Le lesioni personali posso essere integrate laddove si configuri la fattispecie base (lievissime e lievi) oppure se risultano aggravate (gravi e gravissime).

Ebbene, questa è la sorte che tocca sia alle lesioni personali dolose di cui all’art. 582 c.p. sia a quelle colpose previste e punite ai sensi dell’art. 590 c.p.

Si ha lesione grave, ai sensi dell’art. 583, comma 1 c.p., quando dalla condotta illecita derivi in capo alla vittima una malattia che ne metta in pericolo la vita oppure un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni della vita quotidiana per un tempo superiore a 40 giorni oppure, ancora, se ne derivi l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi della comma 2, invece, una lesione si dice gravissima se dalla condotta criminosa derivi alternativamente una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, una mutilazione che renda un arto inservibile, la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, o, infine, una permanente e grave difficoltà nel linguaggio.

Occorrono alcune precisazioni.

La malattia è ritenuta certamente insanabile quando il processo patologico attivato dalla lesione diventa cronico, di talché le possibilità di guarigione risultano nulle o quantomeno inferiori a quelle di non guarigione. Si ha perdita di un senso quando la vittima perde completamente uno dei cinque sensi, ad esempio l’udito. 

La perdita di un arto può essere, invece, sia totale, cioè anatomica, come in seguito ad un’amputazione, oppure parziale, per distacco o recisione. Per perdita di un organo si intende, infine, la totale e permanente perdita della funzione. Anche il linguaggio può essere colpito dalla lesione: in tal caso si verifica un’alterazione nella chiarezza e correttezza del parlare. Infine, per perdita della capacità di procreare si intende la possibilità di avere rapporti sessuali ma non di generare.

Per quanto riguarda le lesioni colpose, invece, l’art. 590 c.p. oltre a prevederne la disciplina aggravata al comma 2, prevede un ulteriore aggravamento qualora le lesioni gravi e gravissime siano commesse in violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nell’esercizio di una professione per cui è richiesta l’abilitazione o di un’arte sanitaria.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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