Lesioni personali nel codice penale

Il delitto di lesioni personali è disciplinato dall’art. 582 c.p.

Ebbene, il comma 1 descrive la fattispecie base delle lesioni, definite semplici o lievi, che ricorre laddove la malattia nel corpo o nella mente duri da 21 a 40 giorni: in questo caso la pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni ed il reato è procedibile d’ufficio, cioè senza formale querela della persona offesa.

Il comma 2, invece, disciplina l’ipotesi delle lesioni lievissime, che si hanno laddove la malattia abbia una durata inferiore a 20 giorni. In tal caso, se non vi sono circostanze aggravanti, il delitto è punibile a querela della persona offesa. 

Dal dispositivo emerge chiaramente che il bene giuridico tutelato è l’integrità fisica e psichica della persona offesa. Difatti, è importante che tu sappia che il delitto di lesioni può essere integrato sia da un’aggressione fisica che morale, quando questa comporti un disturbo della sfera psichica.

La malattia causata dalle lesioni è qualificata come la perturbazione funzionale implicante una menomazione funzionale dell’organismo. Ad esempio, la sentenza n. 38914/15 ha qualificato anche l’ecchimosi come lesione personale perché, consistendo in un’infiltrazione del sangue nel tessuto sottocutaneo, viene ad integrare la nozione di malattia così come richiesta dalla norma.

Elemento soggettivo del reato

Ai fini della configurazione del reato in questione è sufficiente che sussista, in capo al soggetto agente, il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di ledere l’integrità persona, fisica o psichica, altrui. Quindi, laddove egli risulti mosso da altra intenzione, il titolo del reato può mutare. Tuttavia, si ritiene che la lesione debba essere almeno prevista e voluta come conseguenza della condotta.

Lesioni personali gravi e gravissime

L’art. 583 prevede due ipotesi aggravate di lesioni:

– Il comma 1 si occupa della lesione personale grave, punita con la reclusione da 3 a 7 anni, che si verifica se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo l’incolumità della persona offesa o una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni;

– Il comma 2, invece, si occupa della lesione personale gravissima, punita con la reclusione da 6 a 12 anni, e si verifica se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, o la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, o una permanente e grave difficoltà del linguaggio.

Lesioni personali colpose

Se fino ad ora abbiamo parlato delle lesioni personali dolose, adesso è il momento di quelle colpose, disciplinate dall’art. 590 c.p. Anche in questo caso il bene giuridico tutelato è l’integrità fisica e psichica della persona offesa.

Il comma 1 disciplina le lesioni personali lievi e lievissime, che si hanno laddove la malattia abbia una durata inferiore a 40 giorni, e la pena prevista è la reclusione fino a 3 mesi o la multa fino a 309 €.

Il comma 2 prevede un aggravamento di pena laddove le lesioni siano gravi (reclusione da 1 a 6 mesi o multa da 123€ a 619€) o gravissime (reclusione da 3 mesi a 2 anni o multa da 309€ a 1239€). Ulteriore aumento di pena si ha nel caso in cui i fatti di cui al secondo comma vengano commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La pena risulta, infine, aggravata se le medesime condotte sono realizzate nell’esercizio di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria.

Ne deriva, che il delitto di lesioni personali colpose punisce chi, serbando una condotta negligente, imprudente o imperita (colpa generica), oppure contraria a leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica), causi nella vittima una malattia nel corpo o nella mente. Abbiamo visto che, come le lesioni colpose, anche quelle dolose si distinguono in lievissime, lievi, gravi e gravissime, a seconda della durata della malattia.

Il delitto risulta punibile a querela della persona offesa, ad eccezione dei casi in cui le lesioni siano dovute a violazione delle norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e se realizzate nell’esercizio di una professione o di un’arte sanitaria (procedibilità d’ufficio).

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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