Rito Abbreviato

Il rito abbreviato è disciplinato dagli artt. 438 e ss. c.p.p. ed è un rito speciale, alternativo al giudizio ordinario, caratterizzato da premialità e deflattività del dibattimento.  Infatti, tale rito comporta rispettivamente riduzione di 1/3 della pena ed evita che si giunga al dibattimento dal momento che la relativa richiesta viene formulata nel corso dell’udienza preliminare fino alle conclusioni delle parti.

Brutalmente, lo Stato dice: “Tu non mi fai perdere tempo nell’imbastire un processo lungo ove occorre sentire i testimoni? Benissimo: ti concedo lo sconto di 1/3 della pena stabilita (ovviamente in caso di condanna).

Ovviamente come in tutte le scelte c’è sempre il risvolto della medaglia: l’imputato perderà la possibilità di contro interrogare i propri accusatori e di portare in aula i propri testimoni.

Il processo dunque sarà un giudizio allo stato degli atti, dal momento che la richiesta formulata dall’imputato si basa unicamente sulle prove raccolte dalla Procura nel corso delle indagini preliminari.

Tuttavia, l’imputato può subordinare la richiesta ad integrazione probatoria (rito abbreviato condizionato) necessaria ai fini della decisione.

Pensiamo al caso in cui il Difensore dell’imputato voglia sentire un solo testimone a discarico che possa dare un alibi al proprio assistito.

In questo caso non ci sarà bisogno di imbastire un processo vero e proprio ma si potrà scegliere il rito abbreviato condizionato (qui il significato del rito abbreviato condizionato), ossia condizionare il processo allo stato degli atti alla “condizione”, appunto, di ascoltare quel solo testimone.

Il giudice disporrà ammettersi il rito abbreviato se tale integrazione probatoria risulti effettivamente necessaria per decidere e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del rito di cui si discute.

In tal caso il Pubblico Ministero può chiedere l’ammissione della prova contraria. Altresì, se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone d’ufficio assumersi gli elementi necessari ai fini della decisione.

Facciamo un altro esempio. Tizio è imputato del reato di violenza sessuale ma invoca il vizio di mente, così avanza richiesta di rito abbreviato condizionato all’espletamento della perizia psichiatrica sulla sua persona, poiché ritiene tale integrazione probatoria indispensabile ai fini della declaratoria della sua innocenza.

Qualora la richiesta di abbreviato condizionato venga rigettata, l’imputato può presentare istanza di abbreviato secco oppure istanza di applicazione pena.

Per quanto riguarda la posizione della parte civile, la costituzione intervenuta dopo aver avuto conoscenza del rito abbreviato equivale ad accettazione dello stesso.

È prevista l’esclusione del responsabile civile, quindi, in caso di condanna al risarcimento del danno, l’obbligazione dovrà essere adempiuta interamente dall’imputato, poiché non sarà prevista alcuna obbligazione solidale tra i due soggetti.

Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; se ne fanno richiesta tutti gli imputati, invece, il giudice dispone che si svolga in pubblica udienza.

Il rito abbreviato si applica a qualsiasi tipo di reato senza alcun tipo di preclusione; tuttavia, in seguito alla recente riforma, è escluso per tutti quei delitti puniti con l’ergastolo.

Rito Abbreviato Condizionato

Rito abbreviato condizionato

Il rito abbreviato condizionato, a differenza di quello secco, non è richiesto allo stato degli atti, cioè sulla base del solo compendio probatorio raccolto nel corso delle indagini preliminari.

Infatti, ai sensi dell’art. 438 comma 5 c.p.p., l’imputato può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Tale integrazione dovrà subire il vaglio del giudice, il quale disporrà il giudizio abbreviato se essa risulti effettivamente necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del rito in parola, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili.

In tal caso il Pubblico Ministero può chiedere l’ammissione della prova contraria.

Se la richiesta di cui al comma 5 viene rigettata, l’imputato potrà ripresentarla sotto forma di abbreviato secco.

Ad esempio, Tizio presenta richiesta di rito abbreviato condizionato all’esame dell’imputato che, tuttavia, viene rigettata dal giudice perché ritenuta non decisiva ai fini della pronuncia finale, nonché dilatoria, di talché Tizio ripropone istanza di rito abbreviato secco (ovvero il processo sic et simpliciter allo stato degli atti di polizia).

Ulteriore integrazione probatoria, questa volta ex officio, è prevista dall’art. 441 comma 5 c.p.p., ai sensi del quale il giudice, se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, assume gli elementi necessari ai fini della decisione.

Un famoso caso di cronaca ha visto l’imputata optare per il rito abbreviato condizionato ad una perizia psichiatrica: si tratta di Veronica Panarello, la mamma del piccolo Lorys Stival, il cui intento era evitare a tutti i costi l’ergastolo.

Rito Abbreviato: Cosa significa?

Cosa significa

Rito abbreviato: qual è il significato? Il rito abbreviato è un rito speciale, alternativo al giudizio ordinario. Si tratta di un rito:

-premiale, perché consente di ottenere lo sconto di 1/3 della pena nel caso di delitti e di 1/2 nel caso di contravvenzioni;

-deflattivo del dibattimento, perché la relativa richiesta viene avanzata nel corso dell’udienza preliminare, fino alle conclusioni delle parti.

