I medici, nell’esercizio della professione sanitaria, possono commettere una serie di reati.
I reati più gravi di cui i medici possono essere chiamati a rispondere sono le lesioni colpose e l’omicidio colposo.
Infatti, anche se il medico, ovviamente, non vuole la morte del paziente, l’art. 589 del codice penale prevede la pena della reclusione fino a cinque anni, per chiunque cagioni per colpa la morte di un uomo e l’art. 590 punisce con la reclusione fino a due anni chiunque cagioni per colpa una lesione personale.
Cosa significa “per colpa”?
La colpa che viene in gioco in caso di responsabilità medica è solitamente la cosiddetta colpa generica. Vale a dire la colpa per negligenza, imprudenza, imperizia.
Possono essere utili degli esempi.
Si parla di negligenza quando si trascura di fare qualcosa che si aveva il dovere di fare, dando prova di trascuratezza, superficialità, leggerezza, disattenzione o dimenticanza. Come dimenticare, tra gli esempi di negligenza del medico, il celebre caso della dimenticanza di una garza nell’addome della paziente. Ancora, vanno ricondotte a negligenza, ad esempio, la mancata sterilizzazione degli strumenti, la somministrazione di un farmaco scaduto, lo scambio delle cartelle cliniche e via dicendo.
Per imprudenza si intende, invece, fare qualcosa che non si doveva fare, dimostrando mancanza di ponderazione, avventatezza, insufficiente analisi del caso concreto. Costituiscono esempi di imprudenza l’esecuzione di un’operazione che le condizioni del paziente sconsigliavano, la scelta frettolosa di interrompere una cura che sarebbe stato opportuno protrarre, ecc..
L’imperizia, infine, ricorre quando l’agente non rispetta le regole tecniche che disciplinano l’attività professionale che svolge, palesando di non avere la preparazione teorica e l’esperienza pratica necessarie. È il caso del medico che agisce in violazione delle linea guida in materia di attività sanitaria. Gli esempi sono molto numerosi. Si pensi a una diagnosi errata, all’ignoranza della cura adeguata alla patologia del paziente, all’incapacità di valutare la gravità e l’urgenza del caso concreto.
Nel caso in cui il paziente muoia o riporti lesioni il medico potrà essere chiamato a rispondere del suo operato sia in sede civile sia in sede penale.
Infatti, se paziente-danneggiato o i parenti del paziente “morto sotto i ferri” agiscono civilmente, il medico può essere condannato a risarcire il danno.
Inoltre, il medico potrebbe subire un processo penale per omicidio o lesioni colpose.
Il recente Decreto “Balduzzi”, convertito nella L. 189/12, ha però previsto che “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”.
Tale norma, tuttavia, è stata interpretata e applicata nel senso di escludere la responsabilità penale del medico solo in caso di condotta riconducibile a imperizia, lasciando così “scoperti” i casi si negligenza e imprudenza.
Facciamo un esempio.
Il medico che commette un lieve errore diagnostico, se ha rispettato le linee guida, non sarà chiamato a rispondere in sede penale. Si pensi al medico che individui correttamente la patologia A di cui il paziente avverte i sintomi e non prescriva, invece, alcun esame per rilevare la patologia B, da cui il paziente si scoprirà essere affetto, ma della quale non avverte sintomi. Se le linee guida, in presenza della patologia A, non prescrivono di verificare se il paziente è affetto anche dalla patologia B, in quanto raramente connessa alla patologia A, il medico non andrà incontro a conseguenze penali. Avrà infatti agito con imperizia caratterizzata da colpa lieve.
Al contrario, se la colpa lieve ricorre nella negligenza o nell’imprudenza, il medico ne risponderà in sede penale. Si pensi al caso di mancata informazione al paziente sui probabili esiti invalidanti dell’intervento chirurgico.
È bene precisare che il medico che abbia cagionato lesioni o morte del paziente potrebbe andare incontro in ogni caso a una sanzione “interna” comminata dallo stesso Ordine professionale a cui appartiene.
La materia è piuttosto complessa, pertanto, sia che tu sia un paziente-danneggiato, sia che tu sia un medico che teme di andare incontro a conseguenze legali o disciplinari per il proprio operato, ti consiglio di rivolgerti a un avvocato specializzato in responsabilità medica che possa consigliarti come “muoverti” per tutelare al meglio i tuoi interessi e i tuoi diritti.
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