Rito abbreviato condizionato: quale significato?
Il significato attribuito a tale modalità di definizione del procedimento penale risiede nel fatto che l’imputato sottopone la propria richiesta ad una condizione: in particolare, egli non vuole che il giudice decida solo sulla base degli atti raccolti in fase di indagini preliminari, ma subordina la propria richiesta all’assunzione di nuovi elementi di prova necessari per orientare la decisione del giudice, purché costui li ritenga imprescindibili a tal fine e compatibili con le finalità di economia processuale proprie del rito in questione.
Tuttavia, tale condizione non viene posta dal solo imputato, ma anche dal giudice stesso, il quale, quando si rende conto che il compendio probatorio a sua disposizione per l’emissione della sentenza è insufficiente, assume d’ufficio nuovi elementi utili.
Il significato di rito abbreviato condizionato, quindi, risiede nella subordinazione della richiesta ad un’integrazione probatoria, cioè all’assunzione di elementi ulteriori utili per la decisione.
Rito abbreviato: quando conviene?
Rito abbreviato: quando conviene? Il rito abbreviato è un rito speciale, alternativo al giudizio ordinario, deflattivo del dibattimento, poiché si esaurisce in udienza preliminare, e premiale, in quanto la scelta dell’imputato viene ricompensata con uno sconto secco di 1/3 della pena per i delitti e di 1/2 per le contravvenzioni.
Al di là della notevole riduzione dei tempi processuali e della riduzione di pena, all’imputato converrebbe intraprendere tale iter alternativo qualora:
-l’impianto accusatorio sia talmente forte da convincere l’imputato a voler concludere rapidamente il procedimento ed ottenere, in caso intervenga una pronuncia di condanna, un notevole sconto di pena;
-l’impianto accusatorio risulti debole e la possibilità di andare assolto possa essere compromessa da un eventuale dibattimento, nel corso della cui istruttoria, nel contraddittorio tra le parti, vi sarebbe l’assunzione di nuove prove pregiudizievoli per l’imputato.
Quindi, la scelta di procedere con rito abbreviato impedisce sì da un lato all’imputato di dimostrare la propria innocenza in giudizio ma dall’altro gli permette di concludere rapidamente l’iter processuale e di ottenere, in caso di condanna, una riduzione di pena non indifferente.
Rito abbreviato condizionato all’esame dell’imputato
Rito abbreviato condizionato all’esame dell’imputato: cosa significa? Mentre con il rito abbreviato secco l’imputato chiede di essere giudicato allo stato degli atti, cioè sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari, con il rito abbreviato condizionato subordina la propria richiesta ad un’integrazione probatoria.
Il rito abbreviato condizionato è disciplinato dagli artt. 438 comma 5 c.p.p. e 441 comma 5 c.p.p.: la prima norma prevede che sia l’imputato a sottoporre tale richiesta al giudice, il quale ammette il rito se l’integrazione probatoria è necessaria ai fini della decisione e tale ulteriore assunzione di prove non si pone in contrasto con le finalità di economia processuale perseguite dal rito. La seconda norma disciplina, invece, l’integrazione probatoria disposta d’ufficio dal giudice, nel caso in cui ritenga doveroso raccogliere nuovi elementi di prova.
Nel caso che ci occupa l’interrogatorio dell’imputato o le sue dichiarazioni spontanee possono essere richiesti solo quale integrazione probatoria, posto che diversamente non può riconoscersi all’imputato, una volta che sia già stato instaurato il rito abbreviato, il diritto di essere escusso sulla base di una propria scelta.
L’esame dell’imputato assume una particolare valenza ai fini della decisione finale perché consente al medesimo di fornire la propria versione dei fatti, magari chiarendo un quadro probatorio confuso.
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