Reato di appropriazione indebita: permanente e depenalizzato

Reato di appropriazione indebitaIl reato di appropriazione indebita

Il reato di appropriazione indebita viene disciplinato dall’art. 646 c.p., il quale punisce “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro mille a euro tremila.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

    1. Il presupposto del possesso

La peculiarità del delitto in questione è il possesso del bene ed è proprio sulla nozione di possesso che viene comunemente incentrata la distinzione tra furto e appropriazione indebita.

L’art. 646 esige, a tal proposito, che il soggetto attivo abbia “a qualsiasi titolo il possesso” del denaro o della cosa mobile altrui.

Affinché si configuri tale reato, è necessario che il soggetto attivo si comporti nei confronti del denaro o della cosa mobile altrui di cui ha il possesso come se ne fosse il legittimo proprietario e, quindi, oltrepassando le facoltà di disposizione del bene consentitegli dal titolo in virtù del quale lo possiede.

Il soggetto che può porre in essere tale condotta è individuato nella norma con il termine “chiunque”, pertanto si tratta di un reato comune.

La norma prevede che l’appropriazione sia finalizzata a procurare al soggetto attivo o a terzi un ingiusto profitto.

Ci troviamo, dunque, di fronte ad un’ipotesi di dolo specifico; con la conseguenza che, per la consumazione del reato, l’ingiusto profitto deve essere rappresentato e voluto dall’agente. Si ritiene possibile il tentativo di appropriazione indebita poiché un soggetto, ad esempio, può essere colto in fragrante mentre sta cercando di vendere una cosa a titolo di deposito.  

In questo caso, posto che non si tratta di reato consumato, si applicherà la diminuente fino a 2/3 della pena (ex art. 56 c.p.).

Il bene giuridico tutelato è il diritto di proprietà: il possessore del bene attua un abuso in quanto dispone di esso come se ne fosse il legittimo proprietario.

Appropriazione indebita: è un reato permanente?

Quando si parla di appropriazione indebita e reato permanente, è bene sapere che quest’ultimo si verifica quando l’offesa commessa dal soggetto attivo su un bene giuridico tutelato si protrae per un certo periodo di tempo.

Pensiamo al caso di una cosa posseduta a titolo di noleggio (auto a noleggio) che non viene più restituita la legittimo proprietario.

I requisiti del reato permanente in merito all’appropriazione indebita sono:

  • Il carattere continuativo del comportamento criminoso;
  • La volontà e la persistenza della condotta dell’agente.

Sulla consumazione di questo reato, la Cassazione ha affermato che: “Il delitto di appropriazione indebita in quanto di natura istantanea, rinviene il suo momento consumativo nella prima condotta appropriativa, coincidente con il momento in cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa, con volontà di tenerla come propria.” (Cass. Pen. 36509/2014)

Di conseguenza, si tratta di un reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa e, cioè, nel momento in cui il soggetto attivo compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà, espressa o implicita, di tenere questa come propria.

Si verificherà la consumazione del reato in questione quando, ad esempio, un consulente di una società si appropria di una somma di denaro destinata al soddisfacimento di un creditore; oppure, si verificherà la consumazione di tale reato nel caso, come detto, di mancata restituzione di un bene a noleggio.

In tutti questi casi, come già sottolineato in precedenza, la prima condotta criminosa costituirà il momento consumativo del reato.

Questo aspetto è molto importante sul radicamento della competenza territoriale, ossia il Tribunale che dovrà giudicare la vicenda criminosa.

  1. Reato di appropriazione indebita depenalizzato

I decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, emanati a seguito della legge delega n. 67 del 28 aprile 2014, hanno operato una profonda depenalizzazione.

Per quanto riguarda il reato di appropriazione indebita depenalizzato, è stato abrogato l’art. 647 c.p. rubricato “appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito”.

Tuttavia, la fattispecie in questione viene riprodotta nell’art. 4 d.lgs. n. 7/2016, rubricato “Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie”.

Si prevede che, qualora il fatto “sia doloso, obbliga, oltre che alla restituzione e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita”.

Scopri di più anche su art.646 del codice penale, prescrizione, e appropriazione indebita aggravata.

Bene se ti è piaciuto questo articolo sul Reato di appropriazione indebita, puoi approfondire l’argomento legato a questo ed all’appropriazione indebita o se lo desideri, potrai contattare il nostro Studio Legale Penale a Milano ed essere essere assistito dall’Avvocato Penalista Francesco D’Andria.

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