Il reato di violenza sessuale nel codice penale
Con la legge n. 66 del 1996, il reato di violenza sessuale nel codice penale rientra nei delitti contro la libertà personale, contro la libertà individuale e contro la persona. Con questa riforma il Legislatore ha messo in evidenza la dignità giuridica della sfera sessuale riconoscendo l’importanza della libertà sessuale.
Come spiega l’art. 609 bis. del codice penale l’obiettivo è quello di tutelare la libertà di autodeterminazione sessuale di un soggetto:
“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.”
Inoltre, in questo contesto viene introdotta la violenza sessuale di gruppo che viene delineata come un reato collettivo che è contenuto nell’art. 609 octies:
“La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 609ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112.”
Questa riforma ha inciso particolarmente sulla procedibilità dell’azione in seguito alla querela – irrevocabile- che deve essere presentata entro sei mesi dal fatto.
Il codice penale punisce con la reclusione da cinque a dieci anni chi costringe un altro soggetto a compiere e/o subire atti sessuali utilizzando la violenza, la minaccia o l’abuso di autorità. È prevista la stessa pena per chi compie atti sessuali verso soggetti che soffrono di inferiorità fisica o psichica e, in questo caso, si tratta di violenza per induzione. La violenza sessuale è un reato che può essere commesso da qualsiasi soggetto e diventa reato quando sussiste la piena consapevolezza di compiere atti sessuali costringendo o inducendo la vittima a subirli contro la propria volontà. È opportuno sottolineare che la dinamica della violenza avviene in un contesto in cui si riconosce un soggetto attivo (colui che commette il reato) e un soggetto passivo (colui che subisce).
L’art. 609-ter del codice penale mette in luce le circostanze in cui la violenza sessuale è aggravata:
“La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609 bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;
5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.”
La violenza sessuale sulle donne
Negli ultimi anni il tema della violenza sulle donne è stato al centro di molti dibattiti e sotto la continua attenzione dell’opinione pubblica. Si parla, appunto, della cosiddetta “violenza di genere”: la donna è la vittima e l’uomo è il carnefice. La violenza sessuale sulle donne, però, non è definita dall’ordinamento giuridico italiano, il quale definisce, invece, la violenza sessuale in generale senza fare distinzioni fra uomo e donna. I dati statistici degli ultimi anni dimostrano che la violenza sessuale quasi sempre ha come vittima la donna e l’uomo è identificato come l’aggressore: questo fenomeno, infatti, è stato studiato soprattutto dal punto di vista sociale e criminologico. La scienza criminologica definisce la violenza di genere come “una tipologia di violenza, rilevante nella sfera privata e nello spazio pubblico, e significativa soprattutto nelle fattispecie che colpiscono esclusivamente, o più frequentemente, le donne, che si atteggia con modalità eterogenee e racchiude al suo interno una serie di reati di diverso tipo, accomunati dal contesto e dal soggetto passivo cui sono diretti, la cui causa, o una delle sue molte cause, è radicata nella condizione specifica della donna, e segnatamente nelle relazioni gerarchiche che la circondano, vale a dire nelle discriminazioni sistematiche tra i generi, determinate da fattori di ordine storico, sociale e culturale che si risolvono in ostacoli al riconoscimento dell’eguaglianza sostanziale tra i sessi e al pieno sviluppo della personalità e delle capacità umane della donna”.
Nel 2013 è stato emanato il decreto n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), che è stato convertito in legge (n. 119/2013) e contiene misure preventive e repressive che combattono la violenza contro le donne.
In realtà sarebbe corretto intendere la violenza di genere anche come violenza nei confronti dell’uomo da parte della donna ma ciò non accade quasi mai anche a causa dell’approccio mediatico che fa da contorno: al telegiornale e nelle trasmissioni televisive il focus si concentra sempre sugli episodi in cui le vittime sono le donne e mai su quelli in cui le vere vittime sono gli uomini.
Violenza sessuale su minorenni
La violenza sessuale presenta diverse sfaccettature e, purtroppo, una di queste riguarda quella che coinvolge i minori. L’art. 609 quater contiene le norme che riguardano gli “atti sessuali con minorenni”:
“Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.”
Questa norma ha lo scopo di tutelare la libertà sessuale del minore e si propone di tutelare lo sviluppo della personalità del minore. Il mancato consenso del minore nell’atto sessuale è una condizione fondamentale per la punibilità della condotta.
All’interno del codice penale italiano l’art. 600 quater disciplina i reati pedopornografici e la detenzione del materiale pedopornografico:
“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a millecinquecentoquarantanove euro.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.”
Come difendersi da una falsa accusa di violenza sessuale su un minore?
Può accadere che un soggetto venga accusato ingiustamente di aver commesso violenza sessuale su un minore. Quale potrebbe essere la via giusta per dimostrare la propria innocenza? Il soggetto accusato dovrebbe rivolgersi ad un avvocato in grado di dimostrare la falsa accusa. Ad oggi, ci sono molti casi in cui un minore confessa un presunto abuso sessuale subito a causa di una vera e propria manipolazione da parte dei genitori, i quali provocano nel figlio un falso ricordo. Si pensi, ad esempio, ad un insegnante che viene denunciato -senza nessuna prova concreta- di aver molestato sessualmente un alunno. I genitori del bambino hanno denunciato l’insegnante a causa di un evento ambiguo che è accaduto e, in essi, si è generata un’ipotesi di abuso sessuale. I genitori cominciano a fare pressing psicologico al bambino con continue domande fino a quando il bambino, suggestionato e pilotato dai genitori stessi, confessa il falso abuso subito.
La memoria del bambino è molto suggestionabile e, per questo motivo, sarebbe opportuno che la Difesa si avvalga di un consulente tecnico che si occuperà di periziare il minore al fine di valutare se sussiste la capacità a testimoniare. Perciò, il perito valuterà se il minore aveva quelle capacità cognitive sufficienti per riferire in giudizio quanto accaduto e se aveva le capacità per non essere suggestionato da un contesto condizionante. Il consulente tecnico di parte sarà interrogato dal Difensore durante il dibattimento e in quel contesto potrà riferire se il minore è stato realmente condizionato dai genitori. Se ciò che emerge è che la testimonianza del bambino è stata manipolata, allora non è credibile.
Prescrizione
La prescrizione è una causa estintiva del reato che si realizza quando la pretesa punitiva non viene esercitata nel termine stabilito dalla legge.
In termini semplici, si intende un reato prescritto quando la sentenza interviene dopo il termine stabilito dalla legge.
Quindi se il reato è stato commesso nel 2005 e il termine prescrizionale è di 6 anni e la sentenza di condanna viene emessa nel 2018 l’imputato sarà mandato assolto per intervenuta prescrizione.
La prescrizione è un principio di civiltà giuridica e fa in modo che il processo non possa durare in eterno o per tempi biblici ma che il cittadino possa essere giudicato dallo Stato in tempi ragionevoli.
L’art. 157 del codice penale, infatti, spiega che:
“La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato [56], senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449 e 589, secondo e terzo comma, e 589 bis, nonché per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609 quater.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.
La prescrizione non estingue i reati di violenza sessuale per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.”
Oltre a queste importanti informazioni, scopri di più anche in merito agli abusi sessuali su minorenni, sulla denuncia di stalking e sullo stalking giudiziario.Bene se ti è piaciuto questo articolo legato agli abusi sessuali su minori, puoi approfondire l’argomento legato a questo ed ai reati sessuali o se lo desideri, potrai contattare il nostro Studio Legale Penale a Milano ed essere essere assistito dall’Avvocato Penalista Francesco D’Andria.