L’aggettivo “abbreviato” fa proprio riferimento alla finalità perseguita dal rito, dal momento che imboccando tale strada l’imputato intende ridurre i tempi della giustizia, concludendo il procedimento in maniera veloce (ad esempio massimo due udienze).

Si tratta, quindi, si una sorta di semplificazione del procedimento penale, anche alla luce del fatto che la richiesta e la relativa decisione sono effettuate allo stato degli atti, cioè sulla base del compendio probatorio raccolto in fase di indagini preliminari (rectius: atti di polizia).

Tuttavia, l’imputato può subordinare la propria richiesta ad una integrazione probatoria o, d’ufficio, il giudice può assumere ulteriori elementi necessari per la decisione.

Tale rito non prevede alcuna preclusione, dal momento che è applicabile a qualsiasi tipo di reato, fatta eccezione, dopo la recente riforma, per i delitti puniti con l’ergastolo.

Rito Abbreviato: Appello

Rito abbreviato e appello: leggiamo qualcosa in più. A differenza della sentenza di patteggiamento, inappellabile se non per ragioni tassative ma ricorribile in Cassazione, la sentenza pronunciata al termine di un procedimento penale condotto in regime di rito abbreviato è appellabile da entrambi le parti processuali in causa, imputato e Pubblico Ministero.

Tuttavia, tale impugnazione presenta una serie di limiti, ai sensi dell’art. 443 c.p.p.: ovviamente, l’imputato e il Pubblico Ministero non possono appellare una sentenza di proscioglimento.

Inoltre, il Pubblico Ministero non può impugnare sentenze di condanna, a meno che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

L’appello si svolge secondo le forme di cui all’art. 599 c.p.p.: la Corte decide in camera di consiglio. Qualora, invece, si debba procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603 c.p.p., il giudice assume le prove in camera di consiglio con la necessaria presenza del Pubblico Ministero e dei difensori; se questi sono assenti, il giudice fissa una nuova udienza.

Processo Penale

Processo penale

Rito abbreviato nel processo penale: cosa sapere? Una delle modalità semplificate di definizione del processo penale è il giudizio abbreviato, rito speciale, alternativo al giudizio ordinario, deflattivo del dibattimento e premiale, in quanto comporta lo sconto di 1/3 della pena per i delitti e 1/2 per le contravvenzioni.

Tale rito non conosce limitazioni legate alle fattispecie di reato, dal momento che è applicabile a tutte indistintamente, fatta eccezione, secondo la recente riforma, per quelle punibili con l’ergastolo.

Il giudizio abbreviato permette di ridurre notevolmente i tempi della giustizia perché si svolge in una, massimo due udienze; al dibattimento non si arriva mai, quindi l’imputato viene giudicato allo stato degli atti, a meno che non chieda un’integrazione probatoria (o non venga disposta ex officio dal giudice) al fine della decisione, sempre compatibilmente con le ragioni di economia processuale.

Con il rito abbreviato l’imputato rinuncia a controinterrogare il proprio accusatore e i testi a carico, i testimoni a proprio favore, consulenze tecniche di parte e realizzare produzioni documentali, ma, in caso di condanna, ottiene una notevole riduzione della pena e un procedimento che si conclude in tempi brevi.

Processo

Processo

Processo condotto con rito abbreviato: come funziona? Il procedimento penale può svolgersi secondo le forme ordinarie, snodandosi quindi nelle tre fasi delle indagini preliminari, udienza preliminare e dibattimento, oppure essere condotto con riti alternativi.

Ebbene, il rito abbreviato è proprio un rito alternativo al giudizio ordinario, dal momento che, seguendo tale iter, viene eliminata la fase dibattimentale. Infatti, la richiesta di rito abbreviato può essere avanzata dall’imputato al in sede di udienza preliminare e fino alle conclusioni delle parti.

Si tratta, quindi, di un giudizio allo stato degli atti, dal momento che prima la richiesta e poi la decisione si basano sulle prove raccolte dalla Procura durante la fase delle indagini preliminari.

Tuttavia, a domanda dell’imputato o del giudice ex officio, qualora gli atti raccolti risultino insufficiente per emettere una decisione, la richiesta di rito abbreviato può essere condizionata ad un’integrazione probatoria che sia necessaria per la decisione finale appunto e che risulti compatibile con le finalità di economia processuale proprie del rito prescelto.

Scegliendo il rito abbreviato, l’imputato rinuncia al controesame dei testi dell’accusa e di portare in aula dei suoi testimoni, ma, in caso di condanna, ottiene uno sconto di pena non indifferente, perché pari a 1/3.

Si tratta quindi di una modalità rapida di definizione del procedimento penale, nonché molto conveniente per l’imputato, anche alla luce del fatto che la relativa richiesta può essere avanzata per tutti i tipi di reato, eccezion fatta per quelli punibili con l’ergastolo.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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