Gli ultimi decenni hanno visto l’Italia all’avanguardia giuridica per la tutela della donna e della famiglia grazie anche a significativi inasprimenti di pena e all’introduzione di figure di reato meglio definite (come quella relativa allo stalking).

Fa da controaltare un fenomeno che silenziosamente si va facendo sempre più largo nelle aule dei nostri tribunali:
il sistema delle false accuse.

Si stima che almeno l’8% delle accuse di stupro siano semplicemente messe in piedi dalle stesse denuncianti senza alcun fondamento di verità.

A queste bisogna aggiungere le accuse di maltrattamenti, quelle di maltrattamenti in famiglia fino ad arrivare
all’accusa più infamante di abuso su minori, anche queste a volte inventate di sana pianta senza alcun impianto
probatorio. D’altra parte, si dirà, è molto difficile a volte provare le violenze perpetrate nel chiuso delle quattro mura di casa, quando pare che nessuno possa vedere e sentire.

Basta però che la denunciante acquisti la necessaria credibilità presso inquirenti e giudici perché le sue parole siano considerate verità anche in assenza di riscontri probatori. Questo sulla base di una recente sentenza che recita “ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, può sicuramente tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, su cui può anche essere, esclusivamente, fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato” (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza del 28 maggio 2010, n. 20498). In sostanza è ciò che, per l’obbligatorietà dell’azione penale, nella norma avviene, con l’apertura, sin dalla

denuncia, di un procedimento penale a carico del presunto colpevole.

Nella maggior parte dei casi – ancor prima che non solo la penale responsabilità, ma addirittura prima che cominci una seppur minima inchiesta sulla fondatezza delle denunce per maltrattamenti e/o abusi su minore – al papà viene tolta la libertà di vedere il figlio se non in incontri “protetti”.

L’incontro, cosiddetto protetto, è quello che avviene tra genitore e minore in una struttura neutra (solitamente presso i servizi sociali) e alla presenza di una persona “terza” (solitamente un’educatrice o un’assistente sociale che provvede a registrare e relazionare ogni atteggiamento di padre e figlio).

Ma non è ancora il peggio che possa accadere.

In casi particolari il tribunale può autorizzare la madre denunciante a portare via i figli in una località “segreta” lasciando al padre ottime possibilità di non riuscire più a vedere i figli per moltissimo tempo, durante il quale i bambini avranno tutto il tempo per maturare indifferenza o paura, se non odio nei suoi confronti.

Nel caso di accusa di violenza, uno dei primi provvedimenti “preventivi” emanati a carico del presunto colpevole, è quello del divieto di avvicinarsi a zone e persone frequentate dalla denunciante. Il che a volte produce non poco disagio all’indagato che ne trae un vero e proprio malessere sociale, lavorativo ed esistenziale.

Questo è solo l’inizio dell’incubo in cui può cadere un semplice indagato per questi reati.
E anche qualora la sua innocenza venga accertata, chi ridarà a questa persona il tempo perduto con i propri figli, la capacità di fidarsi delle persone e delle istituzioni, e la sua dignità di persona libera?

D’altra parte però c’è da chiedersi quale motivo possa spingere una donna a montare accuse tanto gravi se non vere, rischiando magari un’incriminazione per calunnia.

Purtroppo l’esperienza ci dice che i motivi esistono e sono tanti.

Nella maggior parte dei casi un’accusa del genere nasce in un contesto di separazione, di divorzio o semplicemente a seguito dell’allontanamento di uno dei membri della coppia che ha messo fine ad una storia d’amore.

C’è quindi di mezzo l’orgoglio ferito, il dolore, l’incapacità di far fronte ad una separazione, ma anche e soprattutto la questione economica, laddove non esista un accordo condiviso tra i due.

Scatta allora la famigerata consuetudine di strumentalizzare i figli per punire gli ex coniugi e la propria femminilità per punire gli uomini.

Casi rarissimi, ma comunque parte della nostra esperienza, riguardano vicende in cui è la madre ad essere il genitore alienato con indicibile crudeltà dalla vita del minore ad opera della figura paterna.

lo Studio Legale D’Andria sta seguendo il caso di una madre che, per il solo fatto di aver lasciato il marito italiano e aver tentato di rifarsi una famiglia con un’altra persona, d’un tratto si è vista sottrarre il bambino dai Servizi Sociali.

Viene accusata di maltrattamenti sul minore che si sarebbero concretizzati in punizioni corporali e psicologiche dall’ex marito, proprio da quella persona che dopo essersi più volte rifiutato di pagare per intero gli alimenti e aver ostacolato in tutto e per tutto la signora nel suo tentativo di ricostruirsi una vita familiare, ha deciso di punirla nel modo più atroce che gli fosse possibile: togliendole il bambino e accusandola di reati gravissimi.

In questi casi, più che mai, non basta essere innocenti e sapersi vittima di una calunnia, bisogna difendersi e difendersi bene, facendosi supportare da un’equipe specializzata sia in ambito legale che in ambito socio- psicologico.

Rivolgiti con fiducia allo Studio Legale D’Andria di Milano, otterrai un’assistenza legale in ogni fase di giudizio.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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