Patteggiamento e rito abbreviato: cosa bisogna sapere?

Patteggiamento e rito abbreviatoIl patteggiamento e il rito abbreviato, disciplinati rispettivamente dagli artt. 444 e ss. c.p.p. e 438 e ss. c.p.p., sono due riti alternativi al giudizio ordinario, caratterizzati dalla deflattività del dibattimento e dalla premialità.

-Il patteggiamento può essere richiesto durante la fase delle indagini preliminari, dell’udienza preliminare fino alle conclusioni delle parti, entro 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato nonché in sede di conversione di altro rito (direttissimo o decreto penale di condanna), ragion per cui si parla di rito speciale deflattivo del dibattimento.

Il patteggiamento consiste nell’accordo stipulato fra imputato e Pubblico Ministero sulla pena finale da comminare ed è soggetto al vaglio del giudice, la cui valutazione riguarda la congruità della pena, la corretta qualificazione giuridica del fatto di reato, nonché l’esatta comparazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti intervenute.

Si tratta di rito premiale perché per la sola scelta del rito l’imputato ha diritto ad uno sconto di 1/3 sulla pena.

Tuttavia, l’applicazione di tale rito prevede ulteriori benefici: qualora vi sia costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda e l’imputato è unicamente tenuto alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla stessa; è esclusa l’applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza (eccezion fatta per la confisca); in caso di patteggiamento ristretto (cioè quando la pena finale non supera i 2 anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria), è prevista l’estinzione del reato e di tutti gli altri effetti penali se l’imputato per 5 anni (se si tratta di delitti) o per 2 anni (se si tratta di contravvenzioni) non compie un delitto o una contravvenzione della stessa indole; la sentenza di patteggiamento è inappellabile (tranne in casi particolari attinenti la valida espressione della volontà dell’imputato, la discrasia tra la richiesta di pena e la decisione, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, nonché l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicate), ma ricorribile in Cassazione.

Il patteggiamento riduce notevolmente i tempi della giustizia e favorisce uno sconto di pena ma tale linea difensiva deve essere oggetto di adeguata ponderazione perché l’indagato/imputato rinuncia a dimostrare la propria innocenza in giudizio o, per lo meno, a fornire la propria versione dei fatti, anche attraverso l’escussione di testimoni a proprio discarico.

-Il rito abbreviato si caratterizza per la mancanza della fase dibattimentale, potendo essere avanzata la relativa richiesta nel corso dell’udienza preliminare fino alle conclusioni delle parti e allo stato degli atti, sempre che non sia necessaria un’integrazione probatoria (rito abbreviato condizionato). Sulla richiesta decide il giudice con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Se l’imputato avanza richiesta dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede dopo un termine non superiore a 60 giorni, eventualmente richiesto dal Pubblico Ministero, per lo svolgimento di indagini difensive suppletive unicamente sui temi introdotti dalla difesa: in tal caso l’imputato può revocare la richiesta.

La costituzione di parte civile avvenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il rito equivale ad accettazione dello stesso. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio, a meno che gli imputati non formulino espressamente richiesta che venga celebrato in pubblica udienza.

La richiesta di giudizio abbreviato può avvenire anche entro 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato nonché in sede di conversione di altro rito.

Il rito abbreviato non conosce limitazioni di pena e, difatti, può essere richiesto per qualsiasi tipo di reato. Tuttavia, con la recente riforma del giudizio abbreviato, tale rito speciale non è più ammesso per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo, così in queste ipotesi l’imputato non potrà più beneficiare dello sconto di pena.

Come anticipato, si tratta di un rito premiale perché in caso di condanna, tenuto conto di tutte le circostanze, la pena è diminuita della metà se si tratta di una contravvenzione e di 1/3 se si tratta di un delitto.

La sentenza emessa in seguito alla scelta di questo rito è appellabile da entrambe le parti processuali in causa.

Rito abbreviato: pro e contro

Rito abbreviato pro e controIn merito al rito abbreviato, quali sono i pro e contro? Il giudizio abbreviato è un rito speciale, alternativo al giudizio ordinario, e, come tutte le strategie difensive, presenta pro e contro.

Gli aspetti positivi della scelta di questo rito riguardano:

-deflattività del dibattimento e, quindi riduzione dei tempi della giustizia;

-riduzione di 1/3 della pena;

-applicabilità a tutti i reati, fatta eccezione per quelli puniti con la pena dell’ergastolo.

