Bancarotta fraudolenta nel codice penale

Bancarotta fraudolenta codice penaleBancarotta fraudolenta nel codice penale? La bancarotta fraudolenta è un reato previsto dalla legge italiana fallimentare: non è, infatti, disciplinato dal codice penale poiché rientra nei reati di tipo fallimentare. Inoltre, la bancarotta fraudolenta è un reato che riguarda solo un certo tipo di soggetti: infatti riguarda soprattutto gli imprenditori, cioè coloro che esercitano, individualmente o in forma associata, un’attività economica organizzata.

Il reato di bancarotta fraudolenta si configura nel momento in cui, l’imprenditore, dichiarato fallito, attua condotte illecite per salvare il proprio patrimonio. Vediamo di più sui possibili collegamenti tra bancarotta fraudolenta e codice penale.

Bancarotta fraudolenta pena: cosa si rischia?

Bancarotta fraudolenta penaBancarotta fraudolenta: quale pena? L’art. 216 della Legge Fallimentare punisce con la reclusione da tre a dieci anni l’imprenditore fallito che:

  • ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
  • ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all’imprenditore fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti nel primo punto sopra indicato ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Il reato di bancarotta fraudolenta viene definito come “proprio”, cioè può essere commesso esclusivamente da un individuo che abbia una particolare qualifica, quella dell’imprenditore fallito. Vediamo quindi la condanna per bancarotta fraudolenta e le conseguenze.

La Giurisprudenza distingue due tipi di bancarotta fraudolenta:

  1. bancarotta propria: quando è commessa dall’imprenditore individuale fallito;
  2. bancarotta fraudolenta impropria: quando è commessa da un soggetto diverso dall’imprenditore, generalmente in ambito societario (amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite).

In entrambi i casi sono previste le stesse pene. Infatti, l’art. 223 della Legge Fallimentare prevede che:

Si applicano le pene stabilite nell’art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell’art. 216, se:

1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 216.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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