Nel nostro ordinamento il reato di violenza sessuale o abusi sessuali è disciplinato dall’art. 609-bis e seguenti del codice penale.

La disposizione penalistica punisce con la reclusione da cinque a dieci anni chiunque con violenza o minaccia o mediante abusi sessuali attraverso l’abuso di autorità e che costringe un’altra persona a compiere o subire atti sessuali.

Il secondo comma del suddetto articolo prevede invece che alla stessa pena sottostia chi induce qualcuno a compiere o subire atti sessuali abusando, al momento del fatto, delle condizioni d’inferiorità psico-fisica della persona offesa oppure traendola in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nel caso in cui sia presente una delle sotto indicate circostanze aggravanti, l’art. 609 ter primo comma c.p. prevede la pena della reclusione dai sei ai dodici anni se la violenza è commessa:
1. nei confronti di una persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici di cui il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;

3. con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente
lesive della salute della persona offesa;

4. da persona che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricati di servizi pubblici;
5. su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5-bis. all’interno o nelle immediate vicinanze di un istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona
offesa.
Un’altra fattispecie di violenza sessuale è quella di gruppo (art. 609-octies c.p.); tale fattispecie consiste nella
partecipazione da parte di più persone ad atti di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. sanzionata con la
reclusione da sei a dodici anni. Nella violenza sessuale di gruppo, la sentenza della Cassazione n. 15211/2012 ha evidenziato che il concetto di

partecipazione non può essere limitato nel richiedere il compimento, da parte del singolo, di una singola attività di violenza sessuale (ciascun compartecipe dovrebbe porre in essere in tutto o in parte la condotta di cui all’art. 609 bis c.p.) dovendo ritenersi invece estesa la punibilità (qualora sia realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa che apporti un contributo materiale o morale all’azione collettiva.

Per la configurabilità della violenza sessuale di gruppo è necessaria la simultanea presenza dei violentatori nel luogo e nel momento della consumazione del reato in un indubbio rapporto causale.
Il concorso di persone, quindi, è configurabile solo nelle ipotesi di istigazione, del consiglio, dell’aiuto o dell’agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all’esecuzione del reato stesso.

Per il partecipante la cui opera abbia avuto una minima importanza nella partecipazione o esecuzione del reato la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo (art. 65 c.p.).
La sentenza della Corte di Cassazione sezione Terza del 15 novembre 2007 n. 42111 ha affermato, infatti, che la circostanza attenuante della minore gravità non può essere concessa nell’ipotesi della violenza sessuale di gruppo in quanto trattasi di attenuante specifica prevista soltanto per la violenza sessuale individuale ed essendo incompatibile con la maggiore gravità della fattispecie disciplinata dall’art. 609 octies c.p.

Qualora la violenza sessuale sia commessa su minori di anni dieci, la pena è stabilita nella reclusione da sette a quattordici anni (art. 609 ter terzo comma c.p.).
Il termine violenza sessuale deriva dalla riforma intervenuta con la legge 15 febbraio 1996 n.66 in seguito alla quale i precedenti reati rubricati “violenza carnale” e “atti di libidine violenti” sono stati riuniti sotto il termine “violenza sessuale” e la condotta si è levata dai delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume per rientrare tra i “delitti contro la libertà personale”.

La maggior parte delle violenze sessuali (stupri e tentati stupri) vengono perpetrate da parte di persone conosciute dalla vittima in particolare amici, datori o colleghi di lavoro, coniugi, ex coniugi, fidanzati ed ex fidanzati.
Tali delitti sono caratterizzati per la maggior parte dei casi dalla violenza e dalla minaccia ad esclusione dei contatti sessuali con i minori degli anni quattordici ovvero sedici e della fattispecie di cui all’art. 609 quinquies c.p. che sanziona la corruzione di minorenne e cioè la condotta di colui che compie atti sessuali in presenza di minori di anni quattordici al fine di farli assistere: in tutti questi casi, la sussistenza del reato di violenza sessuale prescinde dalla presenza della minaccia o della violenza.

