Il reato di violenza sessuale di gruppo di cui all’articolo 609-octies del codice penale, è stato introdotto dal
legislatore nel 1996 per sottolineare, attraverso un trattamento sanzionatorio più severo, il maggior disvalore che
va ad assumere una condotta, già di per sé penalmente rilevante, (quella della violenza sessuale di cui all’art 609-
bis) nei casi in cui è posta in essere da “più persone riunite”.
Va brevemente precisato che per violenza sessuale si intende la costrizione, mediante violenza o minaccia, o
l’induzione, operata mediante abuso dell’inferiorità fisica o psichica della vittima o mediante inganno della stessa,
a compiere o subire atti sessuali. Detto ciò, quando la violenza diventa di gruppo?
Innanzitutto, letteralmente “più persone” sono almeno due persone, anche se, quando pensiamo a più persone, la
nostra mente rimanda solitamente ad un numero minimo di tre persone, e il principio di extrema ratio del diritto penale, rende di dubbia legittimità un’interpretazione letterale in malam partem che si discosti dall’interpretazione in bonam partem dettata dal senso comune (così ad esempio EUSEBI).
In secondo luogo la norma parla di persone “riunite” e ciò vale ad escludere che possa essere chiamato a
rispondere ex art 609-octies chi è arrivato quando la violenza era già in atto, senza aver partecipato fin dall’inizio
all’azione criminosa, o chi si è trovato per caso sul luogo senza la minima intenzione prendervi parte.
Non pare dunque configurabile il reato in parola nel caso, di cui si occupa lo studio, di Tizio che dormiva a fianco
di Caia che ha subito una violenza sessuale da parte di Sempronio. Sebbene la soluzione ovvia e logica del caso
paia quella dell’affermazione della totale estraneità ai fatti di Tizio, si potrebbe al limite argomentare un concorso morale dello stesso ai sensi dell’art 110 c.p., purchè sia provato che la sua condotta abbia in qualche modo se non
determinato per lo meno rafforzato l’intento criminoso di Sempronio. È chiaro, infatti, che se i casi simili a quello poc’anzi descritto andassero ricondotti alla fattispecie della violenza sessuale di gruppo, a nulla servirebbe una norma come quella di cui all’art 110 c.p. che punisce le persone che “concorrono nel medesimo reato”.
Come risulta da consolidata giurisprudenza la violenza sessuale di gruppo è “una fattispecie autonoma di reato necessariamente plurisoggettivo proprio” (Cass. Pen., Sez. III, 20/04/2012, n. 15211), vale a dire un reato che deve necessariamente essere commesso da più persone, le quali sono tutte assoggettate a pena.
La condotta che ciascuna di essere deve aver tenuto, per poter essere sussunta nella norma incriminatrice, è un condotta concretamente partecipativa, ossia, nel caso di specie, se non di violenza sessuale, almeno “di effettiva presenza, non da mero “spettatore”, sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all’azione collettiva” (Cass. Pen., Sez. I, 14/03/2010, n. 15619).
Si ribadisce, ancora, icasticamente, nella stessa pronuncia che “per la configurabilità della violenza sessuale di gruppo è necessaria, quindi, la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile.”
In conclusione, la presenza di Tizio nel luogo e nel momento della violenza sessuale perpetrata da Sempronio ai danni di Caia senza dubbio non può essere considerata causalmente necessaria. La sua presenza potrebbe, al limite, e purchè tale circostanza sia debitamente provata, aver rafforzato l’intento criminoso di Sempronio, configurandosi così non una violenza sessuale di gruppo, ma un concorso morale in violenza sessuale, con l’attenuante della minima importanza del contributo dato alla realizzazione del reato ex art 114 primo comma.