Il reato di truffa telefonica: cos’è?

truffa telefonicaLe truffe telefoniche sono quelle che vengono attuate mediante l’utilizzo del telefono, da soggetti che fingono di essere operatori di call center, raggirando e ingannando gli utenti al fine di indurre questi ultimi ad attivare falsi servizi.

Ad oggi, la truffa telefonica fa parte di una delle modalità più utilizzate dai truffatori per ingannare le persone comuni poiché la stragrande maggioranza della popolazione possiede un telefono fisso e/o un telefono cellulare.

Dal punto di vista giuridico, la truffa telefonica è un reato che viene sanzionato dall’articolo 640 del codice penale italiano. Tale norma, infatti, punisce “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno“. La pena, prevista è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 51 a euro 1.032.

  1. Gli elementi costitutivi del reato
  • Il bene giuridico protetto è libertà del consenso degli individui: il soggetto attivo ha come scopo quello di ottenere che il soggetto passivo (colui che riceve la telefonata) si arrechi un danno da solo, a vantaggio del truffatore.
  • Il soggetto attivo (colui che chiama), deve utilizzare artifici o raggiri. L’artificio viene attuato nel momento in cui il soggetto attivo cerca di fare apparire vera una situazione che, in realtà, non trova alcun riscontro nei fatti. Si parla di raggiro, invece, quando colui che chiama agisce sulla psicologia della vittima, convincendola che una situazione sia in un modo diverso dalla realtà mediante ragionamenti subdoli e false promesse.
  • L’ingiusto profitto: si intende il ricavo illecito, anche non strettamente economico, che il soggetto attivo acquisisce dopo aver truffato il soggetto passivo. Tale vantaggio viene, però, realizzato senza nessun titolo giuridico che lo giustifichi.
  • Per danno si intende si intende il diminuire del patrimonio del soggetto passivo, il quale ha come conseguenza la perdita totale del bene in questione.
  • L’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico inteso come la volizione degli elementi costitutivi del reato, ovvero la condotta ingannatoria, il danno patrimoniale e l’ingiusto profitto.

La truffa telefonica del sì: cosa fare?

Truffa telefonica del sì cosa fareCos’è la truffa telefonica del sì e cosa fare? Le truffe telefoniche più diffuse sono le cosiddette “truffe del sì”. Tali truffe sono effettuate da call center che propongono offerte che si rivelano essere false.

Molte volte, dopo aver ricevuto questo tipo di chiamata, ci si ritrova inconsapevolmente e senza averlo mai richiesto con una domanda di cambio operatore telefonico, del gas o energetico o con l’attivazione di determinate offerte a pagamento.

solitamente, i truffatori fanno una domanda la cui risposta è “sì”, come ad esempio: “Parlo con il Sig. Rossi?” e poi utilizzano la risposta affermativa del Sig. Rossi come risposta a domande mai ricevute mediante un montaggio audio. Il suggerimento, quindi, è quello di non rispondere mai “sì” quando si ricevono telefonate sospette ma, ad esempio, “sono io”.

Truffa telefonica Tim: possibili ripercussioni

TimEsiste una tipologia di inganno ai danni del consumatore, che descriviamo di seguito con un esempio: si tratta della truffa telefonica Tim. Come funziona la truffa telefonica Tim e come difendersi? La II Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42515 del 2017 ha espresso che “scatta la condanna a chi attribuisce all’utente telefonico un servizio non richiesto.”

Facciamo un esempio. Una persona si finge operatore Tim, ma in realtà non lo è. Chiama il malcapitato e, ingannandolo, attiva un contratto di leasing, ad insaputa del cliente, il quale si vede titolare di un contratto con costi elevatissimi da pagare entro due settimane.

Truffa telefonica: cosa fare?

cosa fareTruffa telefonica: cosa fare in questi casi? La Querela è la dichiarazione per mezzo della quale, il soggetto passivo (vittima della truffa telefonica) o il suo legale rappresentante chiede, che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato. La truffa telefonica non è un reato procedibile d’ufficio e, quindi, è necessario che la vittima sporga querela alle autorità competenti.

Il termine iniziale per proporla decorre dalla data della conoscenza dei fatti da parte dell’interessato e quindi, nel caso di specie della truffa, dalla data di ricevimento della fattura dalla quale è emersa l’attivazione del servizio non richiesto dal cliente.

Successivamente, è necessario rivolgersi ad un avvocato competente e costituirsi in giudizio, richiedendo il risarcimento del danno e per evitare che venga disposta l’archiviazione. Oltre a questa tipologia di inganno, scopri di più anche sulla truffa casa vacanze, truffa airbnb e truffa Equitalia.

Bene se ti è piaciuto questo articolo sulla truffa telefonica, puoi approfondire l’argomento legato a questo ed ai reati di truffa o se lo desideri, potrai contattare il nostro Studio Legale Penale a Milano ed essere essere assistito dall’Avvocato Penalista Francesco D’Andria.

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