Patteggiamento e parte civile: quando si verifica l’esclusione?
Patteggiamento e parte civile. Dato che il primo momento in cui può avvenire la costituzione di parte civile è l’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 79 c.p.p., in caso di patteggiamento nel corso delle indagini preliminari la medesima è esclusa.
Ne deriva che, qualora in tale fase del procedimento venga pronunciata sentenza di patteggiamento che condanni l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, tale sentenza è inammissibile.
D’altronde, alcun avviso è previsto per la persona offesa per l’udienza ai sensi di cui all’art. 447 c.p.p., per cui appare chiara la costituzione di parte civile in tale sede e la pretesa del risarcimento del danno patito.
Quando è ammessa la costituzione di parte civile nel patteggiamento?
Quando, invece, l’istanza di applicazione pena viene avanzata nel corso dell’udienza preliminare, se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda ma l’imputato è tenuto alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla stessa, ad eccezione che ricorrano giusti motivi di compensazione totale o parziale.
Ad esempio, se Tizio è imputato del reato di violenza sessuale e formula istanza di patteggiamento nel corso dell’udienza preliminare in accordo con il PM e il giudice ammette la domanda, mentre Caia si costituisce parte civile nel procedimento, il giudice non deciderà sulla sua domanda di risarcimento del danno materiale o morale ma condannerà unicamente Tizio al pagamento delle spese processuali sostenute da Caia. Scopri di più anche sulla sentenza di patteggiamento.