gratuito_patrocinioIL GRATUITO PATROCINIO PER IL PROCESSO PENALE

COS’E’ IL GRATUITO PATROCINIO?
Il gratuito patrocinio è il diritto, previsto dal DPR n. 115/2002, per ogni persona accusata (indagata o imputata) e persona offesa e danneggiata dal reato che intenda costituirsi parte civile di farsi assistere da un difensore da lui nominato o, in mancanza, nominato di ufficio.
Ovverosia, il difensore di fiducia da te nominato o, in mancanza, il difensore di ufficio nominato dal Tribunale e scelto all’interno di una lista collocata presso l’Ordine degli Avvocati verrà pagato dallo Stato e non da te.

CHI PUÒ CHIEDERE IL GRATUITO PATROCINIO?
Il gratuito patrocinio può essere usufruito dalla persona indagata o imputata oppure la persona offesa dal reato che intende costituirsi parte civile nel procedimento penale che abbia un reddito annuo inferiore ad Euro 11.528,41 aumentati di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Ebbene, devi sapere che se sei vittima di reati sessuali (violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, mutilazioni dei genitali femminili, maltrattamenti in famiglia e stalking) potrai essere ammessa al gratuito patrocinio grazie alle legge n. 119 del 2013 – meglio conosciuta come la legge per il femminicidio – in deroga ai limiti di reddito poc’anzi indicati.

COME SI CHIEDE IL GRATUITO PATROCINIO?
Per accedere a tale beneficio bisogna innanzitutto compilare un apposito modulo che dev’essere autenticato dal tuo difensore di fiducia o di ufficio e, per il suo tramite, depositato presso la cancelleria del giudice davanti al quale pende il processo e che dovrà decidere, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, se ammetterti o meno a tale beneficio.
Inoltre, se sei ristretto presso una struttura carceraria devi sapere che puoi comunque presentare domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato presentando il modulo compilato al direttore del carcere oppure all’ufficiale di polizia giudiziaria se sei soggetto alla misura degli arresti domiciliari.

QUALI SONO I DOCUMENTI NECESSARI PER IL GRATUITO PATROCINIO?
Ebbene, quando presenti la domanda di gratuito patrocinio devi allegare anche una serie di documenti che di seguito ti elenco:
– copia del tuo documento di identità e del codice fiscale;
– copia del codice fiscale dei componenti del tuo nucleo familiare;
– copia del certificato dello stato di famiglia;
– copia della tua certificazione unica relativo ai redditi prodotti nell’anno precedente (oppure modello 730) e copia della certificazione unica oppure modello 730 dei componenti del nucleo familiare (non viene più accettato il modello ISEE).

Se sei un cittadino extracomunitario, invece, oltre a presentare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio assieme ai documenti poc’anzi indicati devi allegare altresì:
– copia del certificato consolare che attesti la sussistenza di redditi o il possesso di beni mobili / immobili nel tuo paese d’origine oppure, qualora tu non riesca ad avere la disponibilità di tale documento puoi sempre produrre un’autocertificazione firmata da te attestante la situazione reddituale nel paese d’origine.

COME COMPORTARSI IN CASO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO
Devi sapere che qualora il giudice abbia rigettato la tua domanda di ammissione al gratuito patrocinio non vuol dire che necessariamente la difesa dovrai pagarla con i tuoi pochi soldi magari chiedendo prestiti in giro agli amici.
Difatti, la legge ha previsto la possibilità di potersi opporre entro 20 giorni dalla notifica del rigetto pagando un contributo unificato di Euro 85,00 oltre una marca da bollo da Euro 27,00.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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