La Pedofilia e gli abusi sessuali su minorenni

abusi sessuali su minorenniDagli abusi sessuali su minorenni ne deriva il termine “pedofilia” che indica una perversione sessuale e/o erotica nei confronti di bambini ed è inserita all’interno del DSM (manuale diagnostico dei disturbi mentali) nel gruppo delle cosiddette “parafilie”. Esse comprendono i disturbi sessuali in quanto gli oggetti e/o le situazioni che

alimentano l’eccitamento sono dissociati da quelli che si riscontrano nella normalità. È importante fare una distinzione fra pedofili e persone che molestano bambini e che generano i cosiddetti abusi sessuali su minorenni: i primi, infatti, soffrono di un disturbo psichico ma non è detto che debbano per forza commettere condotte illecite; i secondi, invece, sono individui che commettono i cosiddetti abusi sessuali su minorenni e quindi nei confronti di bambini, ma non sono affetti dalla patologia.

Cosa dice la legge in merito agli abusi sessuali su minorenni

In Italia, fino al 1996 il reato di abuso sessuale su minorenni era previsto dall’art. 519 comma 2 del codice penale. Nel 1996 viene delineata una nuova legge intitolata “Atti sessuali con minorenne” e nel 1998 una nuova “legge anti pedofilia” che è stata aggiornata nel 2006 con il titolo “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo di internet”.

Può capitare che tu venga accusato di aver commesso questo tipo di reato ovvero degli abusi sessuali su minorenni: quale potrebbe essere la via giusta per dimostrare la tua innocenza? Facciamo un esempio.

Legge abusi sessuali su minorenniUn insegnante viene accusato senza nessuna prova di aver abusato sessualmente di alcuni bambini. Un evento ambiguo e la paura della pedofilia possono generare un’ipotesi di falso abuso? Sì, poiché i genitori, allarmandosi per un evento ambiguo, iniziano a fare domande insistenti al bambino, il quale riceve continue pressioni e suggestioni. In questo modo il bambino è costretto a cedere confessando il falso abuso su minori: è un’ammissione pilotata. Da qui le pressioni si fanno sempre più forti e la paura diventa realtà psicologica e l’insegnante viene denunciato per abuso sessuale su un minore dai genitori del bambino.

Durante il processo penale, la difesa ha l’obiettivo di dimostrare al giudice l’innocenza dell’insegnante rispetto all’accusa di abuso su minori, avvalendosi dell’aiuto di esperti. La difesa ha il compito di evidenziare le lacunosità della tesi accusatoria sfornita di prove a suffraggio. Vengono, quindi, ascoltate le testimonianze delle persone che vivono la quotidianità dell’imputato attraverso i colloqui. Un requisito fondamentale che deve avere l’esperto con i testimoni è il saper porre le domande: i fattori variabili su cui si basa la formulazione della domanda sono:

• Il contesto in cui essa è posta
• Gli elementi che la compongono
• Gli obiettivi che si vogliono perseguire

L’ascolto del minore se abusato

Durante il processo riferito all’abuso su minori può capitare che, come in questo caso, il bambino sia l’unico testimone del fatto ed è fondamentale che si ottenga da lui una testimonianza che sia utile al fine di dimostrare l’infondatezza delle accuse. Il giudice valuta l’attendibilità del teste minorenne prima di procedere al suo ascolto. È importante che chi interroga il minore non dia nulla per scontato. Per ottenere informazioni veritiere, le domande devono essere poste nel modo corretto, senza spingere e/o forzare il bambino verso ammissioni non spontanee.
Ci sono alcuni elementi rilevanti da tenere in considerazione durante l’intervista al bambino:
• Si deve costruire un rapporto di empatia che permetta al bambino di sentirsi a suo agio
• Bisogna preparare il bambino all’intervista
• Adattare l’intervista al bambino
• Chiedere al minore di parlare liberamente per evitare di influenzarlo e/o di indurlo a confessare fatti che non sono accaduti realmente
• Utilizzare domande chiuse solo se necessario e non in modo suggestivo per evitare che il minore si senta sotto pressione e che racconti fatti in modo forzato
• Utilizzare oggetti che possano aiutare il bambino a ricordare ma solo se è strettamente necessario

Purtroppo, in un’intervista al minore non sempre questi elementi vengono rispettati e non si ottengono risposte veritiere a causa delle modalità con cui vengono poste le domande al minore. Lo studio legale D’Andria si occupa di reati sessuali e segue molti casi di questo genere fra cui uno che riguarda presunti abusi sessuali su una minore. Durante l’incidente probatorio, è stata ascoltata la minore ma le domande sono state poste in un modo non propriamente corretto. Secondo il nostro parere, infatti, il giudice utilizza delle domande che potrebbero aver messo in difficoltà la minore poiché pone delle domande in un modo suggestivo e invasivo provocando come conseguenza la chiusura di quest’ultima tanto che alla fine dell’audizione decide di non voler più rispondere.

Giudice: “…Tu non ti devi vergognare, noi lo capiamo questo, tu devi solo sforzarti di ricordare se quello che hai detto, perché tu lo hai detto, alle Poliziotte o alle psicologhe in tutte quelle altre volte è vero”

Giudice: “Sì, lo sai questo che qui molti piangono? È normale, cioè è così, i bambini che hanno dei problemi…”

Giudice: “Mi credi io sono il giudice, se non dico la verità io…Allora, vuoi raccontarmi come sono successe le cose?”

