Dibattito in aula: il controesame dei testi d’accusa

Se hai deciso di andare a dibattimento per provare la tua innocenza allora sappi che il tuo Difensore dovrà contro-esaminare i testi dell’accusa. In che modo e come fare le domande ma più specificamente: Quali sono le domande da fare e soprattutto quelle da NON FARE in un dibattito in aula?

Ne parliamo in questo approfondimento.

dibattito in aulaIn un dibattito in aula c’è il testimone dell’accusa che dovrà rendere le sue dichiarazioni.

Il testimone sarà prima esaminato dal Pubblico Ministero ed eventualmente dalla Parte Civile. Dopo di che la parola passerà al Tuo Difensore il quale dovrà contro-esaminare il teste d’accusa.

Ma cosa significa contro-esaminare nel dibattito in aula?

Contro-esaminare il teste non significa ricostruire il “fatto storico” così come descritto nel capo d’imputazione (A questo ci ha già pensato il Pubblico Ministero).

Il controesame dovrà servire a saggiare l’attendibilità del teste.
In parole semplice: se il teste sta dicendo la verità o sta mentendo.

E se sta mentendo si dovrà smascherare il teste dell’accusa.

Ma come si fa?

Molti miei assistiti mi dicono: “Avvocato dobbiamo chiedere alla persona offesa che mi accusa PERCHé ha presentato denuncia dopo DUE mesi dal fatto”.

Oppure: “Dobbiamo chiedere alla persona offesa perché LEI NON HA URLATO QUANDO L’AVREI AGGREDITA O QUANDO L’AVREI ABUSATA”.

Se pensi questo allora lascia che ti dica che… sei fuori strada.

Cominciamo col dire che queste sono le classiche domande da non porre MAI AL TESTE.  Se si formulano queste domande in un dibattito in aula l’esito sarà assolutamente fallimentare, per non dire letale.

Pensaci bene: cosa potrà rispondere il testimone che ti accusa di fronte a domande di tal fatta?

Dunque, idealmente poniamo la domanda al teste: “Come mai lei ha presentato  denuncia dopo due mesi dal fatto e non nell’immediatezza?”.

Possibile risposta della teste: “Perché avevo paura di lui, e perché non volevo affrontare un processo penale”.

Autogol clamoroso.

Seconda domanda: Perché non ha gridato quando l’imputato l’avrebbe aggredita e avrebbe cercato di abusare di lei?”.

Risposta: “Perché ero paralizzata dalla paura e non riuscivo a muovere un arto”.

Secondo autogol clamoroso.

Converrai con me che non soltanto non scalfiamo la credibilità della persona offesa, teste dell’accusa, ma addirittura implementiamo il valore probatorio della tesi accusatoria.

E allora cosa si fa in un dibattito in aula?

Siccome sei tu la memoria storica del processo penale, il custode dei segreti della vicenda giudiziaria, dò per scontato che, prima del processo, hai pianificato il controesame con il Tuo Difensore erudendolo sugli elementi di falsità e i punti deboli dei testi dell’accusa.

Detto questo, come dovrà essere formulata la domanda?

La domanda non dovrà essere “aperta”, cioè non dovrà essere formulata in modo da poter dare agio alla persona offesa di poter rispondere come meglio crede spaziando da un argomento all’altro e aggravando la Tua posizione.

La domanda dovrà essere “CHIUSA”: o un sì o un no.

Cioè ad esempio: “è vero o non è vero che…”

A fronte di tale domanda così formulata il teste si troverà di fronte ad un bivio. O sì o no quindi o l’uno o l’altro.

E il tuo Difensore terrà sempre sotto controllo il teste ostile e le sue risposte. Devi sapere che il segreto del controesame è sapere prima di formulare la domanda quale sarà la risposta del teste. Infatti la regola è: mai fare una domanda di cui non conosci la risposta.

Qui sta la pianificazione del controesame che devi assolutamente fare con il tuo Difensore.

Ma facciamo un esempio per chiarirci le idee e, come mio solito, vado a mutuare un esempio frutto della mia esperienza professionale.

Una signora dopo 15 anni di matrimonio accusa il marito di maltrattamenti in famiglia, lesioni e abusi sessuali.

Quali sono le domande che ho fatto al teste d’accusa?
Perché ho fatto queste domande?
E cosa volevo rappresentare al Collegio Giudicante?

Le domande erano le seguenti METTERE LA MIA FACCIA CHE FA LA DOMANDA E POI QUELLA DI UNA DONNA (MANDERò FOTO).

Avv. D’Andria: “E’ vero o non vero che Lei ha ricevuto la lettera di separazione il 14 Giugno del 2015?”.

Teste d’accusa: Sì.

Avv. D’Andria: “Ed è vero che Lei presenta la denuncia per maltrattamenti il 16 Giugno 2015?”

Teste d’accusa: Sì.

Avv. D’Andria “Lei ha detto prima, sentita dal P.M., che le violenze sessuali di suo marito sono iniziate nel lontano 2004 fino al 2012. È vero o non è vero che Lei rappresenta all’Autorità Giudiziaria la violenza non in denuncia ma soltanto quando viene sentita dai Carabinieri, precisamente nell’anno 2014?

Teste d’accusa: Sì è vero.

Basta così.

E allora perché ho fatto queste domande?
E cosa volevo rappresentare al Collegio Giudicante? 

HO FATTO QUESTE DOMANDE perché SAPEVO COSA AVREBBE RISPOSTO IL TESTE.

Non perché sono un veggente e ho la sfera di cristallo ma perché dagli atti d’indagine emergevano queste circostanze che ovviamente non erano conosciute dal Collegio Giudicante – Il Giudice non conosce gli atti d’indagine.

Cosa volevo dimostrare al Collegio Giudicante.

Primo, Volevo dimostrare al Tribunale, con queste domande, che la signora non era un teste INATTENDILE perché presenta la denuncia per maltrattamenti due giorni dopo aver ricevuto la lettera di separazione del marito (denuncia non spontanea ma di natura ritorsiva); secondo, volevo dimostrare al Tribunale che le violenze sessuali risalenti all’anno 2004 e protrattesi fino al 2012 erano state denunciate DOPO BEN 10 ANNI!

E BADA BENE NON DENUNCIATE IN APPOSITA QUERELA MA SEGNALATE in occasione della convocazione dei Carabinieri che volevano risentire la persona offesa a chiarimento della denuncia esposta.

Inoltre ho voluto evidenziare al Giudice che i fatti relativi alla violenza vengono menzionate, appunto a sit davanti ai carabinieri, in un momento storico in cui si tocca il punto di massimo conflitto.

Come vedete sono bastate due semplici domande, di cui sapevamo peraltro già le risposte, a lumeggiare la verità che volevamo portare a galla.

Questo è: SEMPLICE… SEMPLICE.

Quindi prima di lasciar fare una domanda al tuo Difensore pianifica il controesame con lui e non pensare alle domande ma alle risposte che ti aspetteresti dal teste.

Bene se ti è piaciuto questo articolo sul dibattito in aula relativo al contro esame, puoi visionare il video e se lo desideri potrai iscriverti per essere sempre essere aggiornato sull’uscita dei miei video cliccando qui.

Se desideri affidarmi il Tuo caso giudiziario chiamami e sarò pronto ad ascoltarti e ad aiutarti perché… Io sono Francesco D’Andria e sono dalla tua parte.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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