Spaccio di droga e codice penaleSpaccio di droga e codice penale: cosa dice la legge in merito? Il reato di spaccio o di traffico di sostanze stupefacenti è contemplato non dal codice penale ma è inserito in apposita legge speciale, ossia la legge 309/90 Testo unico in materia di stupefacenti.

Fatta questa doverosa premessa vi è da dire che le sostanze stupefacenti o psicotrope hanno, al loro interno, un agente chimico che è in grado di creare effetti estremamente nocivi a livello psico-fisico.

Le tabelle Ministeriali aggiornano e classificano quali sono le sostanze che vengono definite stupefacenti come ad esempio l’hashish, l’erba (marijuana), cocaina ed eroina.

In Italia, la normativa che si occupa di disciplinare i reati in materia di stupefacenti e di sostanze psicotrope non è il codice penale, bensì il D.P.R. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). I reati che vengono puniti da tale norma sono:

  • Lo spaccio di sostanze stupefacenti;
  • La detenzione illecita di sostanze stupefacenti;
  • L’associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga.

La mera detenzione di sostanze stupefacenti per un uso personale non è considerata un illecito penale, bensì viene punito attraverso sanzioni amministrative.

Invece, la detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio è un reato che viene punito con pene particolarmente elevate.

L’art. 73 del Testo Unico punisce con la reclusione da sei a venti anni e con una multa fino a duecentosessantamila euro chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa ovvero spedisce in transito, consegna (spaccia) per qualunque finalità sostanze stupefacenti o psicotrope.

Tali sanzioni, ai sensi dell’articolo 73 comma 1 bis, sono estese anche a colui che importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene illecitamente sostanze stupefacenti o psicotrope per uso non esclusivamente personale.

Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto a una o più delle seguenti sanzioni amministrative (che si aggiungono all’arresto) come:

  • La sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla per un periodo fino a tre anni;
  • La sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
  • La sospensione del passaporto e di altro documento assimilabile o divieto di conseguirli;
  • La sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se è cittadino extracomunitario.

Se, però, il soggetto viene ritrovato con grandi quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena è aumentata dalla metà a due terzi; inoltre, sussiste un’ulteriore aggravante nel caso in cui le sostante siano state adulterate o mescolate con altre in modo tale che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

Se, invece, i fatti sono considerati di lieve entità per i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, il soggetto è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

 

Cosa dice il codice penale su detenzione e spaccio di droga

Cosa dice il codice penale su detenzione e spaccio di drogaCosa dice il codice penale sulla detenzione e spaccio di droga? Il soggetto che produce, coltiva, vende, consegna o cede a qualcun altro, anche se a titolo gratuito, una quantità anche minima di sostanze stupefacenti è perseguibile penalmente.

Invece, il soggetto che detiene sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso esclusivamente personale non commette reato, bensì commette un illecito amministrativo.

Per capire se si tratta di detenzione ad uso personale o meno, la Legge predispone alcune linee-guida al magistrato deve seguire al fine di individuare, caso per caso, il tipo di detenzione. I criteri sono:

  1. la quantità della sostanza: se è inferiore o superiore ai limiti massimi fissati nelle apposite tabelle ministeriali;
  2. le modalità di presentazione della sostanza;
  3. le modalità della custodia della droga: il ritrovamento di quantitativi elevati di sostanza da taglio o di altri strumenti che servono al confezionamento di essa come, ad esempio il bilancino di precisione.

3) Differenza tra pene stabilite dall’art. 73 T.U. e quelle stabilite dall’art. 73 comma V

L’art. 73 comma 1 disciplina il reato di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope, sanzionando il soggetto, a seconda del tipo di sostanza, con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da 26.000 a 260.000 euro.

Il V comma esplicita l’ipotesi in cui i fatti siano considerati di lieve entità per i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, la pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da € 1.032 a € 10.329.

Come detto in precedenza, la sola detenzione per uso personale, depenalizzata a seguito del referendum abrogativo del 1993 (d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171), configura un illecito amministrativo che viene punito con una o più sanzioni amministrative:

      sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla per un periodo fino a tre anni;

      sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla; sospensione del passaporto e di ogni altro documento assimilabile o divieto di conseguirli;

      sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se è cittadino extracomunitario.

Il soggetto che detiene la sostanza per un uso personale non va incontro ad un procedimento penale nel il casellario giudiziale non verrà inserita la segnalazione.

Se un soggetto venisse accusato di spaccio, quali sono gli elementi che il Difensore potrebbe utilizzare per derubricare il reato?

In primo luogo occorre dimostrare che il soggetto detiene sostanze stupefacenti per un uso esclusivamente personale.

Ciò può essere dimostrato nel momento in cui vengono effettuate delle perquisizioni nel domicilio del soggetto: se non vengono ritrovati ulteriori oggetti come ad esempio denaro contante, bilancino di precisione, bustine per confezionare la droga allora non ci sono elementi a sufficienza per accusare un soggetto di spaccio.

Un altro aspetto importante è la quantità di droga detenuta, che deve essere valutata insieme a tutte le altre prove. Oltre alle informazioni appena fornite sullo spaccio di droga nel codice penale, ed in merito a cosa dice il codice penale su detenzione e spaccio di droga, puoi saperne di più anche su reati in materia di stupefacenti, sulla revoca della patente per condanna stupefacenti, e sull’uso di sostanze stupefacenti.

Bene se ti è piaciuto questo articolo sullo spaccio di droga codice penale, puoi approfondire l’argomento legato a questo ed ai reati di spaccio o se lo desideri, potrai contattare il nostro Studio Legale Penale a Milano ed essere essere assistito dall’Avvocato Penalista Francesco D’Andria.

Condividi:

Tag:

Informazioni sull'autore

Torna in alto
Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

Sei accusato di un reato?

Scopri subito come difenderti nel processo penale.
Scrivimi qui
1
Desideri fissare una consulenza?