Reati in materia di stupefacentiReati in materia di stupefacenti: quali sono? In Italia, la normativa che si occupa del tema delle sostanze stupefacenti e psicotrope è il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. In particolare, negli artt. 72-83 vengono disciplinate le fattispecie delittuose legate alla produzione e al traffico degli stupefacenti.

Normativa stupefacenti: cosa dice la legge

Normativa stupefacentiTale normativa sugli stupefacenti, sostituisce la vecchia disciplina contenuta nella legge del 22 dicembre 1975, n. 685 e, prima ancora, nella legge del 22 ottobre 1954, n. 1041. Il Testo Unico attualmente in vigore, deriva dall’insieme delle modifiche apportate con il referendum abrogativo del 18-19 aprile 1993, in cui è stata depenalizzata la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Nella sentenza n. 32 del 25 febbraio 2014, la Corte Costituzionale ha bocciato le modifiche apportate dal legislatore nel 2006. La giurisprudenza ritiene che gli illeciti in materia di stupefacenti siano posti a presidio non solo della salute collettiva, ma anche della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e dell’esigenza di salvaguardia dei giovani, poste in pericolo dalla diffusione di sostanze stupefacenti o psicotrope (Cass. Pen., Sez. Un., 29/05/2009, n. 22676).

Il Testo Unico, però, non contiene la definizione di sostanza stupefacente poiché sussiste la difficoltà di individuare una nozione univoca. Per tale motivo, il Legislatore ha deciso di basarsi su un sistema tabellare, in cui vengono elencate e classificate le sostanze stupefacenti e psicotrope e che permettono di individuare facilmente i reati in materia di stupefacenti: le tabelle I e II previste all’art. 14, d.P.R. n. 309/1990 raggruppano quelle riconducibili alle c.d. droghe pesanti, mentre le tabelle II e IV raggruppano quelle riconducibili alle c.d. droghe pesanti.

Tali tabelle, vengono costantemente aggiornate dal Ministero della Salute e dal Ministero della Giustizia.

L’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, disciplina la produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope:

“Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

Con le medesime pene di cui al comma 1 e’ punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell’ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 25 febbraio 2014, ha ritenuto che

le modifiche apportate nel 2006, introdotte in sede di conversione del d.l. n. 272/2005,

difettassero di connessione logico-funzionale con le originarie disposizioni del decreto

legge, e dovessero quindi ritenersi adottate in carenza dei presupposti per il legittimo

esercizio del potere legislativo di conversione ai sensi dell’art. 77, comma 2, Cost.

gli elementi costitutivi del reato sono:

  • L’oggetto materiale: la sostanza stupefacente;
  • L’elemento soggettivo: dolo generico;
  • Il reato si consuma nel momento in cui viene realizzata la condotta tipica;
  • Il tentativo è ammissibile.

Recentemente, ad Afragola, alcuni carabinieri hanno arrestato due uomini in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Le forze dell’ordine, infatti, avevano notato il fare sospetto dei soggetti, i quali consegnavano ad un terzo soggetto una busta in cambio di una banconota. Immediatamente, i carabinieri hanno bloccato lo scambio e li hanno eseguito una perquisizione personale ma anche una perquisizione dell’auto. All’interno di essa, nella console sono state ritrovate trentotto dosi di cocaina.  Successivamente, è stato perquisito anche il domicilio dei due soggetti in cui sono state rinvenute altre settantaquattro dosi di cocaina, con un peso complessivo di sessanta grammi. Ciò che è stato ritrovato dai carabinieri è stato sottoposto a sequestro e i due spacciatori sono stati portati nel carcere di Napoli. Oltre alla normativa sugli stupefacenti, il reato in materia di stupefacenti, è importante anche scoprire di più sulla revoca patente per condanna stupefacenti, sugli stupefacenti ad uso personale, e sull’uso di sostanze stupefacenti.

Bene se ti è piaciuto questo articolo sui reati in materia di stupefacenti, puoi approfondire l’argomento legato a questo ed ai reati sugli stupefacenti o se lo desideri, potrai contattare il nostro Studio Legale Penale a Milano ed essere essere assistito dall’Avvocato Penalista Francesco D’Andria.

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