Quando può essere chiesto il patteggiamento?

Ai sensi dell’art. 446 c.p.p., la richiesta di cui all’art. 444 co. 1 c.p.p. può essere formulata sino alle conclusioni e sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo; diversamente, se all’imputato è stato notificato decreto di giudizio immediato, si procederà con le forme e nei termini previsti dall’art. 458 co. 1 c.p.p., ossia nel termine perentorio di 15 giorni dalla notifica.

Istanza di patteggiamentoL’istanza di patteggiamento viene formulata oralmente nel corso dell’udienza e per iscritto in tutti gli altri casi e la volontà dell’imputato viene comunicata personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

Il consenso sull’istanza può essere espresso nei termini di cui al comma 1 anche se in precedenza era stato negato; tuttavia, il giudice, se ritiene di dover valutare la volontarietà della richiesta o del consenso, può disporre la comparizione dell’imputato. In caso di dissenso, il PM deve enunciarne le ragioni che l’hanno giustificato.

L’art. 447 c.p.p. disciplina, invece, la richiesta di applicazione pena nel corso delle indagini preliminari: ai sensi del comma 1, il giudice, se è presentata richiesta congiunta o con il consenso scritto dell’altra parte, fissa con decreto in calce alla richiesta l’udienza per la decisione, assegnando all’istante, se necessario, un termine per la notifica all’altra parte. Prima della scadenza del termine non è possibile revocare o modificare la richiesta.

Nell’istanza di patteggiamento andranno inserite tutte le attenuanti del caso: ad esempio, se l’imputato ha reso confessione ed ha serbato un corretto comportamento processuale, si chiederanno le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.; se ha risarcito il danno prima del giudizio, si chiederà invece l’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 6 c.p.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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