Il diritto di famiglia è una branca del diritto privato che disciplina il rapporto fra i coniugi, fra genitori e figli, tra persone con vincoli di parentela e tra persone legate da vincoli di affinità. Tale branca del diritto è regolato dalla legge n. 184/1983.
Nella fase della separazione e del divorzio si inserisce il lavoro dell’avvocato che ha il compito di illustrare chiaramente al proprio cliente quali diritti e doveri egli abbia nei confronti dell’altro coniuge e dei figli e di assisterlo nella fase giudiziale.
Oltre alla separazione giudiziale è possibile per i coniugi, con l’aiuto e l’assistenza di un legale, concordare le condizioni della separazione consensuale, dall’affidamento dei figli all’assegno per il mantenimento.
Il diritto di famiglia si occupa anche della tutela dei minori quando all’interno della famiglia legittima o di fatto sorgono determinate problematiche che possono portare alla necessità di imporre limitazioni o restrizioni alla potestà genitoriale.
Ai sensi dell’art. 330 c.c. la decadenza dalla potestà genitoriale può essere dichiarata dal giudice qualora un genitore violi o trascuri i doveri nei confronti dei figli minori oppure allorquando un genitore abusi dei relativi poteri arrecando un grave pregiudizio al figlio mentre l’art. 333 c.c. impone semplici limitazioni della potestà stessa e disporre il suo allontanamento dalla residenza familiare.
Il servizio sociale locale, nei casi previsti dagli artt. 330-333 c.c., attua un allontanamento dal nucleo familiare su precisa indicazione contenuta nel decreto interinale o definitivo del Tribunale allorché la decadenza abbia colpito entrambi i genitori ovvero pe altri motivo manchi o sia comunque inidoneo l’altro genitore e non sia possibile l’affidamento al nucleo parentale allargato. Ad oggi molte coppie vivono momenti di crisi, nel nostro ordinamento esistono due modelli di separazione che seguono procedimenti diversi.
Una è la separazione consensuale ove i coniugi raggiungono un accordo su tutte le questioni: dall’affidamento dei figli agli aspetti patrimoniali.
L’altra tipologia è quella della separazione giudiziale caratterizzata dalla conflittualità tra i coniugi su vari aspetti quali l’affidamento dei figli, il loro mantenimento o il mantenimento del coniuge economicamente più debole.
In questo tipo di separazione è anche possibile richiederne l’addebito ovvero il riconoscimento dal giudice che vi sia stata, da parte di uno dei coniugi, la violazione degli obblighi matrimoniali disciplinati dall’art. 143 c.c. quali la fedeltà, la coabitazione, la cura della prole, ecc.
PER OTTENERE L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE È NECESSARIO CHE LA VIOLAZIONE ABBIA DETERMINATO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO MATRIMONIALE.
Negli anni molte sono state le sentenza della Corte di Cassazione in tema di addebitabilità della separazione per colpa del coniuge.
La Cassazione, sezione I con sentenza n. 20536 del 24 ottobre 2005 stabilisce che ‹‹[…]La reiterata violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, tanto più se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile […]››.
Oltre alla violazione dell’obbligo di fedeltà secondo la Suprema Corte, integrano i casi di addebito della separazione anche l’imposizione di principi o di particolare mentalità di un coniuge sull’altro (Cass. Sezione I, sentenza 2 settembre 2005 n. 17710), la violazione del dovere di mantenere, educare e istruire la prole (Cass. Sezione I, sentenza 2 settembre 2005 n. 17710) oltre al prolungato rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge (Cass. sezione I civile – sentenza 24 gennaio-23 marzo 2005 n. 6276).
Lo Studio Legale D’Andria si occupa anche di separazioni tra coniugi conseguenti a comportamenti oltremodo gravosi dei doveri nascenti dal matrimonio quali la violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p. oppure i maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 7321/2005 ha confermato la richiesta di addebito della separazione per violenze fisiche e morali.
La Suprema Corte di Cassazione ha deliberato che ‹‹Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti della intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse, nonché da esonerare il giudice di merito, il quale abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare, ai fini dell’adozione delle predette pronunce, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell’altro, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei›› .
Lo studio legale segue con passione ed impegno i propri clienti in tutte le fasi della separazione giudiziale, dall’affidamento dei figli al mantenimento del coniuge economicamente più debole.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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