Risarcimento per omicidio: cosa significa? In caso di omicidio, i parenti della persona uccisa possono essere risarciti delle sofferenze subite da quest’ultima mentre era ancora viva.

Risarcimento per omicidioInoltre, possono chiedere in giudizio il risarcimento dei danni, anche e soprattutto morali, subiti a causa della morte del proprio caro costituendosi parte civile.

La Cassazione, nella sentenza n. 15350/2015 spiega che la vittima, essendo morta, non può richiedere il risarcimento economico. Però, esso può essere chiesto dagli eredi della vittima, i quali possono agire in giudizio per ottenere la condanna del soggetto agente e ricevere una “riparazione” del danno subito dal punto di vista economico dato che la vittima è deceduta.

Facciamo un esempio. Se un soggetto provoca delle lesioni personali ad un altro soggetto, quest’ultimo ha il diritto di richiedere il risarcimento rispetto ai danni subiti; se, invece, il soggetto passivo viene picchiato e, in seguito alle lesioni subite, muore allora il diritto di chiedere il risarcimento diventa degli eredi.

Il danno subito dalle sofferenze fisiche e psichiche è il «danno biologico».

Gli eredi possono quindi essere risarciti dei danni fisici sofferti dalla vittima prima del decesso. Però, questo tipo di danno sussiste solo se è trascorso un periodo abbastanza lungo tra le lesioni fisiche e la morte del soggetto.

Al contrario, se la morte del soggetto passivo è avvenuta immediatamente, allora l’ordinamento giuridico italiano afferma che il mero danno da perdita della vita (cosiddetto «danno tanatologico») non esiste. Ciò accade in quanto in Italia, il risarcimento del danno ha una funzione riparatoria e non sanzionatoria.

Nonostante ciò, è ammesso il risarcimento del danno morale subito dalla vittima prima di morire («danno catastrofico o catastrofale» o «danno da lucida agonia»): se la vittima muore dopo pochi minuti dal pestaggio, ha il diritto di essere risarcita della sofferenza psichica sofferta in quanto nei minuti prima di morire è pienamente consapevole di ciò che sta per accadere. Tale diritto, quindi, si trasmette agli eredi.

Nella sentenza 22896/2012 la Cassazione ha stabilito che: “Il danno catastrofale va definito come il danno non patrimoniale conseguente dalla sofferenza patita dalla persona che, a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo compreso tra l’evento che le ha provocate e la morte, assiste alla perdita della propria vita. Tale danno, per un verso, deve essere distinto dal danno biologico c.d. terminale o tanatologico (danno connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute); per altro verso, si distingua dal danno biologico rivendicato iure hereditatis dagli eredi di colui che, sopravvissuto per un considerevole lasso di tempo ad un evento poi rivelatosi mortale, abbia, in tale periodo, sofferto una lesione della propria integrità psico-fisica autonomamente considerabile come danno biologico, quindi accertabile (ed accertata) con valutazione medico-legale e liquidabile alla stregua dei criteri adottati per la liquidazione del danno biologico vero e proprio.”

Quando un soggetto muore, i parenti sono i primi titolari del diritto al risarcimento, perché si tratta di sofferenze che essi hanno subito. Si parla, in questo caso, di «danno da perdita del rapporto parentale».

I parenti stretti, quindi, possono chiedere il risarcimento per:

  • i danni psicofisici, come ad esempio una forma di depressione causata dalla morte del proprio caro;
  • i danni morali, come le sofferenze causate dall’omicidio del proprio caro;
  • il danno esistenziale, che deriva dal cambiamento delle abitudini di vita;
  • il danno patrimoniale esistente, che può derivare dalla perdita del sostentamento economico che dava la vittima.

Il risarcimento è ammesso anche per il convivente della persona deceduta, purché si dimostri la stabilità del rapporto esistente quando il soggetto era in vita. (Cass. sent. n. 15760/2006 del 12/07/2006).

Risarcimento per omicidio colposo: cosa dice la legge

Risarcimento per omicidio colposoChe dire invece del risarcimento per omicidio colposo? L’ordinamento giuridico italiano riconosce ai prossimi congiunti di una vittima di omicidio colposo, il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

È importante sottolineare che, però, il risarcimento del danno corrisponde ad “una moltiplicazione di risarcimenti per quanti sono i parenti” anche se non sono eredi.

Quindi, il risarcimento di un fratello o di un genitore della vittima è uguale a quello del coniuge o dei figli in quanto ogni parente ha il diritto di essere risarcito.

Il risarcimento prevede:

  • Il danno non patrimoniale, come ad esempio quello morale;
  • Il danno patrimoniale subito.

Per quantificare l’entità del risarcimento del danno morale da morte viene applicata la tabella adottata dal Tribunale di Milano:

  1. A favore di ciascun genitore e viceversa da 164.000 euro a 328.000 euro;
  2. A favore del coniuge o del convivente da 164.000 euro a 328.000 euro;
  3. A favore di ciascun fratello per morte di un fratello da 23.750 euro a 142.400 euro;
  4. A favore di ciascun nonno per morte di un nipote da 23.750 euro a 142.400 euro.

I criteri utilizzati per quantificare economicamente il danno sono: l’età della vittima e del parente e la convivenza della vittima con il parente.

Risarcimento per omicidio stradale: approfondimenti

StradaleIl 23 marzo 2016 sono entrati in vigore i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.

Così, in Italia, l’omicidio stradale e le lesioni personali derivanti dalla circolazione diventano autonome fattispecie di reato espressamente previste dall’art. 589-bis del Codice Penale.

Se un incidente stradale provoca la morte del soggetto, i prossimi congiunti, i conviventi e altri soggetti possono richiedere il risarcimento per:

  • I danni morali, causati dalla sofferenza conseguente alla morte del proprio caro;
  • I danni patrimoniali, comprendono sia le spese per il funerale o altre tipologie di spese ma anche la mancanza dell’aiuto economico che apportava il defunto alla famiglia
  • Il danno esistenziale.

Gli eredi e i prossimi congiunti possono, quindi, dichiararsi parte civile all’interno del processo per essere risarciti. Essi possono costituirsi all’udienza preliminare, durante la prima udienza dibattimentale o prima dell’udienza.

Ciò deve avvenire in forma scritta, attraverso un atto redatto da un Difensore esperto e dovrà essere depositato in udienza (qualora sceglierà di costituirsi direttamente in udienza) o dovrà essere depositato presso la cancelleria del giudice che procede prima dell’inizio del processo e notificata attraverso l’ufficiale giudiziario a tutte le parti processuali.

Scopri di più sui vari tipi di omicidio.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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