A causa del notevole incremento dei casi di maltrattamenti in famiglia, numerose sono state le pronunce e della Suprema Corte e del TAR.

Due, in particolare, risultano particolarmente significative.

La prima è la sentenza n. 4935/19 e stabilisce, in primis, qual è l’oggetto giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Difatti, ad essere protetto non è solo l’interesse dello Stato alla salvaguardia dell’istituzione familiare da comportamenti vessatori e violenti, ma anche l’incolumità fisica e psichica delle persone indicate dall’art. 572 c.p., interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari.

Ancora, la pronuncia è volta a precisare quando si configuri il reato in questione. Infatti, ai fini dell’integrazione dello stesso, è necessario che le condotte poste in essere dal soggetto agente appartengano ad una più ampia sequenza di fatti compiuti in modo abituale ed idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile.

Occorre, quindi, che il soggetto agente infligga abitualmente vessazioni e sofferenze fisiche o morali in danno di un’altra persona, che così ne rimane succube.

Ne deriva, pertanto, che qualora le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche, con un grado di gravità ed intensità equivalenti, risulta impossibile identificare il soggetto maltrattante e quello maltrattato e comprendere quale dei due sia il comportamento volto ad imporre un regime di vita persecutorio ed umiliante.

La seconda è la sentenza n. 169/19 pronunciata dal TAR Toscana – Firenze, relativa alle conseguenze di una condanna per maltrattamenti in famiglia sul rilascio del permesso di soggiorno. 

Ebbene, nel caso di specie il ricorrente era stato condannato, fra gli altri, del reato di maltrattamenti in famiglia. Poiché si tratta di un delitto che comporta l’arresto in flagranza, rientra tra quelli ostativi al rilascio del permesso di soggiorno per lungo periodo (richiesto dal ricorrente), anche se la relativa condanna non è definitiva. 

Tuttavia, l’effetto impeditivo del rilascio del permesso di soggiorno non è automatico e deve essere oggetto di un attento vaglio da parte dell’Amministrazione. Nel caso di specie, la valutazione veniva effettuata sulla base di una serie di elementi, quali il comportamento e la personalità del ricorrente, l’attualità delle molteplici condanne e la presenza di altrettante segnalazioni di reato, la specificità delle condanne stesse e la titolarità di un permesso di soggiorno da meno di dieci anni. A ciò si aggiunga che il nucleo familiare del ricorrente veniva trasferito in località a lui ignota, per scongiurare ulteriori episodi di violenza.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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