Esiste il reato di aggressione?

Ebbene, l’ordinamento giuridico italiano non prevede il reato di aggressione ma riconduce la condotta a due diverse fattispecie: le percosse e le lesioni.

Le due ipotesi sono facilmente distinguibili perché nel primo caso non deriva alcuna malattia nel corpo o nella mente, conseguenza che si verifica invece nel secondo caso, essendo prevista, per tale ragione, anche una pena più alta.

Quindi, si può dire che le percosse provocano solo una sensazione di dolore fisico, senza generare conseguenze ulteriori e più gravi.

Tale definizione risulta confermata da una recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 22534/2019, secondo la quale i reati di percosse e lesioni volontarie hanno sì in comune l’elemento soggettivo di voler cagionare a taluno sofferenza fisica, ma si differenziano per le conseguenze della condotta, dal momento che le lesioni superano la mera sensazione di dolore fisico, cagionando piuttosto un’alterazione fisiologica dell’organismo, che richiede cure mediche ed un processo di guarigione.

Denuncia per aggressione: a chi rivolgersi, procedura e conseguenze

Ecco, laddove si verifichi una delle due ipotesi, potrai sporgere denuncia-querela. Hai due possibilità: o ti rechi dalle Forze dell’Ordine (caserma, questura) e delle tue dichiarazioni verrà redatto verbale, oppure puoi affidarti al tuo avvocato (meglio se penalista) di fiducia e chiedergli di scrivere la tua denuncia-querela, descrivendo dettagliatamente quanto ti è successo.

Se, in seguito all’aggressione, hai avuto conseguenze sul tuo stato di salute, ti consiglio di andare prima in pronto soccorso, sì da farti refertare. Ciò sarà utile perché eventualmente potrai esibire il referto in sede di denuncia orale oppure allegarlo alla querela, per dimostrare quanto ti è capitato.

Infatti, diagnosi e prognosi sono gli elementi fondamentali per comprendere quale sia il reato effettivamente commesso, se percosse o lesioni.

In seguito alla presentazione della denuncia verranno svolte le opportune indagini, al termine delle quali il Pubblico Ministero chiederà al Giudice per le Indagini Preliminari l’archiviazione del procedimento o il rinvio al giudizio dell’indagato. Al termine del processo, la condanna potrà prevedere anche il risarcimento del danno.

Tieni conto che in caso di lesioni lievissime (art. 582, comma 2 c.p.) e percosse (art. 581 c.p.) la procedibilità è a querela di parte mentre in tutti gli altri casi è d’ufficio.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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