Processo e rito abbreviato: scopriamo di più.
Il rito abbreviato è una modalità alternativa di definizione del procedimento penale, la cui scelta da parte dell’indagato/imputato è volta a deflazionare i tempi della giustizia e comporta per lo stesso, in caso di condanna, uno sconto secco di 1/3 della pena per i delitti e di 1/2 per le contravvenzioni.
La richiesta può essere effettuata in seguito al deposito dei risultati delle indagini difensive, nel corso dell’udienza preliminare fino alle conclusioni delle parti, contestualmente all’opposizione al decreto penale di condanna, nel giudizio direttissimo, entro 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato.
Il giudice che dispone con ordinanza che si proceda con giudizio abbreviato formula la propria decisione allo stato degli atti, cioè sulla base del solo compendio probatorio raccolto in fase di indagini preliminari.
Qualora, invece, l’imputato subordini la propria richiesta ad un’integrazione probatoria, il giudice darà il proprio consenso qualora tale ulteriore raccolta di elementi risulti effettivamente necessaria per la decisione finale e non si ponga in contrasto con le finalità di economia processuale perseguite dal rito; tuttavia, il giudice può disporre un’integrazione probatoria anche ex officio.
La decisione del giudice assumerà le forme della sentenza dibattimentale, ai sensi degli artt. 529 e ss. c.p.p.
Rito abbreviato nel processo civile
L’efficacia della sentenza emessa in seguito al procedimento penale celebrato con rito abbreviato è disciplinata dagli artt. 651-652 c.p.p.
In particolare, l’art. 651 c.p.p. dispone che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata al termine del dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per quanto riguarda le statuizioni sulle restituzioni o sul risarcimento del danno richiesto al condannato e al responsabile civile.
La sentenza pronunciata al termine del giudizio abbreviato ha la stessa efficacia, a meno che la parte civile che non abbia accettato il rito vi si opponga. Cosa accade quindi in merito al rito abbreviato nel processo civile?
L’art. 652 c.p.p. disciplina, invece, l’efficacia della sentenza definitiva di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis c.p., che assume efficacia nel giudizio civile e amministrativo in ordine alle restituzioni e al risarcimento del danno cui sono tenuti il condannato e il responsabile civile.
I medesimi effetti vengono prodotti dalla sentenza irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto in seguito a giudizio abbreviato, salvo che vi si opponga la parte civile che non ha accettato il rito.
Rito abbreviato nel processo minorile: come funziona
Come funziona il rito abbreviato nel processo minorile? Il processo penale minorile è disciplinato dal D.P.R. 448/1988 e successive modifiche ed è caratterizzato dalla finalità di recupero del minore indagato/imputato.
Il processo penale minorile può essere definito con giudizio abbreviato, giudizio immediato o giudizio direttissimo. Non è possibile, invece, ricorrere alle forme del patteggiamento e del decreto penale di condanna: il primo è escluso perché la tenera età dell’imputato e la necessità di valutarne l’imputabilità collimano con la possibilità di concordare una pena; il secondo, invece, essendo meramente cartolare, impedirebbe di valutare adeguatamente la personalità del minore.
Per quanto riguarda il rito abbreviato, l’unica differenza rispetto al procedimento penale degli adulti risiede nella composizione collegiale dell’organo giudicante, composto quindi da un giudice togato e da due esperti dotati di specifiche competenze pedagogiche e psicologiche, proprio per soddisfare la finalità di tutela della delicatezza psicologica del minore coinvolto.
Anche in questo caso, qualora venga disposto procedersi con giudizio abbreviato, la decisione è emessa allo stato degli atti, cioè sulla base degli elementi raccolti dall’organo requirente nel corso delle indagini preliminari.
In caso di condanna, è prevista la riduzione secca di 1/3 della pena.
Rito abbreviato e processo amministrativo: cosa c’è da sapere
Rito abbreviato e processo amministrativo: come funziona? Il rito abbreviato è contemplato anche quale modalità di definizione del procedimento amministrativo ed è disciplinato dall’art. 4, L. 205/2000 (Codice del Processo Amministrativo).
Tale rito si applica a particolari materie:
-procedure di affidamento di attività di progettazione e attività connesse;
-aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi, gli atti di esclusione di concorrenti e quelli relativi ai procedimenti di occupazione e di espropriazione delle aree occorrenti;
-aggiudicazione, ecc. degli appalti di servizi e delle forniture, compresi banidi di gara e atti di esclusione;
-provvedimenti delle autorità amministrative indipendenti;
-privatizzazione o dismissione di imprese o beni pubblici;
-costituzione, modificazione, ecc. di società, aziende ed istituzioni;
-nomine adottate previa delibera del Consiglio dei Ministri;
-provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi alla formazione e funzionamento degli organi.
La peculiarità del rito, oltre ad applicarsi solo a determinate materie, sta nella riduzione della metà dei termini processuali, esclusi quelli per presentare ricorso.
La finalità perseguita risulta, quindi, sempre quella di deflazione dei tempi processuali.
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