Il reato di lesioni personali è disciplinato dall’art. 582 c.p., che prevede la fattispecie base di lesioni lievi e lievissime. 

Difatti, il comma 1 si occupa delle lesioni lievi, che si hanno laddove la malattia cagionata sia considerata guaribile tra 21 e 40 giorni: in questo caso la pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Il comma 2 prevede la stessa cornice edittale nel caso in cui le lesioni siano lievissime, cioè considerate guaribili in un tempo inferiore a 20 giorni; qui la punibilità è a querela della persona offesa, quindi non si tratta di ipotesi di reato procedibile d’ufficio. 

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l’integrità fisica e psichica della persona offesa.

Per quanto riguarda, invece, l’elemento soggettivo richiesto per la configurazione del delitto, si tratta del dolo generico: infatti, non è richiesta la volontà di causare un certo tipo di lesione, ma è sufficiente la coscienza e volontà di cagionare un’alterazione fisica o psicologica nella vittima.

Ciò detto, devi sapere che la tipizzazione delle lesioni non finisce qui.

Difatti, l’art. 583 c.p. distingue tra lesione grave e gravissima, rispettivamente al primo e al secondo comma.

La lesione personale è grave e si applica la pena della reclusione da 3 a 7 anni se la malattia cagionata ha una durata superiore a 40 giorni. In particolare, la lesione è grave se:

– Dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa o una malattia o incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni;

– Il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima e si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni se la condotta così realizzata cagiona:

  • – Una malattia certamente o probabilmente insanabile;
  • – La perdita di un senso;
  • – La perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, o la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, o una permanente e grave difficoltà nel linguaggio.

Devi sapere, però, che non tutte le lesioni sono risarcibili.

Infatti, per diminuire i costi per le assicurazioni derivanti da piccoli sinistri stradali (specialmente nel caso del cosiddetto “colpo di frusta”), una recente riforma ha stabilito che il danno alla persona di lieve entità (lesioni micropermanenti che si configurano in caso di non superamento di 9 punti percentuali di invalidità) è suscettibile di risarcimento solo laddove vi sia un riscontro medico-legale da cui risulti accertata, visivamente o strumentalmente, la lesione.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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