La prescrizione è un istituto giuridico che determina l’estinzione del reato (o della pena) nel caso in cui sia trascorso un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge.
La ratio legis risiede nel fatto che lo Stato non ha più interesse a punire la commissione di un determinato reato dopo che sia trascorso un periodo di tempo senza che sia stata emanata una sentenza definitiva di condanna o di assoluzione.
In merito all’appropriazione indebita e non solo, la prescrizione cerca di salvaguardare due principi costituzionalmente garantiti:
- L’economia processuale, in quanto un cittadino non deve essere sottoposto a processi biblici e, quindi, vivere sotto la “spada di Damocle” di un procedimento giudiziario;
- La rieducazione della pena, ovvero non può essere rieducato una persona dopo anni dalla commissione del fatto perché, trascorso un considerevole lasso di tempo, questi si ritiene presuntivamente una persona diversa da ciò che era in passato.
Essa quindi, ha la funzione di definire e porre termine ad una situazione di incertezza per l’imputato – che si protrae per un periodo di tempo stabilito dalla legge – connessa all’accertamento giudiziale del reato e alla responsabilità del presunto reo.
Purtroppo, al momento in cui scriviamo, il Legislatore con il decreto sicurezza, calpestando tutti i principi giuridici fondamentali, ritiene di disattendere questo ragionamento per bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio rinviando l’entrata in vigore della legge la 2020.
In Italia, il reato di appropriazione indebita viene disciplinato dall’art. 646 c.p. risponde di tale reato colui che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o di una cosa mobile altrui, della quale abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.
Il soggetto attivo è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000 euro fino a 3.000 euro.
Commette il reato di appropriazione indebita, ad esempio, chi noleggia un’auto e al termine del periodo di competenza decide scientemente di non restituire l’autovettura.
Si parla di appropriazione indebita aggravata quando il reato riguarda l’appropriazione di cose possedute a titolo di deposito necessario e, in tal caso, la pena è aumentata.
L’articolo 157 del codice penale stabilisce che “la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione“.
Il reato di appropriazione indebita, quindi, si prescrive in sei anni dalla data di commissione del fatto o da quando la vittima ne sia effettivamente venuta a conoscenza. Questo termine indica la “prescrizione breve” che si applica se dalla data in cui è stata iscritta la notizia di reato non si verifica nessun atto interruttivo.
Ai sei anni, infatti, devono essere aggiunti tutti i periodi di interruzione e di sospensione previsti dalla legge: in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario.
Appropriazione indebita aggravata prescrizione: quali informazioni?
Anche nel caso in cui si tratti di appropriazione indebita aggravata, il reato cade in prescrizione dopo 6 anni dalla data di commissione del fatto e la legge ex Cirielli non comporta mutazione di sorta tra un’appropriazione semplice e Approuna aggravata (+ da conteggiare ¼ per l’interruttivo).
Appropriazione indebita prescrizione civile: cosa è bene sapere
Appropriazione indebita prescrizione civile: informazioni utili. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6921 del 7 aprile 2015, ha affermato che la prescrizione non decorre da quando è stato commesso l’illecito perché è indispensabile che il danno sia riconoscibile: “Il calcolo della prescrizione dell’azione civile di risarcimento non decorre dal giorno (ultimo) di commissione del reato, bensì da quando l’illecito manifesta all’esterno i suoi effetti, in sostanza dal momento in cui la vittima percepisce sé stessa come tale”.
Inoltre, la Cassazione chiarisce che il termine di prescrizione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti di un professionista colpevole di appropriazione indebita, inizia a decorrere da quando è cessato l’incarico di quest’ultimo e non da quando è stato commesso l’illecito.
Quindi, i termini di prescrizione non decorrono da quando il fatto illecito ha leso la persona offesa ma dal momento in cui il danno diventa oggettivamente riconoscibile.
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