La truffa bancaria: si può trattare di Truffe fisiche e truffe informatiche, e quindi anche di truffa online.

truffa bancariaIl reato di truffa è disciplinato nel nostro ordinamento dall’art. 640 c.p. secondo il quale se un soggetto, attraverso l’inganno, artifici e/o raggiri, induce in errore un altro soggetto, procurandosi un profitto illecito e un danno patrimoniale alla vittima, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

Grazie agli strumenti sofisticati che vengono utilizzati dai truffatori, ormai sentiamo parlare quasi sempre di truffe bancarie che avvengono sul proprio conto corrente.

A moltissime persone sarà capitato di notare dei movimenti strani sul conto che si sono trasformati in vere e proprie transazioni non effettuate dal proprietario del conto stesso.

Truffa bancaria online: si differenzia da quella fisica. Ecco alcuni esempi

Truffa bancaria onlineLa truffa bancaria può essere sia fisica sia informatica ovvero che avviene online.

  • Le truffe fisiche avvengono quando la vittima utilizza fisicamente la propria carta di credito o bancomat durante una transazione tramite POS;
  • Le truffe online vengono effettuate grazie ad appositi software elettronici che si impossessano dei dati di accesso della carta di credito o bancomat della vittima (pin e password) quando la vittima ad esempio accede tramite l’home banking.

Attraverso la truffa bancaria online, i truffatori hanno maggiori possibilità di intercettare i movimenti delle vittime che effettuano operazioni online.

Ad esempio, in un caso giudiziario la Corte di Cassazione disponeva l’annullamento con rinvio della sentenza per un nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Bologna.

Il caso giurisprudenziale in questione trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla corte di appello di Bologna in data 19.02.2016 con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato di truffa aggravata oltre al risarcimento del danno in seguito ad un bonifico bancario effettuato dalla vittima.

Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando la nullità della stessa per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 8 c.p.p. (competenza territoriale) in relazione all’esecuzione del primo atto consumativo della condotta truffaldina.

Si precisa che secondo la giurisprudenza di legittimità, il momento consumativo del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, è quello dell’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto e, dunque, del danno alla persona offesa; tale momento si verifica all’atto dell’effettiva prestazione del bene economico da parte della vittima con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell’agente.

In altre parole, è necessario che avvenga un consolidamento in termini economici dell’operazione in capo al soggetto attivo; effetto che si realizza solo nel momento in cui la somma di denaro bonificata viene accreditata sul conto corrente del destinatario, con conseguente e successivo addebito sul conto corrente dell’ordinante che ne perde definitivamente la disponibilità.

Difatti, fino a quel momento, la semplice disposizione impartita all’istituto bancario, non consolidando l’operazione, non comporta alcuna consumazione del reato, posto che il soggetto attivo non ha ancora acquisito la valuta.

Infatti, su tale tema la corte di cassazione ha affermato che << In tema di truffa, deve distinguersi tra truffa commessa inducendo la vittima a eseguire la disposizione patrimoniale mediante bonifico e truffa commessa inducendo la persona offesa ad eseguire un pagamento mediante carta postepay. Mentre nel secondo caso detto versamento realizza contestualmente l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente che ha avuto immediatamente a disposizione la somma versata, nel primo caso il momento dell’ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, avendo il denaro, oggetto dell’operazione bancaria, come destinazione un conto corrente diverso da quello dell’ordinante, acceso presso la banca del destinatario in luogo che può essere differente e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall’ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione con la conseguenza che fino a quel momento, la semplice disposizione impartita all’istituto bancario, non consolidando l’operazione, non comporta dunque alcuna consumazione del reato, posto che il soggetto attivo non ha ancora acquisito la valuta>>.

Per tale motivo, la corte di cassazione disponeva l’annullamento con rinvio della sentenza per un nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Bologna.

(Si veda Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 30-08-2016) 08-09-2016, n. 37400).

Phishing, carding matematico e trashing

I truffatori possono decidere di mettere in atto diverse modalità per arrivare al loro scopo:

  • Phishing: è un tipo di truffa che viene attuata principalmente mediante la posta elettronica, sms e/o servizi di Call Center. Il truffatore ha l’obiettivo di ingannare la vittima convincendola a fornire dati personali che sono legati ai conti bancari e alle tessere personali. Il Phisher si serve della posta elettronica per inviare mail false che, però, sembrano simili alle mail legittime che vengono inviate dalle banche. La vittima, inconsapevolmente, nel momento in cui fornisce i dati personali richiesti, cade nella trappola del truffatore.
  • Carding matematico: è una delle modalità di truffa più diffuse che permette di clonare le carte attraverso il web grazie all’utilizzo di particolari software. Il truffatore si serve di sofisticati programmi informatici che sono in grado di riprodurre i codici di accesso e le eventuali password che il cliente della banca utilizza quando accede quotidianamente all’Home Banking.
  • Trashing: è un tipo di truffa che prevede che i truffatori cerchino all’interno della spazzatura carte di credito che sono state gettate da qualcuno prima di averle distrutte. Oppure, i truffatori cercano, sempre nella spazzatura, riferimenti bancari che segnalino eventuali dati sensibili di un soggetto.

