Gentile Lettore, sono Francesco D’Andria, Avvocato Penalista del Foro di Milano. Innanzitutto Ti ringrazio poiché se stai leggendo questo articolo è perché mi hai cercato online. In questo articolo cercherò di spiegarTi in modo semplice e completo, almeno ciò è quello che mi auguro, il rito del patteggiamento. Sicuramente Ti sarà capitato di leggere qualche articolo di cronaca oppure di sentire al telegiornale che l’imputato ha scelto il rito del patteggiamento.

IN COSA CONSISTE il patteggiamento?

Il patteggiamento è disciplinato dall’art. 444 ss. c.p.p. e lo possiamo definire come un contratto tra l’imputato e il Pubblico Ministero al fine di trovare un accordo sull’applicazione del quantum della pena. In virtù di questo accordo, al fine di “premiare” l’imputato per la scelta di siffatto rito, ha previsto la riduzione della pena base fino a 1/3. Nell’ordinamento penale italiano, esistono due tipi di patteggiamento: il patteggiamento tradizionale e il patteggiamento allargato.

I BENEFICI DEL PATTEGGIAMENTO TRADIZIONALE 

Il patteggiamento tradizionale è il patteggiamento originariamente creato dal nostro legislatore e prevede che la pena detentiva frutto dell’accordo delle parti non può essere superiore a 2 anni da sola o congiunta ad una pena pecuniaria. L’imputato, qualora scegliesse questo tipo di patteggiamento, avrebbe una serie di benefici previsti dalla legge quali:

  1. La subordinazione della richiesta di patteggiamento alla concessione della sospensione condizionale della pena, in questo caso, se il giudice decidesse di non concedere la sospensione, dovrà rigettare l’intero patteggiamento;
  2. non si pagano le spese processuali;
  3. non si applicano pene accessorie;
  4. non si applicano misure di sicurezza differenti dalla confisca;
  5. se l’imputato nel termine di 5 anni – nel caso di un delitto – o di due anni – nel caso di una contravvenzione – non commette un ulteriore delitto o contravvenzione il reato si estingue.

Successivamente, il legislatore ha previsto un ulteriore tipo di patteggiamento che viene denominato “patteggiamento allargato”.

PATTEGGIAMENTO ALLARGATO

Nel suddetto rito, la pena detentiva da sola o congiunta ad una pena pecuniaria non dev’essere superiore ai 5 anni e la legge prevede delle ipotesi in cui tale patteggiamento non è previsto. Nello specifico, il patteggiamento allargato è escluso per i delitti di associazione mafiosa, di sequestro di persona, di tratta di persone nonché per i delitti relativi alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, violenza sessuale e atti sessuali con minorenne. Attenzione però, il legislatore quando ha previsto il patteggiamento allargato non ha riconosciuto, per chi sceglie il patteggiamento allargato, i benefici previsti dalla legge per il patteggiamento tradizionale. Infine è escluso per i soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza e, altresì, per i recidivi reiterati di cui all’art. 99 comma 4 c.p. Ebbene, dopo questa premessa sull’istituto del patteggiamento, veniamo al caso concreto.

Quanto, Chi e come si puo’ richiedere il patteggiamento?

La richiesta del suddetto rito può essere formulata sia dall’imputato sia dal Pubblico Ministero nel corso dell’udienza preliminare e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Nel caso in cui si arrivi ad un accordo con il Pubblico Ministero sul quantum della pena, tale accordo verrà sottoposto per la decisione al Giudice. Il Giudice, valutate la congruità della pena e la qualificazione giuridica del fatto, pronuncia sentenza di patteggiamento; altrimenti dovrà solo rigettarlo. In questo caso l’imputato potrà richiedere il patteggiamento prima dell’apertura del dibattimento e, se il giudice la riterrà fondata, pronuncerà sentenza di patteggiamento. Avverso la sentenza di patteggiamento, si può solo ricorrere in Cassazione per vizi di legittimità.   Sono sicuro di esserTi stato utile con questo breve articolo allo scopo di comprendere in cosa consista il rito del patteggiamento e con quali modalità venga applicato nelle aule di Tribunale.

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