La truffa alle assicurazioni online: cosa si rischia

Nella truffa sulle assicurazioni cosa si rischia? L’art. 642 codice penale

truffa assicurazioniCos’è la truffa sulle assicurazioni e cosa si rischia? Molto spesso capita che alcuni soggetti provino a truffare le compagnie assicurative per ricevere un risarcimento illecito.

Tale fenomeno può affondare le sue radici in alcuni fattori sociologici, come ad esempio la crisi economica che stiamo attraversando da diversi anni o la mancanza di lavoro.

La truffa alle assicurazioni è un reato e, come tale, è disciplinato dall’art. 642 c.p.  rubricato “Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona”. Pertanto, è bene chiarire nella truffa sulle assicurazioni cosa si rischia.

Truffa alle assicurazioni cosa si rischiaIl bene giuridico tutelato è il patrimonio degli enti assicurativi secondo il quale <<Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a sé stesso una lesione personale [582] o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro.

Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.>>

Si tratta di un reato proprio in quanto può essere commesso esclusivamente dall’assicurato (soggetto attivo), ai danni dell’agenzia assicurativa (soggetto passivo).

È reato anche la tentata truffa alle assicurazioni: cosa si rischia in questi casi?

Il reato scatta, quindi, anche in caso di tentata truffa alla compagnia assicurativa, non è quindi necessario ottenere il risarcimento illecito per commettere il reato, ma bastano solo le intenzioni. Quindi, colui che:

  • distrugge, disperde, deteriora o occulta cose di sua proprietà,
  • falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per un contratto di assicurazione,
  • cagiona a sé stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio al fine di truffare la compagnia,
  • denuncia un sinistro non accaduto,
  • distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro,

viene punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si procede a querela di parte, e si viene perseguiti anche se il reato viene commesso all’estero.

La Corte di Cassazione chiarisce alcuni elementi

La Corte di Cassazione penale ha espresso alcune precisazioni sul tema della frode assicurativa attraverso la sentenza n. 52953 del 21 novembre 2017.

All’interno della sentenza viene spiegato che il reato di “fraudolento danneggiamento di beni assicurati” si consuma nel momento in cui viene posta in essere la frode assicurativa volta all’ottenimento dell’indennizzo. Secondo la Cassazione, dunque, la frode assicurativa deve ritenersi consumata “nel momento in cui si realizza la fraudolenta distruzione o il fraudolento occultamento della cosa assicurata”.

Come abbiamo detto, la truffa semplice è procedibile a querela di parte, il che significa che a poter sporgere querela sarà la persona offesa dal reato che ha subito il danno.

Pur tuttavia, in precisi casi, il diritto alla proposizione della querela può essere compiuto anche da chi ha sofferto, diciamo così, un “danno indiretto”.

Orbene, cerchiamo di spiegare il reato in questione tramite un recente caso giudiziario deciso dalla Suprema Corte di Cassazione.

La sentenza in parola trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Milano – in conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Monza – che aveva condannato l’imputato per una serie di reati tra cui una tentava truffa ai danni di una compagnia assicurativa per l’ottenimento del risarcimento del danno per il furto patito falsamente denunciato.

Il medesimo, secondo i giudici di merito, in concorso con il commerciante di motoveicoli, aveva predisposto per la compagnia assicuratrice falsa documentazione per il conseguimento del risarcimento dei danni subiti dalla moto (nel frattempo fatta rinvenire privata di tutti i pezzi commerciali), consistita nella fattura per la riparazione della moto (fattura non risultante nella contabilità del soggetto emittente, il P., e datata in giorno successivo a quello della vendita della stessa moto) e nella prova del pagamento delle riparazioni stesse (un assegno emesso dal padre del C., mai incassato dal P.).

Orbene, avverso tale sentenza l’imputato, per il tramite del proprio difensore, proponeva ricorso in Cassazione la quale riteneva tale ricorso del tutto infondato.

