Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un rito speciale ed alternativo al giudizio ordinario ed è disciplinato dagli artt. 444 e ss. c.p.p.

Si tratta di un rito premiale poiché può comportare uno sconto di pena fino al limite di 1/3 nonché deflattivo del dibattimento, posto che la relativa richiesta può essere avanzata nel corso delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare e, in questo caso, fino alle conclusioni delle parti.

Il patteggiamento presuppone l’accordo dell’imputato e del PM sulla pena da irrogare e, in particolare, alla proposta di una delle parti deve seguire il consenso dell’altra.

Pertanto, qualora non vi sia opposizione della parte che non ha formulato la richiesta, il giudice, sulla base degli atti, ne dispone con sentenza l’applicazione, sempre che valuti congrua la pena pattuita e non debba pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.

Nell’ipotesi in cui la parte subordini l’efficacia dell’istanza di applicazione pena alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice, se ritiene di non poter ammettere a tale beneficio, rigetta tale richiesta. Se vi è stata costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda ma l’imputato è comunque condannato al pagamento dalla medesima sostenute.

Vi sono limiti al patteggiamento?

Le parti devono avere ben presente che la quantità di pena pattuita non deve superare i 5 anni di pena detentiva (c.d. “patteggiamento allargato”), soli o congiunti a pena pecuniaria, tenuto conto di eventuali circostanze ed applicata la diminuente per il rito. Tuttavia, per una serie di reati, quali quelli previsti dall’art. 51 c. 3 bis e quater c.p.p., prostituzione e pornografia minorile, nonché per gli imputati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o per coloro ai quali è contestata la recidiva ai sensi dell’art. 99 c. 4 c.p., il patteggiamento può essere concesso solo nei limiti di pena di 2 anni.

Tale limite di pena viene a configurare il patteggiamento tradizionale o c.d. “patteggiamento ristretto”, disciplinato dall’art. 445 c.p.p.: in particolare, il comma 2 prevede l’estinzione del reato qualora venga irrogata una pena detentiva non superiore ad anni 2, soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di 5 anni per i delitti e di 2 anni per le contravvenzioni l’imputato non commette altro delitto o altra contravvenzione della stessa indole. Ciò comporta l’estinzione del reato e di ogni effetto penale.

Ad esempio, se Tizio è stato condannato con sentenza di patteggiamento ad 1 anno di reclusione per il delitto di stalking, se nel termine di 5 anni dall’esecuzione della pena non commette nuovamente tale reato potrà ottenere l’estinzione del reato e di ogni effetto penale.

Cosa succede nel caso di delitti contro la Pubblica Amministrazione?

Nei procedimenti per delitti contro la Pubblica Amministrazione, fino alla sentenza n. 12541/2019, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, l’ammissibilità della richiesta era subordinata alla integrale restituzione del prezzo o del profitto del reato. Dopo tale recente pronuncia, invece, il patteggiamento sia nella forma ristretta che allargata preclude la riparazione pecuniaria nei confronti dell’amministrazione danneggiata.

Qualora la parte, nel formulare la richiesta, ne subordini l’efficacia all’esenzione dalle pene accessorie previste per tali reati o all’estensione della sospensione condizionale della pena a tali pene accessorie, il giudice, se ritiene di applicare queste ultime o di non estendere alle stesse la pena sospesa, rigetta l’istanza.

Ad esempio, se Tizio è imputato di peculato ai sensi dell’art. 314 c.p. e subordina la propria istanza di patteggiamento all’estensione della pena sospesa alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e il giudice decide di non estendere alla stessa tale beneficio, rigetta l’istanza di patteggiamento.

Puoi ottenere maggiori dettagli anche su sentenza di patteggiamentoschema di patteggiamento e calcolo della pena nel patteggiamento.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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