La truffa processuale: quale definizione?

Truffa processuale: definizione

Quale definizione per la truffa processuale? La truffa processuale è un particolare tipo di truffa e trova disciplina nell’art. 374 c.p. a differenza di tutte le altre categorie di truffe (quali ad es. truffa contrattuale, truffa aggravata, truffa) che vengono sanzionate, invece, dall’art. 640 c.p.

truffa processualeL’art. 374 c.p. prevede che: <<Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza e questa non è stata presentata>>.

Oltre alla definizione della truffa processuale, vediamo adesso alcuni aspetti da tenere in considerazione.

Truffa processuale definizioneIl bene giuridico tutelato

L’art. 374 c.p. tutela il corretto svolgimento dell’attività di amministrazione della giustizia ed in particolare, la genuinità di talune fonti di convincimento del giudice.

Il soggetto attivo

Il reato di truffa processuale può essere commesso da chiunque, ciò significa che si tratta di un reato comune.

Caso classico il diretto interessato, nel corso di una controversia, falsifica lo stato dei luoghi per conseguire un vantaggio.

In giurisprudenza si è affermato che commette il delitto di frode processuale chi, potendo essere sottoposto a procedimento penale, immuti lo stato delle cose subito dopo il fatto ed antecedentemente all’attività di polizia giudiziaria (Cass., Sez. IV, 18.10.1967).

La condotta

La condotta consiste nell’immutazione artificiosa dello stato dei luoghi o delle cose o delle persone.

Con il termine immutazione si fa riferimento a qualunque: trasformazione, alterazione o mutamento in senso fisico o materiale o anche psichico o sociale della persona.

Occorre che l’immutazione sia artificiosa e dev’essere valutata caso per caso nel particolare contesto in cui essa è stata compiuta.

L’immutazione dei luoghi integra il delitto di frode processuale ogni qual volta sia percepibile soltanto grazie ad un esame non superficiale e possa sfuggire al controllo di una persona non particolarmente esperta, risultando irrilevante solo quando la stessa sia talmente grossolana e così agevolmente percepibile a prima vista, da escludere qualsiasi potenzialità ingannatoria.

Ai fini della configurabilità del reato la condotta non deve necessariamente trarre in inganno il giudice, ma deve solo essere in grado di farlo.

La norma compie una distinzione qualora la condotta sia stata posta in essere con riferimento ad un procedimento civile/amministrativo e penale, ovvero si prevede che la condotta con riferimento al procedimento penale rileva anche se commessa prima dell’inizio del procedimento.

La giurisprudenza ha ritenuto che il reato di frode processuale non è configurabile qualora la condotta ingannatoria consista nella consegna al consulente tecnico d’ufficio di documentazione fraudolentemente modificata che, tuttavia, risulti irrilevante rispetto all’oggetto dell’accertamento e, pertanto, inidonea ad incidere sulle concrete valutazione e determinazioni del consulente (Si veda Cass., Sez. VI, 28.9-13.11.2017, n. 51681).

Esempio che integra il delitto di frode processuale è quando due soggetti sono in causa per via dei rumori provenienti da un night-club gestito da uno di essi. Il giudice ordina ad un perito di effettuare una consulenza tecnica d’ufficio tesa a registrare e valutare l’entità delle immissioni sonore.

Il proprietario del night-club, per evitare conseguenze risarcitorie, modifica il suo locale insonorizzandolo retrodatando tale operazione.

Quando il perito si presenterà, troverà a sua insaputa una situazione radicalmente mutata rispetto a quella iniziale, con conseguente esito sfavorevole per l’altra parte.

La condotta posta in essere dal proprietario del night-club è consistita nel mutare lo stato dei luoghi attraverso l’applicazione di apparecchiature di insonorizzazione e ciò integra quindi frode processuale.

Il dolo

Il reato è un illecito a dolo specifico, occorre che l’agente persegua il fine indicato dalla norma, e cioè l’intenzione di ingannare il giudice od il perito nello svolgimento di un atto di ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero nello svolgimento di una perizia.

Consumazione e tentativo

Il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la modificazione artificiosa, a condizione che questa sia idonea a trarre in inganno il giudice o il perito nello svolgimento degli atti di prova indicati dalla norma. Il reato ha infatti carattere di illecito di pericolo, non occorre ai fini della sua integrazione che l’inganno sia effettivamente realizzato.

Per quanto riguarda il tentativo, mentre parte della dottrina esclude la sua configurabilità, posta la natura di reato di pericolo del delitto di cui all’art. 374, altra dottrina conclude nel senso dell’ammissibilità del tentativo

La procedibilità

Dato che il bene giuridico tutelato è un interesse di tipo pubblico, la frode processuale è procedibile d’ufficio: chiunque può denunciare la condotta sopraindicata.

Un problema di procedibilità si pone solamente nel caso in cui la frode sia stata posta in essere durante (o in vista di) un procedimento penale: in questa ipotesi, se il processo riguarda un reato procedibile a querela, e questa non sia stata sporta, nemmeno l’autore della frode potrà essere perseguito.

Facciamo un esempio se un soggetto commette una violenza sessuale ai danni di un altro ed il luogo in cui è avvenuta la violenza viene “ripulito” da tracce di reato (insieme al proprietario di un night in cui si è consumata la violenza) da parte di un soggetto terzo, essendo la violenza sessuale un reato procedibile a querela, se la vittima non sporge querela entro sei mesi, le autorità non potranno condannare il soggetto che ha compiuto la violenza, né tantomeno il soggetto terzo per frode processuale.

Ciò accade perché la modificazione dei luoghi ha avuto a che vedere con un reato contro il quale non si può (più) procedere. In pratica, la sussistenza della frode processuale dipende dal reato per cui si procede. 

Oltre a questo tipo di reato, scopri anche altre informazioni sulla truffa su Paypal, sulla truffa Enel, e sulla truffa di Poste Italiane.

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