Revoca patente condanna stupefacentiRevoca patente condanna stupefacenti: cosa è bene sapere? Il fenomeno della tossicodipendenza, negli ultimi anni, ha cominciato a coinvolgere in larga misura anche i giovani minorenni a causa della graduale riduzione dell’età della prima esperienza di assunzione di sostanze stupefacenti, dell’aumento del numero dei reati commessi per procurarsi le dosi utili e della maggiore disponibilità nelle operazioni della criminalità organizzata dei minori tossicodipendenti.

In Italia, le norme che disciplinano il tema degli stupefacenti sono raccolte nel Testo Unico sugli Stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).

Le sanzioni previste dal trasgressore sono una conseguenza del tipo di illecito commesso e possono essere amministrative (di competenza del Prefetto, ex art. 75 TUS o di competenza del Tribunale per i Minorenni, ex art. 75-bis TUS) o penali (art. 73 TUS), di competenza del Tribunale per i Minorenni.

Le forze di polizia che ritrovano un minore che detiene sostanze stupefacenti, procedono ad un’ispezione nei suoi confronti, all’esame del “narcotest”, alla pesatura della sostanza e al sequestro con i relativi verbali.

Quando risulta possibile, le forze di polizia devono procedere alla contestazione immediata (violazione di cui all’art. 75 TUS) al trasgressore e riferire al Prefetto (entro dieci giorni dal fatto), oppure invitano il minorenne a presentarsi dal Prefetto nell’immediato.L’importanza della revoca patente per condanna stupefacenti è quindi presto detta.

Il rapporto deve comprendere gli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate (da effettuarsi presso le strutture pubbliche indicate nel comma 10 dell’art. 75 TUS onde valutare il principio attivo e dunque la purezza della sostanza drogante).

Se, durante il fatto, il minore è in possesso di veicoli a motore, le forze di polizia procedono al ritiro della patente di guida.

Il minorenne, quindi, deve affrontare un colloquio con il Prefetto che riceve la segnalazione entro cinque giorni dall’accaduto.

Generalmente, il Prefetto, durante il colloquio convoca anche i genitori del minore per metterli a conoscenza del fatto stesso e per indicargli le strutture di assistenza o di recupero. Anche il minore, però, può chiedere di essere sottoposto al programma terapeutico e, in tal caso, il Prefetto, se lo ritiene opportuno, può sospendere il procedimento.

Se, però, il minore non si presenta nella struttura sanitaria prevista entro il termine stabilito dal Prefetto o se lo interrompe senza motivo, viene nuovamente convocato dal Prefetto che lo invita a rispettare il programma.

Le sanzioni previste vengono indicate al comma 1 dell’art. 75 come la sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità tecnica se alla guida di ciclomotori; il divieto di conseguire questi ultimi per almeno tre anni.

Il procedimento può essere archiviato o può chiudersi con un formale invito a non fare più uso di tali sostanze

L’art. 103 TUS, disciplina le ispezioni, i controlli e le perquisizioni nei confronti dei minorenni e prevede che:

1) gli Ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (comma 1);

2) gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell’esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al Procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore (comma 2);

3) gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l’autorizzazione ad intercettazioni telefoniche del magistrato competente, possono, altresì, procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al Procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore (comma 3);

4) Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni (ai sensi dei commi 2 e 3), sono tenuti a rilasciare all’interessato copia del verbale di esito dell’atto compiuto.

Per quanto riguarda i minori, l’art. 85 c.p. prevede che: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.”

Il minore che ha meno di quattordici anni non è mai imputabile (art. 97 c.p.) e il minore che abbia compiuto i 14 anni, ma non ancora 18, è imputabile (sempre che abbia la capacità d’intendere e di volere).

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, da ottobre 2018 ha avviato per il primo anno l’operazione “Scuole Sicure”, in cui le forze dell’ordine effettuano controlli e prevenzione presso gli istituti scolastici allo scopo di ridimensionare questo allarme sociale.

Minore accusato di spaccio

Minore accusato di spaccioOltre alle informazioni sulla revoca patente per condanna stupefacenti, è bene anche sapere quando un minore è accusato di spaccio, quali potrebbero essere le conseguenze. I reati compiuti dai soggetti che hanno un’età inferiore agli anni 18 sono di competenza del Tribunale per i Minorenni.

Un minore può essere accusato di spaccio? Un soggetto non può essere imputato né punito se, nel momento in cui ha commesso il fatto, non era imputabile o non era in grado di intendere e di volere.

Un soggetto:

  • sotto i 14 anni non è mai imputabile (art. 97 c.p.);
  • che abbia compiuto i 14 anni, ma non ancora 18, è imputabile nel momento in cui, al momento della commissione del reato, aveva la capacità d’intendere e di volere.

La Polizia Giudiziaria può decidere se procedere con l’arresto o meno del minore tenendo conto:

  • Della gravità del fatto;
  • Dell’età e della personalità del minore stesso.

Quando il minore viene arrestato, la Polizia giudiziaria invita il soggetto a:

  • Eleggere un domicilio;
  • Nominare un difensore di fiducia.

Così, la Polizia Giudiziaria dà notizia dell’arresto al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni (art. 3 D.P.R. n. 448/1988) del luogo ove è avvenuto, ai servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia (art. 18 D.P.R. n. 448/88), all’esercente la potestà genitoriale e all’eventuale affidatario e ne permettono l’assistenza durante il compimento di atti di indagine (art. 12 D.P.R. n. 448/88), al difensore di fiducia. Oltre alle informazioni appena fornite sul minore accusato di spaccio e sulla revoca della patente per condanna stupefacenti, può essere utile scoprire di più anche in merito agli stupefacenti ad uso personale, all’uso di sostanze stupefacenti, e allo spaccio di droga pena.

Bene se ti è piaciuto questo articolo sulla revoca patente condanna stupefacenti, puoi approfondire l’argomento legato a questo ed ai reati di spaccio o se lo desideri, potrai contattare il nostro Studio Legale Penale a Milano ed essere essere assistito dall’Avvocato Penalista Francesco D’Andria.

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