L’AMMINISTRATORE DI FATTO NELLA BANCAROTTA FRAUDOLENTA
La pubblica Accusa sostiene che tu eri l’Amministratore di fatto della società fallita.
Pur non figurando in nessun atto ufficiale ti contestano che eri l’eminenza grigia che agiva nell’ombra e muoveva i fili dell’azienda.
Su di te potrebbero gravare responsabilità penali e civili.
Come esci da questo tunnel?
Ne parliamo in questo articolo.
E allora la domanda è: quando si può dire che una società è stata gestita da un amministratore di fatto?
Quando si potrà dire che l’amministratore di fatto è responsabile del dissesto societario e, dunque, di una condotta di bancarotta fraudolenta?
Bene, procediamo con ordine.
Innanzi tutto: chi è L’AMMINISTRATORE DI FATTO?
Può essere considerato AMMINISTRATORE DI FATTO colui che abbia svolto le funzioni tipiche dell’amministratore nella gestione dell’impresa con un minimo di continuità e significatività.
Ad esempio:
a) direttive durante la produzione,
b) controllo dell’organizzazione interna,
c) gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti e fornitori.
Facciamo un esempio di una persona che ingiustamente viene considerato amministratore di fatto e, dunque, dopo il fallimento della società, gli viene contestato il reato di bancarotta fraudolenta.
Il signor Y è amministratore di diritto di una società. Compare, quindi, a tutti gli effetti, come l’amministratore della società.
Suo padre, il signor X, lo aiuta nell’attività imprenditoriale, in maniera non continuativa né significativa.
La società va male. Interviene il fallimento.
Padre e figlio vengono imputati per bancarotta fraudolenta.
Il figlio, signor Y, in qualità di amministratore di diritto; il padre, signor X, come amministratore di fatto.
L’accusa ritiene che il figlio era un fantoccio, una testa di legno, mentre responsabili delle varie azioni illecite era il padre.
Difendiamo il padre, il signor X.
Compito della Difesa sarà dimostrare che il padre, non è un amministratore di fatto. Insomma: non centra nulla con le condotte illecite.
Come si fa?
Dimostrando che il padre non era il capo dell’azienda.
Dovremo quindi rappresentare al Giudice che il padre:
1. Non aveva funzioni organizzative e direttive sul personale in quanto non era presente in azienda durante il processo produttivo;
2. Non pagava gli stipendi ai dipendenti;
3. Non contrattava i fornitori e non sviluppava progetti imprenditoriali.
Se a volte compariva in azienda era soltanto per dare episodici e sporadici consigli al figlio, facendogli da mentore.
Infatti la Giurisprudenza più avvertita statuisce che non può essere considerato amministratore di fatto una persona che ha compiuto nella società un’episodica ingerenza.
Quindi il papà non era l’amministratore di fatto, anche se qualche volta andava in azienda in giacca e cravatta. Perché l’abito non fa il monaco, anzi non fa l’amministratore di fatto.