Come funziona la prescrizione nel reato di lesioni personali?

Ecco, per quanto riguarda la fattispecie base delle lesioni lievi e lievissime, siano esse dolose o colpose, per calcolare la prescrizione si usano le regole generali di cui agli artt. 157 e ss. c.p. Infatti, la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo superiore a 6 anni se si tratta di delitto e 4 anni se si tratta di contravvenzione. 

Questo termine può essere aumentato di 1/4 se sopravvengono atti interruttivi del procedimento penale, come, ad esempio, la richiesta di rinvio a giudizio: in questi casi, a prescindere dal numero degli atti interruttivi, il tempo necessario a prescrivere non può essere superiore a 7 anni e mezzo.

Da quando decorrono i termini e come calcolarli, sospensione e interruzione

Il termine per la prescrizione decorre, se il reato è consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

Quindi, ad esempio, se il delitto di lesioni dolose si è consumato il 12 febbraio 2012, la prescrizione inizierà a decorrere da quel giorno e sarà così calcolata: posto che la pena edittale massima è pari a 3 anni, allora si considera il termine di 6 anni previsto dalla legge a cui si aggiunge ¼ per gli atti interruttivi intervenuti, per un totale di 7 anni e 6 mesi. Quindi, il reato si prescriverà il 12 agosto 2019. Lo stesso termine di prescrizione è previsto in caso di lesioni personali colpose, visto che la pena edittale massima in tal caso è pari a 3 mesi.

Invece, nel caso di lesioni personali dolose gravi l’aumento di ¼ dovrà essere operato sulla pena massima di 7 anni, mentre nel caso di lesioni gravissime su 12 anni. Infine, qualora si tratti di lesioni personali colpose gravi e gravissime, il termine di prescrizione è pari a 7 anni e 6 mesi.

Infine, in relazione alla sospensione della prescrizione, devi sapere che, in base alla nuova riforma, questa avrà efficacia dalla pronuncia della sentenza di condanna o del decreto penale, fino alla data di esecutività della sentenza o all’irrevocabilità del decreto. In questo caso il termine di prescrizione non verrà azzerato ma riprenderà a decorrere da quando è stato sospeso.

Inapplicabilità e rinuncia dell’istituto

Comunque, devi sapere che la prescrizione non è applicabile a tutte le fattispecie di reato: si tratta di quelle per le quasi sussiste l’interesse dello Stato alla loro punizione, cioè quei reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo anche solo per l’effetto di circostanze aggravanti.

Infine, l’istituto della prescrizione è rinunciabile, ma solo quando questa sia maturata, perché solo da quel momento è possibile valutare gli effetti della decisione. 

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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