Corruzione: quale significato e quale definizione?
Il termine corruzione deriva dal verbo latino “corrumpere” ed è propriamente l’azione di chi alteri qualcosa, disfacendola, l’opera di chi istiga qualcuno a commettere atti illeciti o immorali, non a caso si parla talvolta di “corruzione dei costumi” per indicare il perimento dei valori morali e sociali.
Dal punto di vista giuridico, invece, la corruzione è il reato che si configura quando un privato e un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si accordano perché il primo corrisponda al secondo una somma di denaro o altra utilità non dovuta per il compimento di un atto inerente alle funzioni di quest’ultimo.
Il reato di corruzione è previsto dagli artt. 318 e ss. c.p.: il soggetto qualificato pone in essere una condotta in contrasto con i propri doveri ed obblighi a fronte della percezione, in cambio, di denaro o altre utilità.
Pensiamo al più grande caso di corruzione della storia, quello che ha visto protagonista il gruppo Odebrecht, colosso brasiliano delle costruzioni con sede a Sao Paulo, Brasile.
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, per diventare la principale multinazionale dell’America Latina nel settore di edilizia ed infrastrutture, la holding brasiliana ha pagato oltre 778 milioni di euro in tangenti a funzionari governativi di Africa e America Latina per aggiudicarsi una serie di appalti importanti.
Corruzione: la sua definizione giuridica
Corruzione: quale definizione giuridica?
La corruzione è il tipico reato contro la Pubblica Amministrazione, plurisoggettivo, o meglio bilaterale, e a concorso necessario, perché per essere integrato necessita dell’intervento di due soggetti. Dei due soggetti uno è qualificato, si tratta di un funzionario pubblico, mentre l’altro è un privato.
Quindi, può essere configurato sia come reato proprio, quando viene realizzato da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio, sia come reato comune, quando il soggetto attivo è un privato.
I reati di corruzione sono disciplinati agli artt. 318 e ss. c.p.: in particolare, gli artt. 318 e 319 c.p. prevedono rispettivamente la corruzione impropria e la corruzione propria.
In ogni caso, tutte le fattispecie di corruzione hanno in comune alcuni elementi costitutivi:
- si tratta di reati propri e comuni allo stesso tempo;
- sussiste un accordo tra privato e pubblico ufficiale;
- interviene una dazione di denaro o altra utilità.
Corruzione dilagante: quale significato?
Cosa si intende per corruzione dilagante? Quale significato?
Beh, significa che la corruzione è all’ordine del giorno, e non solo da un punto di vista di diritto penale.
Infatti, il significato proprio di corruzione è disfacimento, termine che si può applicare a qualsiasi ambito, sia a quello più propriamente giuridico, che a noi interessa, sia alla morale e ai valori sociali e di convivenza civile.
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