Il significato di truffa
Per truffa si intende un reato contro il patrimonio commesso da chi ricava un profitto illecito ai danni di un soggetto attraverso l’uso di inganni e/o raggiri.
Nel rapporto annuale del 2012, i dati ISTAT hanno rilevato che la truffa è uno dei reati più denunciati dalle Forze di Polizia all’Autorità Giudiziaria negli ultimi vent’anni.
Nel 2010, su 100.000 abitanti sono state registrate 159 denunce e le truffe sono aumentate del 113,4% dal 2000 solo nell’Italia meridionale.
In Italia, il reato di truffa è disciplinato dall’art. 640 c.p. secondo il quale “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.”
Truffa aggravata nel codice penale
Come viene considerato il reato di truffa aggravata nel codice penale? Il reato di truffa aggravata, invece, è disciplinato dagli artt. 640, comma 2, c.p. secondo ilo quale “La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
- Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- Se il fatto commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità;
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).
Truffa aggravata: quale pena?
Truffa aggravata: quale pena è prevista? Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che non ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.”
Come già sottolineato, il fenomeno della truffa è in continua crescita e non tende a diminuire.
Al fine di recuperare il “mal tolto” il Legislatore ha postulato una norma finalizzata ad aggredire il patrimonio di colui il quale si è macchiato di tale reato.
Infatti, l’art. 322 ter c.p. consente la confisca “per equivalente” nelle ipotesi in cui la confisca diretta del prezzo o del profitto dei reati in esso considerati sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita o il trasferimento irrecuperabile (Cass. Pen., sez. V, 1/10/2002 n. 32797).
Vale a dire che se il condannato per truffa ha una somma su un conto corrente che equivale a quella del profitto illecito allora, pur non essendo quella somma in banca riconducibile al delitto di truffa, questa viene comunque confiscata a titolo di ristoro.
Nella truffa aggravata, la pena è quindi differente. Il tipo di sanzione prevista, quindi, è differente: per il reato di truffa il soggetto è punito con la pena di reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro mentre per il reato di truffa aggravata vi è un aumento di pena consistente nella reclusione da uno a cinque anni e nella multa da 309 euro a 1.549 euro.
Condanna per truffa aggravata: quali devono essere gli elementi costitutivi
Perché avvenga non solo la pena, ma anche la condanna per truffa aggravata, è necessario che essa risponda ad alcuni caratteri. Gli elementi che caratterizzano il reato di truffa sono:
- Il bene giuridico protetto è il patrimonio del soggetto passivo e la libertà del consenso. Si tratta di un reato plurioffensivo poiché il danno riguarda sia il patrimonio sia la libera autodeterminazione della persona;
- Il soggetto attivo è colui che commette il reato e può essere chiunque;
- Il soggetto passivo è colui che subisce il reato e può essere:
- Lo stato o un altro ente pubblico;
- I soggetti dotati di minorata difesa (come ad esempio gli anziani);
- Un soggetto qualsiasi al quale si ingenera il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità.
- L’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico ovvero la rappresentazione e volizione della condotta ingannatoria, della lesione patrimoniale e del profitto illecito;
- L’elemento oggettivo è formato da molteplici elementi:
- Gli artifici e i raggiri attraverso i quali il soggetto passivo viene ingannato e indotto a compiere un atto che ha come diretta conseguenza un danno al proprio patrimonio e un profitto illecito per il soggetto attivo. Gli artifici sono invenzioni di situazioni inesistenti o circostanze esistenti che, però, vengono modificate in parte. I raggiri, invece, sono utilizzati in modo subdolo per convincere il soggetto passivo a compiere determinate azioni. Un esempio molto semplice sono le truffe ai danni degli anziani: essendo soggetti molto sensibili e deboli, vengono abbindolati dai truffatori che si fingono operatori della Enel al fine di raggirarli e derubarli.
- Il silenzio è un altro elemento oggettivo che caratterizza la truffa contrattuale poiché rientra nelle modalità tipiche degli artifici e dei raggiri. Anche quando si è in presenza di un silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi, invece, dovrebbe renderle note può portare alla configurazione di un reato di truffa contrattuale.
- L’induzione in errore: affinché si verifichi una truffa, il soggetto attivo deve riuscire ad indurre quello passivo, mediante l’inganno, a prestare il proprio consenso che non avrebbe prestato se fosse stato a conoscenza della verità. Per errore, infatti, si intende in modo pressoché unanime una falsa rappresentazione della realtà, dunque un convincimento attuale non conforme alle circostanze reali.
- L’ingiusto profitto: si intende il ricavo illecito, anche non strettamente economico, che il soggetto attivo acquisisce dopo aver truffato il soggetto passivo. Tale vantaggio viene, però, realizzato senza nessun titolo giuridico che lo giustifichi.
- Per danno patrimoniale si intende il diminuire del patrimonio del soggetto passivo, il quale ha come conseguenza la perdita totale del bene in questione.
- La truffa è un reato istantaneo e di danno.
- Si fa, quindi, riferimento al momento in cui avviene la realizzazione dell’ingiusto profitto. Nei i casi di truffa contrattuale, invece, il reato si consuma al momento dell’effettivo conseguimento del bene da parte del soggetto attivo. Il luogo coincide con quello in cui il truffatore realizza l’ingiusto profitto. In alcuni casi, come ad esempio le truffe on-line, il luogo di consumazione coincide con quello in cui è avvenuta la deminutio patrimonii della vittima e, quindi, il danno al suo patrimonio;
- Il tentativo di truffa è possibile e si verifica nel momento in cui il soggetto attivo induce in errore il soggetto passivo senza che si costituisca, però, una lesione concreta al patrimonio della vittima.
Militare
Cosa accade con la truffa militare aggravata? L’art. 234 c.p.m.p. spiega che “il militare, che, con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni se il fatto è commesso a danno dell’amministrazione militare”.
Gli elementi costitutivi della truffa sono identici a quelli della truffa punita dall’art. 640 c.p. ma ci sono alcune differenze che riguardano, ad esempio, il soggetto attivo e il soggetto passivo: nel reato previsto dall’art. 234 c.p.m.p coincidono entrambi con il militare; nell’art. 640, invece, non sono identificati ma possono essere chiunque.
Quando si parla di truffa militare aggravata, il profitto illecito può riguardare qualsiasi tipo di utilità, anche non economica; il danno, invece, deve avere necessariamente un contenuto economico concreto.
Come conseguenza si ha che la vittima è stata indotta dal soggetto autore di reato a compiere l’atto di disposizione e a perdere definitivamente il bene in questione. Approfondisci la questione anche in merito alla truffa ai danni dello Stato, alla truffa assicurazioni ed alla truffa bancaria.Bene se ti è piaciuto questo articolo sulla truffa aggravata, puoi approfondire l’argomento legato a questo ed a reato di truffa o se lo desideri, potrai contattare il nostro Studio Legale Penale a Milano ed essere essere assistito dall’Avvocato Penalista Francesco D’Andria.