Rito abbreviato ed ergastolo, ostativo, condanna a 30 anni

Rito abbreviato ed ergastolo: cosa bisogna sapere?

Rito abbreviato ed ergastoloFino all’entrata in vigore della Legge n. 33/2019, di riforma del giudizio abbreviato, tale rito poteva essere richiesto anche in caso di delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

Ebbene, ai sensi dell’art. 442 c.p.p., all’ergastolo veniva sostituita la pena di anni 30 di reclusione. Qualora, invece, fosse stata comminato l’ergastolo accompagnato dall’isolamento diurno per i casi di concorso di reati e di reato continuato, tale pena veniva sostituita solo con l’ergastolo.

Con la nuova legge di riforma, invece, il rito abbreviato è inapplicabile ai delitti puniti con l’ergastolo, ossia qualificati come di particolare allarme sociale. Tuttavia, qualora l’imputato formuli ugualmente tale richiesta e venga rigettata, il medesimo è ammesso a ripresentarla fino a che le parti non abbiano formulato le proprie conclusioni.

Ovviamente, le nuove disposizioni verranno applicate ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge, in virtù del rispetto del principio di irretroattività in materia penale.

Ergastolo ostativo e rito abbreviato: cosa sapere?

Ergastolo e rito ostativoErgastolo ostativo e rito abbreviato: di cosa si tratta?

L’ergastolo ostativo è la pena più afflittiva che può essere irrogata nel nostro ordinamento perché esclude che il condannato, dopo aver trascorso un certo periodo di tempo in carcere, possa godere di benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione, a meno che il predetto non collabori con la giustizia o la collaborazione sia diventata impossibile. Non a caso si parla di “fine pena mai”.

L’ergastolo ostativo si applica a tutti quei reati gravi e di particolare allarme sociale, quali sequestro a scopo di estorsione, terrorismo, associazione mafiosa e molti altri.

Se con la Legge n. 33/2019 è stata esclusa l’applicabilità del rito abbreviato ai reati puniti con l’ergastolo, a maggior ragione tale iter è da ritenersi inapplicabile a tutti quei delitti che, caratterizzati da un particolare allarme sociale (terrorismo, sequestro a scopo di estorsione, ecc.) prevedono un “fine pena mai”, cioè l’impossibilità per il condannato di usufruire di benefici penitenziari e di misure alternative alla detenzione.

Rito abbreviato ed ergastolo (condanna a 30 anni)

Condanna a 30 anniPrima che entrasse in vigore la Legge n. 33/2019, di riforma del giudizio abbreviato, l’art. 442 c.p.p. prevedeva che i delitti puniti con l’ergastolo (quelli gravi e di particolare allarme sociale), in virtù di tale rito speciale, potessero vedere sostituita tale pena con la reclusione ad anni 30.

Tuttavia, in seguito alla recente novella legislativa, la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato è stata esclusa per tali fattispecie di reato.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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