La Corte di Cassazione afferma il principio di diritto secondo il quale <<In tema di delitto di truffa, se la condotta tipica cagiona danno non solo al soggetto che, per effetto degli artifici e raggiri, pone in essere l’atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole, ma anche ad altri, seppure nella forma della mancata acquisizione di un profitto, il diritto di querela spetta anche a questi ultimi. (Fattispecie in cui l’autore del fatto aveva indotto la vittima al pagamento di un premio assicurativo per una polizza solo fittiziamente stipulata, con danno anche per la Compagnia assicurativa per la mancata conclusione del contratto, che la vittima effettivamente era intenzionata a stipulare)>>.

Pertanto, come suesposto, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso condannando il ricorrente alle spese processuali.

(Si veda Cass. pen. Sez. I, 14/03/2007, n. 12969).

La truffa alle assicurazioni online: come funziona?

onlineNegli ultimi anni, grazie alla connessione internet e agli smartphone che permettono alle persone di restare sempre connesse fra loro, si assiste all’aumento repentino anche della possibile truffa alle assicurazioni online.

Il settore assicurativo è uno dei settori prescelti da questo tipo di attività illecita: Sono sempre di più gli automobilisti che, per risparmiare sulla RCA auto, fanno leva sulle assicurazioni online. Ma gli hacker e cybercriminali provano ad approfittare attraverso tentativi di truffa ad hoc. In Rete sono infatti presenti numerose false assicurazioni che provano a truffare ignari utenti con prezzi bassissimi. Ma perché avviene la truffa alle assicurazioni online?

Gli hacker hanno l’obiettivo di truffare i clienti attraverso e-mail phishing o annunci pubblicitari sul web. L’offerta può, quindi, sembrare molto vantaggiosa e, molto spesso, i cyber criminali usano dei nomi molto simili ad assicurazioni realmente esistenti in maniera tale da creare un rapporto di fiducia con il consumatore e invogliarlo a fidarsi e a inviare il proprio denaro alle assicurazioni false.

La truffa del bonus-malus

La cifra da pagare alla compagnia di assicurazioni per la copertura della polizza (cioè il premio assicurativo) si basa sulla logica del bonus-malus.

Inizialmente, si parte da una classe di merito alta e costosa ma se un soggetto non accumula incidenti, arriva a pagare sempre meno (bonus). Se, invece, l’assicurato fa un incidente, la classe di merito aumenta e così anche il premio (malus).

A volte, però, può accadere che la compagnia di assicurazioni affermi che l’assicurato abbia fatto un incidente ma che, in realtà, non ha mai fatto. Ciò accade in quanto l’assicurazione sostiene che l’assicurato non se n’è accorto ma che qualcuno ha denunciato il sinistro.

Ad esempio: quella volta che, uscendo da un parcheggio, ha urtato un altro veicolo senza rendersene conto o che ha tamponato, creando un danno ad un’altra macchina ferma al semaforo. Nulla di tutto ciò è vero, ma la compagnia sostiene il contrario, magari con la connivenza di qualche finto testimone. E, quindi, aumenta la classe di merito e pretende più soldi dal cliente.

Per difendersi da tale truffa, è necessario verificare con attenzione l’attestato di rischio, cioè il documento in cui è indicato il numero di incidenti denunciati negli ultimi 5 anni assicurativi, al fine di controllare se la compagnia abbia addebitato impropriamente un sinistro (mai accaduto o del quale non avete colpa) per far pagare un premio maggiore all’assicurato. Se vuoi scoprire di più anche su altri temi, leggi i nostri articoli sulla truffa agli anziani, sulla truffa casa vacanze e sulla truffa telefonica. Bene se ti è piaciuto questo articolo sulla truffa assicurativa, puoi approfondire l’argomento legato a questo ed al reato di truffa o se lo desideri, potrai contattare il nostro Studio Legale Penale a Milano ed essere essere assistito dall’Avvocato Penalista Francesco D’Andria.

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