I bonifici con i falsi IBAN: altri esempi di truffa bancaria online.

Negli ultimi anni, il fenomeno della truffa dei bonifici è aumentato notevolmente: i truffatori si insidiano nella posta elettronica e falsificano gli IBAN.

Nel 2015, un’azienda italiana ha raccontato la sua avventura con un bonifico fraudolento proveniente da un cliente estero che non è arrivato perché deviato – grazie all’ausilio di false mail che sembravano provenire dall’azienda – verso un IBAN di un conto di un prestanome che lo ha poi svuotato impedendo così il recupero della somma bonificata.

I truffatori utilizzano modalità diverse per questo tipo di truffa come ad esempio il phishing, che, come già spiegato precedentemente, consente ai truffatori di attaccare la casella della posta elettronica; oppure, i truffatori installano dei programmi su computer e/o smartphone di chi esegue o riceve bonifici.

Denuncia per truffa bancaria: come difendersi?

DenunciaSi può fare denuncia per truffa bancaria? Nel momento in cui ci si rende conto di essere stati truffati, la prima cosa da fare è sporgere querela presso un qualsiasi comando di polizia o presso la Procura della Repubblica della tua città. Se si sporge la querela presso il comando di polizia, solo dopo che la querela sarà stata consegnata alla Procura della Repubblica, il magistrato valuterà l’opportunità di procedere con le indagini. Se, invece, la querela è stata sporta presso la Procura della Repubblica, l’atto sarà ricevuto direttamente dal magistrato.

Dopo aver sporto denuncia per truffa bancaria, la persona offesa può rivolgersi ad uno studio legale specializzato per costituirsi in giudizio, richiedendo il risarcimento del danno subito.

La cassazione penale, II sezione, in una sentenza del 2016 ha stabilito che se il pagamento avviene tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente dell’agente, “il reato si consuma nel luogo ove costui consegue l’ingiusto profitto (riscossione della somma) e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa”; però, se non si può provare il luogo di riscossione, si applicano le regole sussidiarie ex art. 9 c.p.p.

Quando si tratta di atti complessi con voluminose ricostruzioni bancarie occorre farsi difendere dal proprio avvocato di fiducia al fine di ottenere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato e il risarcimento del danno.

Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 30-08-2016) 08-09-2016, n. 37400

Il caso giurisprudenziale in questione trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla corte di appello di Bologna in data 19.02.2016 con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato di truffa aggravata oltre al risarcimento del danno in seguito ad un bonifico bancario effettuato dalla vittima.

Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando la nullità della stessa per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 8 c.p.p. (competenza territoriale) in relazione all’esecuzione del primo atto consumativo della condotta truffaldina.

Si precisa che secondo la giurisprudenza di legittimità, il momento consumativo del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, è quello dell’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto e, dunque, del danno alla persona offesa; tale momento si verifica all’atto dell’effettiva prestazione del bene economico da parte della vittima con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell’agente.

In altre parole, è necessario che avvenga un consolidamento in termini economici dell’operazione in capo al soggetto attivo; effetto che si realizza solo nel momento in cui la somma di denaro bonificata viene accreditata sul conto corrente del destinatario, con conseguente e successivo addebito sul conto corrente dell’ordinante che ne perde definitivamente la disponibilità.

Difatti, fino a quel momento, la semplice disposizione impartita all’istituto bancario, non consolidando l’operazione, non comporta alcuna consumazione del reato, posto che il soggetto attivo non ha ancora acquisito la valuta.

Infatti, su tale tema la corte di cassazione ha affermato che << In tema di truffa, deve distinguersi tra truffa commessa inducendo la vittima a eseguire la disposizione patrimoniale mediante bonifico e truffa commessa inducendo la persona offesa ad eseguire un pagamento mediante carta postepay. Mentre nel secondo caso detto versamento realizza contestualmente l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente che ha avuto immediatamente a disposizione la somma versata, nel primo caso il momento dell’ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, avendo il denaro, oggetto dell’operazione bancaria, come destinazione un conto corrente diverso da quello dell’ordinante, acceso presso la banca del destinatario in luogo che può essere differente e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall’ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione con la conseguenza che fino a quel momento, la semplice disposizione impartita all’istituto bancario, non consolidando l’operazione, non comporta dunque alcuna consumazione del reato, posto che il soggetto attivo non ha ancora acquisito la valuta>>.

Per tale motivo, la corte di cassazione disponeva l’annullamento con rinvio della sentenza per un nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Bologna. Scopri di più anche sulla truffa assicurazioni, sulla truffa agli anziani e sulla truffa telefonica. Bene se ti è piaciuto questo articolo sulla truffa bancaria, puoi approfondire l’argomento legato a questo ed ai reati di truffa o se lo desideri, potrai contattare il nostro Studio Legale Penale a Milano ed essere essere assistito dall’Avvocato Penalista Francesco D’Andria.

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