In Italia, il reato di bancarotta è collocato all’interno dei reati fallimentari. Tale reato si consuma nel momento in cui un imprenditore o una società, dichiarati falliti attraverso la sentenza dall’autorità giudiziaria, attuano comportamenti imprudenti che impediscono ai creditori di rifarsi sul patrimonio personale o sociale. Il presupposto della sussistenza del reato fallimentare è la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 17 della Legge Fallimentare).
La sentenza dichiarativa di fallimento presuppone l’accertamento dello stato di insolvenza.
Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimento o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Il reato di bancarotta è disciplinato dalla Legge Fallimentare attraverso il Decreto n. 267 del 1942, modificato dal D.L. n. 59 del 2016, convertito e modificato dalla Legge n. 119 del 2016. Inoltre, la legge fallimentare regola anche gli aspetti civilistici del fallimento stesso.
Bancarotta fraudolenta esempio: ulteriori spiegazioni
Parlando di bancarotta fraudolenta, ecco qualche esempio possibile. La giurisprudenza distingue due ipotesi di bancarotta:
- Bancarotta propria: commessa dall’imprenditore (artt. 216-217 l. fall.) e dai soci della società (art. 222 l. fall.)
- Bancarotta impropria: commessa da soggetti titolari di posizioni qualificate nell’ambito dell’impresa gestita in forma societaria come gli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società dichiarate fallite (art. 223 l. fall.)
Per quanto riguarda la bancarotta impropria, è stata inserita un’ulteriore categoria: quella da reato societario, che sanziona la condotta degli organi societari che hanno contribuito al dissesto dell’ente in questione commettendo alcuni dei reati societari previsti dal codice civile.
Bancarotta impropria e operazioni dolose: cosa sapere
In generale, la giurisprudenza ha suddiviso tale ipotesi di reato in:
- Bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale o documentale (223 co. 1): commissione di reati previsti dall’art. 216 l. fall.
- Bancarotta fraudolenta impropria da reato societario (223 co. 2 n.1): determinazione o concorso nella determinazione del dissesto della società commettendo anche uno dei fatti previsti dagli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2634 del codice civile.
- Bancarotta fraudolenta impropria per determinazione dolosa del fallimento (223 co. 2 n.2): determinazione del fallimento della società con dolo o per effetto di operazioni dolose.
L’art 223 della Legge Fallimentare disciplina i fatti di bancarotta fraudolenta impropria:
1. Si applicano le pene stabilite nell’art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell’art. 216, se:
– hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
– hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 216.
Quali sono gli elementi costitutivi del reato?
- Bene giuridico protetto: l’interesse dei creditori, delle società dichiarate fallite;
- Soggetto attivo: amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società dichiarate fallite;
- Elemento soggettivo: Dolo generico o dolo eventuale, ovvero una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Cass. pen. Sez. V Sent., 29/03/2012, n. 23091);
- Elemento oggettivo: La condotta illecita deve procurare il dissesto della società, in presenza del relativo nesso di causalità. Secondo la giurisprudenza il reato sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare anche solo un “aggravamento” del dissesto già in atto della società: Il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare anche solo un aggravamento del dissesto già in atto della società. (Cass. pen. Sez. V Sent., 11/01/2013, n. 17021);
- Consumazione: Data della sentenza di dichiarazione del fallimento.
Inoltre, il tentativo di bancarotta fraudolenta impropria è considerato possibile ed è procedibile d’ufficio.
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