Giudice: “Hai appena detto che avresti detto tutta la verità e invece adesso ritorni a dire le stesse cose che hai detto prima, come mai?”
Minore: “Non voglio parlare.”
Giudice: “Però allora lo hai detto.”
Minore: “Non voglio parlare.”
Giudice: ”Quindi non è vero quello che hai detto.”

Le domande poste dal GIP (giudice per le indagini preliminari) tendono a causare uno stato di stress emotivo e un’aspettativa dell’interlocutore che potrebbe nuocere alla genuinità delle risposte del minore interrogato..
In questo contesto è importante sottolineare che esistono delle linee guida che il giudice dovrebbe seguire durante l’esame del minore vittima di abuso sessuale. Queste linee guida sono inserite nella Carta Di Noto –aggiornata nel 2017- e prevedono dei suggerimenti che hanno lo scopo di garantire l’attendibilità della testimonianza del minore e la genuinità delle risposte scevre da condizionamenti e suggestioni. Ma non solo, le linee guida servono alla protezione dal punto di vista psicologico del minore. La Carta di Noto stabilisce che:
“Nel colloquio con il minore:

a) E’ necessario che gli esperti (psicologi, psichiatri e neuropsichiatri infantili) e le altre figure professionali (magistrati, avvocati, Polizia Giudiziaria) coinvolte nella raccolta della testimonianza dei minori possiedano specifiche competenze legate ad una aggiornata formazione in psicologia forense e della testimonianza;
b) Le procedure d’intervista devono adeguarsi allo sviluppo cognitivo ed emotivo del minore. L’audizione di soggetti minori va effettuata avvalendosi di un esperto ausiliario con funzioni di facilitazione comunicativa. Il suo contributo non ha finalità cliniche o di mera assistenza psicologica, ma deve rivolgersi a raccogliere elementi utili a far luce sul fatto oggetto di indagine, mitigando il rischio di vittimizzazione secondaria;
c) In sede di raccolta delle dichiarazioni occorre ridurre il numero delle audizioni. Il minore deve essere avvertito della finalità della sua audizione con la possibilità di dire che “non ricorda” e “non sa”.
d) Attenzione particolare va riservata ad alcune situazioni specifiche, idonee ad influire sulle dichiarazioni dei minori, quali: separazioni dei genitori caratterizzate da inasprimento di conflittualità dove si possono verificare, ancor più che in altri casi, situazioni di falsi positivi o falsi negativi; allarmi generati solo dopo l’emergere di un’ipotesi di abuso; fenomeni di suggestione e di “contagio dichiarativo”; condizionamenti o manipolazioni anche involontarie (es. contesto psicoterapeutico, scolastico, ecc.).”

Alla luce di quanto detto riteniamo che, nell’esempio citato, il giudice non abbia rispettato la Carta di Noto poiché ha compromesso la spontaneità delle risposte.
Inoltre, nel colloquio con la minorenne, il giudice sembrerebbe basarsi su precedenti dichiarazioni del minore espresse in sedute terapeutiche extragiudiziali che, però, sono antecedenti a questo colloquio.
Per questo motivo è importante che in sede giudiziale vengano rilevate, se sussistono, interrogatori condizionanti e suggestivi da parte di chi interroga il minore e che dunque non si vìolino i precetti contenuti nella Carta di Noto.
Il rischio che corre l’intervistatore è, quindi, quello di non seguire il procedimento corretto e di produrre dichiarazioni “mediate” e dunque non veritiere.

Abusi sessuali tra minorenni: cos’è

tra minorenniFra i reati che riguardano l’abuso su minori, esiste anche il reato di abusi sessuali tra minorenni.
Il codice penale italiano non punisce quegli atti sessuali compiuti da un minore con un altro soggetto minorenne quando la differenza di età fra i due non supera i tre anni e il più piccolo deve avere almeno tredici anni. Inoltre, l’atto sessuale non è punibile se c’è il consenso di entrambi i minori. Gli abusi sessuali su minorenni che vengono commessi da soggetti minori ai danni di altri minorenni, rappresentano un fenomeno in costante crescita per il quale è necessario il confronto tra operatori per organizzare iniziative finalizzate all’informazione e alla valutazione dell’efficacia degli interventi.

Il reato di abusi sessuali su minorenni e quindi con un minorenne è inserito nell’art. 609-quater del codice penale e riguarda i delitti contro la libertà personale: “Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall’articolo 609 bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni poichè ha attuato un abuso su minori. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.”

Leggi di più anche su altri reati, come ad esempio la denuncia per stalking, il reato di stalking e il significato di stalking.Bene se ti è piaciuto questo articolo legato agli abusi sessuali su minorenni, puoi approfondire l’argomento legato a questo ed ai reati sessuali o se lo desideri, potrai contattare il nostro Studio Legale Penale a Milano ed essere essere assistito dall’Avvocato Penalista Francesco D’Andria.

Se desideri poi affidare il Tuo caso giudiziario legato agli abusi sessuali su minorenni chiamami e sarò pronto ad ascoltarti e ad aiutarti perché… Io sono Francesco D’Andria e sono dalla tua parte.

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