Processo per omicidio: scopriamo di più. In Italia, molti dei processi celebrati sono indiziari. Anche a distanza di anni si può continuare a discutere sul fatto che una sentenza abbia veramente ricostruito la verità storica e/o processuale di quell’omicidio. Ad ogni modo, la decisione e il libero convincimento del giudice devono essere accettati.

Processo omicidioIl processo indiziario ha origine nella distinzione tra “prova diretta o storica” e “indizio”:

  • La prova diretta o storica è la rappresentazione diretta del fatto da provare, come ad esempio una fotografia o una testimonianza;
  • L’indizio è un elemento grazie al quale può essere inferenzialmente dedotto il fatto da provare, come ad esempio una traccia di sangue può far desumere che in quel luogo si è realizzato un efferato delitto.

Facciamo un esempio di che cosa si intende per prova diretta.

Prova diretta.

Quattro persone (che non si conoscono e che si trovano casualmente nello stesso luogo) vedono con i loro occhi un altro soggetto sparare ad un altro e, uno dei quattro, riprende la scena con un telefono.

In tal caso si può affermare che, una volta accertato il fatto che i testimoni non stanno mentendo e che la scena ripresa dal telefono non è stata alterata, allora la colpevolezza del soggetto agente può essere provata oltre ogni ragionevole dubbio.

Nel caso esemplificato non ci si trova davanti ad un processo indiziario poiché le prove sono certe e dirette.

Inoltre, in tale contesto, dato che la prova è certa, va indagata l’intenzionalità del soggetto agente e le motivazioni che l’hanno spinto a commettere tale delitto.

Indizio

Il nostro codice di procedura penale stabilisce all’art. 192 c.p.p. che la prova non può essere costituita da indizi a meno che detti indizi non siano gravi, precisi e concordanti.

Il che vuol dire che per costituirsi una prova, che possa affermare la penale responsabilità dell’imputato, occorre che vi siano più elementi indiziari che, con gravità, precisione e concordanza, convergano sull’assunto accusatorio.

Facciamo un esempio che mi ha impegnato tempo fa.

Una persona veniva accusata di aver ucciso il suo datore di lavoro.

Non vi era una testimone specifico che aveva assistito all’evento omicidiario; pur tuttavia sussistevano una serie di indizi contro l’imputato.

Ovvero, le celle telefoniche avevano tracciato i suoi spostamenti e si evinceva che egli si trovava la sera del fatto-reato nel luogo del delitto; le intercettazioni telefoniche post factum vedevano dei chiari riferimenti al fatto-reato; erano state trovate delle tracce ematiche della vittima nella vettura dell’indagato; le immagini di video-sorveglianza del luogo del delitto avevano ripreso la persona che aveva sparato il quale, benché avesse una tuta, camminava in modo sbilenco (stessa andatura dell’indagato la cui camminata era stata notata dagli operanti quando era stato chiamato a rendere dichiarazioni innanzi gli organi di polizia).

Tutti questi indizi, attraverso un processo di inferenza logica, portavano alla conclusione che il dipendente di quella persona fosse l’autore materiale del reato.

In questi casi compito della Difesa sarà quello di contestare la ricostruzione indiziaria della Pubblica Accusa e porre in essere, sulla base degli elementi di prova, una visione alternativa.

C’è da dire che la mancanza di prove certe e il fondarsi dei processi su elementi puramente indiziari crea comunque nell’opinione pubblica il convincimento che l’indagato sia il colpevole di quell’omicidio, a causa delle trasmissioni televisive che ricostruiscono le scene del crimine, e che portano ad affermazioni di colpevolezza o innocenza senza essere a completa conoscenza degli atti del processo.

Nella sentenza n. 30382/2016, la Cassazione si è espressa nel seguente modo:

“In tema di valutazione della prova indiziaria il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza, saggiarne l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.”

Facciamo un esempio.

Il Delitto di Garlasco è uno dei processi indiziari più complessi verificatesi in Italia. Quali sono state le tappe che hanno portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi?

  • Il 13 agosto 2007 Chiara Poggi viene uccisa nella villetta in cui viveva con i suoi familiari a Garlasco con oggetto contundente che non è mai stato ritrovato.
  • Il 24 settembre 2007 Stasi viene arrestato. Secondo gli inquirenti contro di lui ci sono indizi “gravi, precisi e concordanti” come ad esempio il Dna di Chiara, ritrovato sui pedali della bicicletta di Stasi, e le scarpe di Stasi, che non si sono minimamente sporcate nonostante il pavimento fosse ricoperto totalmente di sangue.
  • Il giudice per le indagini preliminari ritiene che non ci siano elementi sufficienti per tenere Stasi in carcere e il giovane dopo quattro giorni torna a casa.
  • Il 3 novembre 2008 la procura chiede e ottiene il rinvio a giudizio di Stasi.
  • Nel 2009 si apre il processo per l’omicidio di Chiara Poggi con rito abbreviato contro Stasi. La Pubblica Accusa chiede trent’anni di carcere per omicidio volontario. Secondo la difesa, Stasi non si è sporcato perché il sangue era già secco e l’orario della morte è compatibile con questa ipotesi secondo la perizia medico-legale.

Inoltre, la perizia informatica conferma l’alibi del giovane, che sarebbe effettivamente stato al lavoro al computer nell’orario indicato. Così, il 17 dicembre 2019, la Corte d’Assise assolve Stasi.

  • Nel 2011, si apre il processo di secondo grado in cui una nuova perizia sposta l’orario dell’omicidio di Chiara, facendo cadere l’alibi di Stasi.

La Corte d’Appello di Milano, però, non accetta le nuove verifiche richieste dal PM negando la riapertura del dibattimento. Il 6 dicembre 2011 la Corte d’Assise d’Appello assolve nuovamente Stasi.

  • Il 17 aprile 2013 la Corte di cassazione annulla la sentenza di secondo grado e chiede che venga celebrato di nuovo il processo in cui viene sequestrata la bicicletta nera della famiglia Stasi e viene dimostrato che la probabilità di non sporcarsi le scarpe di sangue era impossibile.
  • Il 20 dicembre 2014 Stasi viene condannato a 16 anni di carcere.
  • Il 28 giugno 2017 la Corte di cassazione ha confermato la condanna a 16 anni di carcere per Alberto Stasi, ritenuto colpevole dell’omicidio della fidanzata Chiara Poggi.

Vuoi saperne di più sul tema? Scopri anche alcune informazioni sull’omicidio colposo, sull’omicidio preterintenzionale, e sui tipi di omicidio.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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