Le lesioni personali dolose sono disciplinate dall’art. 582 c.p. e si distinguono da quelle colpose di cui all’art. 590 c.p. per l’elemento soggettivo del reato.

Infatti, mentre nelle prime il soggetto agente realizza le condotte illecite con coscienza e volontà (dolo generico) di ledere l’altrui integrità fisica o mentale, nelle seconde egli realizza i fatti con colpa, cioè tenendo un comportamento negligente, imprudente o imperito (colpa generica) oppure violando leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).

Le due fattispecie risultano accomunate, invece, dal medesimo elemento oggettivo, posto che in entrambe il bene giuridico tutelato è l’incolumità fisica o psichica della persona offesa.

Per quanto riguarda le lesioni dolose, però, occorre fare una precisazione: laddove il soggetto agente risulti mosso da altra intenzione rispetto a quella di cagionare una malattia nel corpo o nella mente della persona offesa, può mutare il titolo del reato per cui si procede.

Ad esempio, se il soggetto attivo del reato intenda uccidere qualcuno e commetta atti idonei, diretti in modo non equivoco a realizzare proprio tale condotta, allora si configurerà la fattispecie di tentato omicidio ai sensi degli artt. 56 e 575 c.p. (ergo, l’intenzione non è di ledere di una persona, bensì di ucciderla: ecco, dunque, che cambia il titolo di reato).

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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