E’ ammessa la remissione di querela nei maltrattamenti in famiglia?
Il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p. è procedibile d’ufficio, cioè a prescindere da una formale querela della persona offesa. Ciò comporta l’inefficacia della remissione di querela nei procedimenti volti ad accertare tale tipologia di reato poiché, anche se la vittima decide di voler ritirare la denuncia sporta nei confronti del soggetto maltrattante, il procedimento seguirà comunque il suo corso.
Tuttavia, laddove il Giudice decida di derubricare il reato in altro più lieve, procedibile a querela, ed intervenga la remissione di querela, l’imputato potrebbe essere prosciolto per mancanza di condizione di procedibilità ex art. 529 c.p.p.
Ad esempio, se l’imputazione di Tizio per maltrattamenti in famiglia nei confronti di Caia viene derubricata in lesioni lievi, reato procedibile a querela di parte, se manca la querela o se Caia decide di rimettere la querela Tizio potrà essere prosciolto.
Cass. 175/19
Il tema della remissione di querela nel delitto in oggetto è stato affrontato e approfondito dall’importante sentenza n. 175/19 resa dalla Suprema Corte.
Ebbene, l’imputato veniva condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 572 c.p. e la pronuncia trovava conferma in sede di impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello.
Il predetto proponeva quindi ricorso in Cassazione avverso tale decisione, adducendo che la remissione della querela da parte della persona offesa indicava la cessazione le condotte maltrattanti.
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile, con la formulazione del principio di diritto secondo il quale la remissione di querela rappresenta tuttalpiù un tentativo della vittima di rappacificare il clima familiare, senza per questo modificare la condizione di debolezza e lo stato di soggezione psichica rispetto all’autore delle condotte vessatorie, risultando, peraltro, che dopo la remissione il ricorrente aveva ripreso a tenere lo stesso comportamento illecito.