Quando la minaccia della propria vita avviene attraverso l’uso di un’arma e la conseguenza meno dannosa per la persona offesa sia il sottostare alla violenza sessuale effettuata dall’agente non v’è dubbio che le difficoltà di individuare la colpevolezza dell’azione diminuiscono sensibilmente.
La giurisprudenza ha affrontato il rapporto sessuale iniziato in modo consensuale e continuato nonostante la resistenza ed il rifiuto di una delle parti: la Cassazione con sentenza 4532/2007 ha evidenziato l’esistenza del reato di violenza sessuale la condotta di colui che prosegue un rapporto sessuale quando il consenso della vittima venga a mancare a causa di un ripensamento o della non condivisione delle modalità di consumazione del rapporto in quanto il consenso della vittima agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’interno rapporto senza soluzione di continuità.

Molteplici difficoltà esistono per quanto riguarda la sua repressione penale; infatti l’accertamento della verità processuale si fonda sul principio del libero convincimento del giudice ogni oltre ragionevole dubbio.
Molto spesso i processi per tali delitti sono decisi sulla base della sola dichiarazione della parte offesa ed è proprio il giudice ad avere l’arduo compito di riconoscere la verità assoluta.

La Suprema Corte di Cassazione, IV sezione con sentenza n. 27738 dell’8 maggio 2007 ha, infatti, affermato che “la deposizione della persona offesa, come ogni deposizione, è soggetta a una valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca del teste.
Ma una volta che il giudice l’abbia motivatamente ritenuta veritiera, essa processualmente costituisce prova diretta del fatto e non mero indizio, senza che abbisogni neppure di riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità.

Ne deriva che, nel rispetto delle suddette condizioni, anche la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può essere anche da sola assunta come fonte di prova della colpevolezza del reo”.
Orbene, come espresso poc’anzi, durante il processo penale la prova dei reati sessuali è fortemente difficile nelle vittime che ricostruiscono le vicende storiche che le hanno colpite mentre, nelle persone quali donne indifese, portatori di handicap e minori la ricerca della prova è assai problematica.

Ecco che compare, quindi, lo studio dei c.d. “comportamenti non verbali” che costituiscono gli indicatori di condotte umane subite: compito del giurista è quello di verificare se dietro questi atteggiamenti si nasconda o meno una violenza.
La terza sezione della Corte di Cassazione si è espressa su una questione molto importante richiamando un principio espresso dalla stessa sezione nel 2001 con la sentenza n. 21577 per distinguere la violenza sessuale tentata da quella consumata.

Con la sentenza 2029/2008 la Suprema Corte ha ribadito che “in tema di violenza sessuale, la nozione di “atti sessuali” è la risultante della somma dei concetti di congiunzione carnale e di atti di libidine, previsti dalle previgenti fattispecie di violenza carnale ed atti di libidine violenti, per cui essa viene a comprendere tutti gli atti che, secondo il senso comune e l’elaborazione giurisprudenziale, esprimono l’impulso sessuale dell’agente, con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo.

Devono, pertanto, essere inclusi nella nozione toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica”. Diversamente il tentativo di violenza sessuale si configura quando, in assenza di contatto fisico tra l’attore del reato e la vittima, nella condotta del primo si denoti l’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e la idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale.

Negli anni si è assistito, da parte della giurisprudenza, ad un ampliamento del concetto di violenza sessuale: si è passati dal considerare tale reato come il rapporto completo e consumato a considerare, in tempi recenti, anche semplici sfioramenti o toccamenti in zone non necessariamente erogene.
Per tali reati la possibilità di ricorrere ai riti alternativi è limitata, è previsto infatti che il difensore possa optare per il patteggiamento allargato, previsto con riferimento ai delitti e alle contravvenzioni per i quali sia applicabile, a

seguito della riduzione, una pena detentiva superiore a due anni e un giorno ed inferiore a cinque anni anche se congiunta a pena pecuniaria.
La riduzione della pena, così come nel patteggiamento ordinario, è fino ad un terzo della pena che sarebbe ordinariamente applicabile (ciò significa che il patteggiamento allargato coprire reati punibili con la pena sino a 7 anni e sei mesi).

Per questi reati la punibilità è a querela di parte il cui termine è stato innalzato a sei mesi e l’art. 609 septies c.p. stabilisce che la querela proposta sia irrevocabile questo perché, in molto casi, le vittime, soprattutto se giovani subiscono un tale choc che necessitano di tempo per trovare il coraggio e la forza di denunciare l’accaduto.

 

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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