Tuttavia, tale scelta presenta anche risvolti negativi:

-la decisione allo stato degli atti presenti nel fascicolo del Pubblico Ministero impedisce di avanzare eventuali eccezioni di inutilizzabilità o nullità relativa (resta salvo il potere di eccepire nullità assolute ed insanabili);

-la rinuncia al contraddittorio nella formazione della prova;

-la rinuncia a dimostrare la propria innocenza in dibattimento, tramite ulteriori mezzi di prova, siano essi l’escussione di testi a proprio discarico o produzioni documentali;

-l’esclusione del responsabile civile, ai sensi dell’art. 87 comma 3 c.p.p.: ciò significa che in caso di condanna al risarcimento del danno, questo dovrà essere ristorato totalmente dall’imputato, il quale non potrà usufruire dell’obbligazione in solido con il responsabile civile.

Pertanto, la linea difensiva prescelta dovrà essere oggetto di accordo tra l’imputato e il suo difensore, al fine di operare un’adeguata ponderazione degli interessi in gioco.

Patteggiamento ed effetti civili: cosa sapere

Effetti civiliPatteggiamento: quali effetti civili ha? Ai sensi dell’art. 445 comma 1 bis c.p.p., la sentenza di patteggiamento prevista dall’art. 444 comma 2 c.p.p. (quando cioè la pena comminata non superi 2 anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria), anche quando pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non produce effetti nei giudizi civili o amministrativi.

Tuttavia, secondo gli ultimi pronunciamenti della Corte di Cassazione, la sentenza di patteggiamento viene ad essere considerata nel giudizio civile quale ammissione di colpevolezza.

Si tratta, in particolare, di un elemento di prova del quale il giudice di merito deve tenere conto e, laddove decida di discostarsene, deve fornire adeguata motivazione in ordine alle ragioni per cui l’imputato si sarebbe addossato una colpa non sua e il giudice avrebbe creduto a tali affermazioni autoaccusanti.

Tale presa di posizione è stata confermata dalla recente ordinanza n. 3643 del 07.02.2019 pronunciata dalla Suprema Corte, la quale ha ribadito che qualora il giudice non intenda attribuire alcuna valenza probatoria alla sentenza di patteggiamento deve dare contezza delle motivazioni per cui l’imputato abbia fatto mea culpa e il giudice gli abbia creduto.

Quando scegliere il rito abbreviato: vediamo quando conviene

Ma quando scegliere il rito abbreviato? La scelta dell’imputato (d’accordo con il proprio difensore) in ordine al rito con cui celebrare il procedimento penale a suo carico deve tener conto di una serie di fattori.

Sicuramente, l’imputato sceglierà il giudizio abbreviato per ottenere uno sconto secco di 1/3 della pena, nonché per ridurre notevolmente i tempi della giustizia, dal momento che il procedimento si snoderà in massimo due udienze (anche se ci sono delle autorevoli eccezioni, pensiamo al caso di Annamaria Franzoni in cui l’abbreviato è stato più lungo del previsto per le perizie presentate).

Inoltre, se contro l’imputato sono state raccolte prove schiaccianti, egli avrà solo interesse a concludere in fretta il procedimento e con una pena notevolmente ridotta rispetto a quella che otterrebbe andando a dibattimento.

Allo stesso modo, però, qualora sulla base delle prove raccolte nel corso delle indagini, l’impianto accusatorio risulti debole, l’imputato opterà per il giudizio abbreviato proprio per evitare che nel corso del dibattimento si formino nuove prove o si rafforzino quelle precedenti.

Tale scelta, pertanto, dovrà essere formulata tenuto conto degli elementi probatori raccolti nel corso delle indagini preliminari e confluiti nel fascicolo del Pubblico Ministero.

La scelta del rito rappresenta un momento fondamentale per l’imputato, per questo motivo occorre, unitamente con il proprio Difensore, studiare attentamente e approfonditamente gli atti d’indagine al fine di prescegliere il rito più idoneo ed evitare di concentrare la propria scelta su una soluzione che possa danneggiare irrimediabilmente l’accusato. Se sei interessato all’argomento, puoi approfondire anche il tema del rito abbreviato nel processo penale, e rito abbreviato ed ergastolo.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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