Patteggiamento e udienza preliminare: quando può essere presentata la richiesta di applicazione?
Patteggiamento e udienza preliminare: cosa bisogna sapere? La richiesta di patteggiamento può essere richiesta nel corso delle indagini preliminari, in caso di notifica del decreto di giudizio immediato, in caso di giudizio direttissimo o di opposizione a decreto penale di condanna, durante l’udienza preliminare, fino a che non siano presentate le conclusioni ed anche al termine della discussione, quando l’imputato dimostri che la precedente istanza è stata ingiustamente rigettata, e nei casi di citazione diretta a giudizio dinanzi al Tribunale monocratico (artt. 550-552 c.p.p.) cioè quando manca l’udienza preliminare.
Qual è la particolarità del patteggiamento chiesto in udienza preliminare?
In caso di patteggiamento richiesto nel corso dell’udienza preliminare, a differenza della fase delle indagini preliminari, è ammessa la costituzione di parte civile perché, come recita l’art. 79 c.p.p. “la costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’art. 484 ”.
Se vi è stata costituzione di parte civile, però, il giudice non decide sulla relativa richiesta di risarcimento del danno materiale o morale, anche se l’imputato è comunque tenuto a rifondere alla stessa le spese sostenute per il giudizio.
Un famoso esempio, tristemente noto alle cronache, di istanza di patteggiamento formulata già nel corso dell’udienza preliminare è il caso Ilva quando la Procura di Taranto aveva rigettato la richiesta. Tuttavia, gli avvocati dell’Ilva avevano formulato una nuova istanza, giocando al rialzo ed ottenendo il parere favorevole della procura ionica, ma in quel caso era stata la Corte d’Assise a formulare il proprio dissenso, motivato sulla base dell’inadeguatezza della pena concordata rispetto all’estrema gravità dei reati commessi.
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