Caro Lettore,
ti voglio raccontare la storia di Mario, un mio cliente denunciato per stalking dalla sua ex fidanzata, Lisa.
I due avevano avuto una relazione sentimentale durata quattro anni.
Nel 2004 la storia finisce e Lisa convola a nozze con un altro uomo.
Mario, però, è ancora innamorato e cerca di riconquistarla andando a bussare per due volte a casa sua (tra l’altro non trovandola).
Questo, in buona sostanza il fatto in esame.
Devi sapere che lo stalking, detto anche reato di atti persecutori, è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2009.
Le condotte ascritte a Mario, invece, si collocavano in un periodo compreso tra il 2004 e il 2008.
In questi casi, si assiste al fenomeno della cosiddetta “nuova incriminazione”, disciplinato dall’art. 2 del codice penale.
Tale articolo prevede che “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”.
In altre parole, se nel momento storico in cui compi un’azione quell’azione non veniva considerata criminale dall’ordinamento (perché non c’era una legge che lo stabiliva) allora successivamente quello stesso comportamento non può essere considerato criminale soltanto perché è cambiata la legge che concepisce come criminale quello stesso comportamento.
Tale disposizione discende dal principio di irretroattività della legge penale che è corollario del fondamentale principio di legalità.
Le condotte di Mario, quindi, al più, potevano essere qualificate come condotte di molestia, reato contravvenzionale disciplinato dall’art. 660 del codice penale.
Tale reato, essendo punito meno severamente dello stalking (disciplinato dall’art. 612-bis c.p.) si prescrive più velocemente e, al tempo del processo, era già prescritto.
Ecco quindi che, applicando i predetti principi di diritto al caso di Mario, ho fatto rilevare al Giudice queste circostanze.
In primo luogo, infatti, quando ha tenuto le condotte contestate, il reato di stalking non esisteva ancora; in secondo luogo, pur ritenendo che avesse commesso il reato più lieve di molestia, quest’ultimo si doveva ritenere estinto per prescrizione.
Il giudice, analizzato attentamente il caso, ha finito per condividere la tesi difensiva e per pronunciare sentenza di assoluzione perché il reato di stalking non esisteva al tempo delle condotte di Mario e perché il reato di molestia era estinto per prescrizione.
Di seguito alcuni passaggi significativi della sentenza emessa dal Tribunale di Milano.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Milano
SEZIONE 7° PENALE
(…) questo giudice osserva come i fatti siano avvenuti fino all’anno 2008 e, quindi, in massima parte in epoca in cui ancora non era entrato in vigore l’art. 612-bis.
(…) alla luce della predetta considerazione il reato contestato deve, pertanto, essere riqualificato in quello previsto e punito dall’art. 660 c.p. (…).
(..) essendosi gli ultimi atti molesti verificati nel 2008 ed essendo decorso il termine massimo prescrizionale massimo previsto per le contravvenzioni (come quella ex art. 660), il reato deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione a far data dall’anno 2013.