In Italia, la detenzione ed il possesso di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio costituisce un reato.

Possesso di stupefacentiInvece, il possesso di stupefacenti per un consumo personale configura un illecito amministrativo: in tal caso le sanzioni consistono, ad esempio, nella sospensione dell’uso della patente, del porto d’armi, del passaporto o del permesso di soggiorno per un periodo che ha una durata variabile. Capire se si tratta di una detenzione per spaccio o per un uso personale è complesso e, per questo, occorre distinguere le due modalità.

L’art. 73 d.P.R 309/1990 c.d. Testo Unico in materia di Stupefacenti disciplina il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La fattispecie descritta dal comma 1, quindi, riguarda la produzione, il trasporto e la distribuzione della sostanza stupefacente: “Chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene”.

Tale articolo sanziona come reato tutte le condotte di spaccio e la detenzione a fini dello spaccio. Viene sanzionato, quindi, anche colui che compie qualsiasi attività di cessione e destinazione ad un’altra persona, anche a titolo gratuito con una pena che prevede la reclusione da sei a venti anni e con la multa da 26.000 a 260.000 euro.

Il comma 5 dell’art. 73, invece, prevede che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.”

È, quindi, fondamentale stabilire se si tratta o meno di una detenzione ad uso personale. Come? In Italia, la Legge prevede che l’accusa deve dimostrare la detenzione di sostanze stupefacenti per un uso diverso da quello personale, quindi, è il giudice che valuterà caso per caso se la detenzione risulta essere per un uso personale o meno affidandosi a determinati parametri come:

      La quantità, la qualità e la composizione della sostanza, analizzando lo status socio-economico del soggetto che detiene la sostanza;

      Strumenti che servono per la pesatura e il confezionamento della sostanza, come ad esempio il bilancino di precisione;

      Le modalità di detenzione della droga.

Sull’aspetto quantitativo, è doveroso precisare che le tabelle ministeriali chiarificano quale sia la quantità massima detenibile affinché si possa parlare di uso personale. Il calcolo si ottiene moltiplicando la dose media singola (D.M.S.) per un numero prestabilito chiamato “moltiplicatore”: per la cocaina, ad esempio, la dose media singola è 150 mg, il moltiplicatore variabile è 5, la quantità massima detenibile è 750 mg, la sostanza lorda 1,6 g (45%), il numero di dosi o assunzioni è 5.

Il solo criterio quantitativo non basta però: bisogna tenere conto anche di tutti gli altri parametri.

Se, ad esempio, durante una perquisizione in casa viene ritrovata della droga in un quantitativo basso, ma di diverse natura (cocaina, hashish, marjuana) ma tale sostanza risulta confezionata in singole bustine di cellophane, viene rinvenuto agendine con nomi e cognomi e consegne effettuate, ed è presente un bilancino per la pesatura di massima precisione, allora può essere provata la detenzione finalizzata allo spaccio.

Dalla condotta del soggetto può essere desunta un’attività illecita, pur tuttavia l’attività defensionale può concentrarsi sulla derubricazione del reato nell’ipotesi di minore gravità. Oltre al possesso di sostanze stupefacenti, alle informazioni sullo spaccio di droga nel codice penale, ai reati in materia di stupefacenti e alla revoca patente per condanna stupefacenti, è bene sapere cosa pensa e come si esprime la Cassazione sul possesso di stupefacenti.

Cassazione su possesso di stupefacenti

Cassazione su possesso di stupefacentiVi riportiamo in rassegna le massime di importanti sentenze sul punto e quindi anche cosa dice la Cassazione sul possesso di stupefacenti.

sentenza n. 51063 del 2018, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno stabilito che: “La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto.

L’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un’unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l’oggetto.

La detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro”.

Prima di tale soluzione:

  • Cass. pen. sez. III, sentenza 19 novembre 2014, n. 47671: In tema di stupefacenti, l’attenuante del fatto di lieve entità, di cui all’art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, non è configurabile nel caso di detenzione di sostanze di differente tipologia, a prescindere dal dato quantitativo, trattandosi di condotta indicativa della capacità dell’agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciò stesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice. (Fattispecie relativa alla detenzione di 91 grammi di “hashish” e di 181 pasticche di “ecstasy”).
  • Cass. pen. sez. III, sentenza 22 giugno 2015, n. 26205: In tema di stupefacenti, l’attenuante del fatto di lieve entità, di cui all’art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, non è configurabile nel caso di detenzione di sostanze di differente tipologia, a prescindere dal dato quantitativo, trattandosi di condotta indicativa della capacità dell’agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciò stesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice. (Fattispecie relativa alla detenzione di 20,875 grammi di eroina, di 5,176 grammi di cocaina e di 1,401 grammi di hashish).
  • Cass. pen. sez. IV, sentenza 13 febbraio 2017, n. 6624: In tema di stupefacenti, l’attenuante del fatto di lieve entità, di cui all’art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990 (nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge 16 maggio 2014, n. 79), non è configurabile nel caso di detenzione di sostanze di differente tipologia, a prescindere dal dato quantitativo, trattandosi di condotta indicativa della capacità dell’agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciò stesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice.
  • Cass. pen. sez. VI, sentenza 27 marzo 2017, n. 14882: In tema di stupefacenti, in caso di detenzione di quantità non rilevanti di sostanza stupefacente, la diversa tipologia della sostanza non può di per sè costituire ragione sufficiente ad escludere l’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, qualora le peculiarità del caso concreto siano indicative di una complessiva minore portata dell’attività svolta dallo spacciatore.
  • Cass. pen. sez. VI, sentenza 10 ottobre 2017, n. 46495: In tema di stupefacenti, in caso di detenzione di quantità non rilevanti di sostanza stupefacente, la diversa tipologia della sostanza non può di per sè costituire ragione sufficiente ad escludere l’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, qualora le peculiarità del caso concreto siano indicative di una complessiva minore portata dell’attività svolta dallo spacciatore.

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