoro).
Si distingue in certificato ad uso privato e ad uso giustizia.
Il primo viene richiesto in caso di concorsi pubblici o assunzioni e non contiene tutte le condanne: ne risultano escluse le sentenze di patteggiamento, i decreti penali di condanna e tutte quelle condanne con le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 175 c.p.
Ad esempio, qualora Tizio sia stato condannato per simulazione di reato e abbia beneficiato della non menzione, il certificato penale consegnato al suo datore di lavoro non riporterà la relativa condanna, sebbene risulti comunque iscritta nel casellario.
Il certificato ad uso giustizia viene richiesto invece in casi particolari, ad esempio su impulso del Giudice: in quel caso saranno riportate tutte le condanne iscritte.
Tuttavia, gli effetti delle sentenze di condanna possono essere attenuanti tramite l’istituto dell’estinzione del reato, in seguito a sentenza di patteggiamento, o attraverso la riabilitazione.
L’estinzione del reato e di tutti gli effetti penali si verifica quando, in seguito alla sentenza di patteggiamento, sia stata comminata una pena detentiva non superiore a 2 anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, trascorsi 5 anni (in caso di delitti) o 2 anni (in caso di contravvenzioni), l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole.
Per ridurre i tempi di attesa (da 5 anni a 3 anni), risulta più conveniente ricorrere all’istituto della riabilitazione, che estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto della condanna, in seguito alla quale nel casellario verrà data contezza dell’efficace percorso risocializzante del condannato.
E’ necessaria una distinzione: dal certificato penale si differenzia il certificato dei carichi pendenti, il primo riguarda i reati di sentenze passate in giudicato, i carichi pendenti, invece, concernono i processi ancora in corso.
Reato estinto e concorsi pubblici
Reato estinto e concorsi pubblici. Avere la fedina penale sporca può comportare una serie di difficoltà nella partecipazione a concorsi pubblici.
In particolare, ci sono alcuni concorsi i cui requisiti di accesso sono particolarmente stringenti per la delicatezza della materia trattata, basti pensare alle Forze dell’Ordine o alla Magistratura, per i quali non si può ricorrere nemmeno all’istituto della riabilitazione.
Normalmente però sono due gli strumenti a cui ricorrere poter accedere ad un concorso pubblico: l’estinzione del reato, ottenibile in seguito a sentenza di patteggiamento, e la riabilitazione.
Nel primo caso, l’estinzione del reato si può ottenere in seguito alla pronuncia di una sentenza di patteggiamento con la quale sia stata comminata una pena detentiva non superiore a 2 anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, se trascorsi 5 anni (per i delitti) e 2 anni (per le contravvenzioni) l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole.
La riabilitazione può essere richiesta invece dopo 3 anni dall’esecuzione della pena principale. Tuttavia, il condannato deve aver dato prova effettiva di buona condotta e ottemperato alle obbligazioni civili nascenti da reato; non deve essere stato sottoposto a misure di sicurezza o queste devono essere state revocate.
L’istanza di riabilitazione deve essere presentata al Tribunale di Sorveglianza e, in caso di parere favorevole, la pronuncia relativa viene annotata nel casellario.
Riabilitazione penale: quali tempi
Riabilitazione penale, quali tempi? L’istituto della riabilitazione è disciplinato dagli artt. 178 e ss. c.p. e prevede l’estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto della condanna, sempre che la legge non disponga diversamente.
Ai sensi dell’art. 179 c.p., la riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno 3 anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia diversamente estinta, purché il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, invece, il termine decorre dal momento in cui decorre il termine di sospensione della pena.
Il termine è di almeno 8 anni se si tratta di recidivi; è di 10 anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro.
Si sottolinea che la riabilitazione non può essere concessa quando il condannato sia stato sottoposto a misura di sicurezza, a meno che non sia stata revocata e non si tratti di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato o confisca, e nel caso in cui non abbia ottemperato alle obbligazioni civili derivanti da reato, salvo che non dimostri la propria impossibilità ad adempiervi.
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