Azione civile e penale

Cosa puoi fare se sei vittima di un aggressione?

Ecco, se subisci un’aggressione sottoforma di percosse o lesioni personali, per prima cosa devi recarti al pronto soccorso per farti refertare ed accertare le lesioni psicofisiche subite, sì da esibire quanto certificato in sede di denuncia o allegarlo alla querela.

Poi, hai due alternative:

– Puoi esercitare direttamente l’azione civile dinanzi al giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito all’aggressione;

oppure

– Puoi costituirti parte civile nel corso del procedimento penale: l’entità e la liquidazione del risarcimento potranno essere stabiliti direttamente dal giudice penale in sentenza oppure quest’ultimo potrà rimettere la quantificazione al giudice civile nella sua sede.

Risarcimento del danno

Devi sapere che avresti il diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti, sia di natura patrimoniale sia non patrimoniale. Rientrano in quest’ultimo le voci di:

– Danno biologico: lesione dell’integrità psicofisica della persona, valutato in punti percentuali di invalidità permanente e in giorni di inabilità temporanea;

– Danno morale: sofferenza interiore patita a causa delle lesioni subite;

– Danno esistenziale: peggioramento della qualità della vita della persona.

Quantificazione del risarcimento

Ecco. Per quanto riguarda la quantificazione del danno non patrimoniale, generalmente si seguono le tabelle del Tribunale di Milano, in base alle quali è possibile attribuire un valore monetario alla percentuale di invalidità permanente e ai giorni di inabilità temporanea. 

Sebbene si tratti di una quantificazione equitativa, però, il giudice può disporre una personalizzazione del danno biologico non patrimoniale, ossia un aumento del risarcimento, laddove riscontri specificità. Ad esempio, se a causa di un’aggressione, un direttore d’orchestra subisce una lesione all’udito, poiché la sua professione si basa proprio sull’uso di tale senso, allora il risarcimento sarà diversamente quantificato.

Per quanto riguarda, invece, il danno patrimoniale, sono risarcibili sia il lucro cessante sia il danno emergente, cioè rispettivamente la perdita economica subita e le mancate chances di guadagno.

Quindi, tornando all’esempio del direttore d’orchestra, la perdita sarà l’impossibilità di poter esercitare i concerti già programmati (danno emergente) e quelli che avrebbe potuto fare sulla base della sua notorietà e su quelli tenuti negli anni passati (mandato guadagno).

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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