L’art. 73 DPR 309/90 in materia di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, al quinto comma stabilisce che “quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000”.
Pertanto la circostanza attenuante della “LIEVE ENTITA’” viene riconosciuta solamente a quelle condotte consistenti nella minima offensività penale.
Recentemente, però, la Corte di Cassazione – sesta sezione penale – con sentenza n. 9723 del 17.01.2013, depositata in cancelleria in data 28.02.2013, ha stabilito per l’appunto che la “lieve entità” del fatto di reato disciplinato dall’art. 73 comma 5 DPR 309/90 NON PUÒ ESSERE ESCLUSA QUANDO LA QUANTITÀ DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE È SÌ RILEVANTE MA NON SMISURATA.
La suddetta sentenza, dunque, ha riconosciuto la circostanza attenuante della “lieve entità”, e perciò soggetta all’art. 73 comma quinto DPR 309/90, ad uno spacciatore di “fumo” arrestato con duecento dosi poiché, secondo i giudici cassazionisti, “la quantità di fumo non era di per sé esorbitante e con una soglia di valore economico che non risultava imponente” (Cass. VI sex. pen. sentenza n. 9723/13).
Insomma difronte ad una grande quantità di sostanze stupefacenti il giudice, al fine di decidere se applicare o meno la suddetta circostanza attenuante, “dovrà effettuare una valutazione globale ed onnicomprensiva sugli altri elementi attinenti all’azione illecita come i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione e quelle dell’oggetto materiale del reato ossia alla qualità e quantità delle sostante stupefacenti oggetto di imputazione” (Cass. VI sex. pen. sentenza n. 9723/13).
Gli Avvocati dello Studio legale D’Andria si occupano anche in materie di detenzione di sostanze stupefacenti.

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