prostituzione-minorileIL REATO DI PROSTITUZIONE MINORILE

Utilizzazione di prostituzione minorile, sfruttamento o induzione sono delitti per i quali l’avvocato penalista è chiamato a difendere degli imputati.

Vale la pena fare un breve quadro di una fattispecie di reato non semplice.

La prostituzione minorile è una fattispecie di reato prevista nel nostro codice penale all’art. 600 bis. È un articolo di nuova formulazione, ciò vuol dire che è stato introdotto con la legge 269/1998 in adesione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo.

L’articolo 600 bis c.p. ha una struttura complessa, nel senso che al suo interno troviamo tre differenti fattispecie dello stesso reato: induzione, sfruttamento e utilizzazione della prostituzione minorile.

Al primo comma vi è la descrizione dell’induzione alla prostituzione e dello sfruttamento. La prima consiste in una condotta del soggetto agente che mira a convincere il minore a prostituirsi. Quello che si ottiene con l’induzione è una sorta di rafforzamento della decisione del minore di prostituirsi. È il caso, molto semplice, dei ragazzini che prestano favori sessuali in cambio di regali firmati o cellulari. Lo sfruttamento della prostituzione, invece, consiste nel trarre profitto dall’attività di prostituzione del minore. Per capire meglio si pensi al caso, passato agli onori della cronaca, che ha avuto luogo ad Enna riguardante  una nonna che sfruttava i guadagni della prostituzione della nipote quindicenne per spenderli al gioco.

Al secondo comma dell’art. 600 bis c.p. vi è la descrizione dell’utilizzazione della prostituzione, che è quella di cui vorrei parlarvi più approfonditamente. Partiamo da un semplice esempio: si pensi a una ragazzina che per ricevere una ricarica telefonica decida di cedere ad una prestazione sessuale. Si evince da questo esempio molto semplificato, che l’utilizzazione della prostituzione minorile è il compimento di atti sessuali con una persona minore, dell’uno o dell’altro sesso, in cambio di un corrispettivo o con la promessa di un corrispettivo in denaro o altra utilità.

COSA RISCHI?

L’induzione e lo sfruttamento della prostituzione sono puniti con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.

L’utilizzazione della prostituzione minorile è punita con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1500 a 6000 euro, pertanto, vista la gravità della pena, è necessario preparare al più presto una difesa basata sul caso concreto

COME POSSO AIUTARTI?

Vi narro, ovviamente in maniera del tutto anonima, uno degli ultimi casi: un mio cliente è stato accusato di tentativo di utilizzazione di prostituzione minorile poiché avrebbe chiesto una prestazione sessuale sotto forma di masturbazione in cambio di denaro.

In particolare, il mio assistito aveva instaurato un rapporto di amicizia con un minore basato su attività ludiche del tutto innocenti: partecipazioni a programmi radiofonici per bambini in cui il minore aveva un ruolo di speaker.

In questo contesto, e durante il suddetto rapporto di amicizia che si è protratto per anni, il mio assistito avrebbe chiesto, in un’unica occasione, al minore quanti soldi questi avesse voluto per praticargli un atto di erotismo.

La linea difensiva si fondava sul fatto che si trattava di una mera richiesta dell’adulto che rimaneva relegata nello stadio di una proposta teorica che non aveva nessuna ricaduta o seguito nella realtà fattuale.

Infatti, seppure la proposta è riprovevole e censurabile, sotto il profilo giuridico, tale proposta non possedeva i caratteri di serietà e concretezza perché non vedeva nessuna azione concreta.

Infatti il delitto in forma tentata si configura quando una azione lesiva non si realizza per un evento indipendente dalla volontà dell’autore della condotta.

Nel caso in questione si sarebbe verificato, per esempio, il delitto tentato allorché l’autore del reato/adulto avesse offerto la somma di denaro al minore e l’intervento del genitore avesse sventato la concretizzazione dell’atto.

Nel caso che ci occupa l’azione non si è venuta neanche a compiere in quanto la persona non ha offerto concretamente nessuna somma di denaro (giammai la persona ha esibito la somma di denaro al minore) e la discussione era teorica in quanto corredata da “SE” e da “MA”.

Peraltro tale tesi difensiva è sostenuta anche dalla Corte di Cassazione (sent. 39452/2012), la quale ha chiarito che il tentativo di prostituzione minorile si configura “nelle ipotesi in cui l’agente non riesce a portare a termine il delitto programmato per cause indipendenti dalla propria volontà, ma gli atti parzialmente realizzati sono comunque tali da esteriorizzare la sua intenzione criminosa, che non si ferma allo stadio di semplice proposito, ma viene manifestata all’esterno proprio con il compimento di atti idonei a commettere il delitto”.

Nel caso in discussione mai vi è stato un atto idoneo (concreto) a commettere il delitto.

L’offerta che ho definito teorica, quindi, era sprovvista del carattere della concretezza e della volontà di commettere il reato in parola (altrimenti avremmo non un processo penale ma un processo alle intenzioni).

In secondo luogo, la proposta non è mai stata veramente “contrattualizzata” in quanto il mio assistito non ha mai materialmente offerto in maniera certa e determinata di una somma di denaro alla parte offesa.

 

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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