Sentenza di patteggiamento e ricorso in cassazione

Sentenza di patteggiamentoIl giudice pronuncia la sentenza di patteggiamento quando ricorrono le condizioni per l’accoglimento della richiesta di cui all’art. 444 co. 1 c.p.p.

Cosa succede in caso di dissenso o di rigetto?

Qualora il PM esprima il proprio dissenso o il GIP rigetti la richiesta, l’imputato può riformulare l’istanza prima dell’apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se la ritiene fondata, emette immediatamente sentenza; la richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Il giudice provvede nelle stesse forme dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, quando ritenga ingiustificati il dissenso del PM o il rigetto dell’istanza e, in tal caso, il PM può proporre appello, mentre negli altri casi la sentenza è inappellabile.

Ricorso in Cassazione contro sentenza di patteggiamento: cos’è e quando avviene

Ricorso in Cassazione contro la sentenza di patteggiamentoIl ricorso in Cassazione contro la sentenza di patteggiamento è invece ammissibile in tre casi tassativi:

  • motivi attinenti l’espressione della volontà dell’imputato;
  • difetto di correlazione fra sentenza e richiesta;
  • erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso di sentenza pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide anche sull’azione civile.

Un esempio di rigetto dell’istanza di patteggiamento si è avuto in un caso di stalking e violenza sessuale: il difensore sottoponeva la propria richiesta al vaglio del PM, che dava parere contrario; il legale ricorreva quindi al rito abbreviato, ottenendo la stessa pena che aveva proposto con il patteggiamento.

Quali sono le conseguenze della sentenza di patteggiamento?

La sentenza di cui all’art. 444 co.2 c.p.p. quando la pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superi i 2 anni, non prevede la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, fatto salvo nei casi di confisca obbligatoria. Se la sentenza è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha effetti nei giudizi civili e amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, tale pronuncia è equiparata ad una sentenza di condanna.

L’estinzione del reato si verifica con l’irrogazione di una pena detentiva non superiore a 2 anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di 5 anni (per i delitti) o di 2 anni (per le contravvenzioni) l’imputato non commette un altro delitto o un’altra contravvenzione della stessa indole; in questo caso si estingue anche ogni effetto penale. Infine, se è stata applicata una pena accessoria o una sanzione sostitutiva, ciò non risulta ostativo ad una futura eventuale sospensione condizionale della pena.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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